Sentenza 23 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/02/2004, n. 3537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3537 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANIFATTURA LANE NO MA & GL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato LUCIO LAURITA LONGO, che la difende unitamente all'avvocato CLAUDIO TONIOLO, giusto margine in calce;
- ricorrente -
contro
MINITERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1562/99 della corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 08/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi del ricorso;
accoglimento del terzo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. Manifatture Lane G. RZ e GL ha impugnato, nei confronti dell'amministrazione delle finanze, con ricorso notificato il 22.12.00, la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che, in parziale accoglimento dell'appello dell'Amm. l'aveva ritenuta decaduta dal diritto al rimborso dei pagamenti effettuati dal 1985 al 1989 della tassa annuale d'iscrizione della soc. nel registro delle imprese.
La ricorrente lamenta: 1) che il giudice di appello aveva omesso l'esame dei documenti relativi alle istanze di rimborso presentate il 27 giugno 91 a mezzo del servizio postale, entro il termine di tre anni dai rispettivi pagamenti del complessivo importo di L. 45.000.000, e quindi idonee ad impedire il verificarsi della domanda ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 641/72, "non apparendo congruo subordinare il verificarsi di tale effetto alla ricezione di tali atti..."; 2) che, relativamente ai pagamenti eseguiti il 30.6.88, contrariamente all'assunto della corte di App., aveva documentalmente provato l'inoltro delle istanze di rimborso a mezzo del servizio postale con racc. spedita il 26.6.91; in tempo utile, quindi, ad impedire il verificarsi della decadenza;
3) che la natura non recettizia delle istanze di rimborso imponeva che gli interessi moratori decorressero dalla loro spedizione e non dalla data di ricezione, come, invece, stabilito dalla Corte di merito. Con controricorso notificato il 24.1.01 l'Amministrazione resiste e chiede l'applicazione dello jus superveniens ex art. 11 L. 448/98. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le tre doglianze, che è opportuno esaminare congiuntamente, si fondano sul presupposto, disatteso della Corte di merito, che le richieste di rimborso, di cui all'art. 13 D.P.R. 641/72, producano i loro effetti dal momento della spedizione a mezzo del servizio postale.
In effetti, secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte (sent. 11463/01, 7207/03, 7920/03, 7987/03) le richieste di rimborso in questione producono i loro effetti giuridici dal momento della spedizione a mezzo del servizio postale.
Pertanto, sia per quanto attiene la decadenza, che il decorso dei riconosciuti interessi moratori, a cui non v'è ragione di non estendere tale principio basato sull'incolpevolezza dell'istante, è a tale data che occorre fare riferimento.
Conseguentemente l'impugnata sentenza va cassata sul punto con rinvio ad altra Sez. della Corte di Appello di Venezia, affinché, in applicazione del menzionato principio, ridetermini gli importi ed inerenti interessi dovuti alla ricorrente;
decidendo anche in ordine alle spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2004