Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2002, n. 11292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11292 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOLO ITALIANO102 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Ogget.to SEZIONE SECONDA CIVILE CONDOMINIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente - R.G.N. 2082/00 - Rel. Consigliere Cron. 28889 Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud.02/05/02 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM AO, nella qualità di Amm.re degli Impianti Sportivi e beni comuni del Residence Cristallo di Rivisondoli,elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA SEBASTIO, difeso dall'avvocato GIANRICO PITTALUGA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OM AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO DE CRISTOFORO 46, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO PICCIALUTI, che la difende, 2002 giusta delega in atti;
702 -1- - controricorrente avversO la sentenza n. 5502/99 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 21/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Roberto udienza del 02/05/02 dal Michele TRIOLA;
PICCIALUTI, difensore del udito l'Avvocato Giorgio resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso o la sua inammissibilità; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per 1 'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con decreto ingiuntivo in data 30 dicembre 1998 il Giudice di pace di Roma, su ricorso di AO PI, nella qualità di amministratore degli impianti sportivi del Residence Cristallo di Rivisondoli, intimava a AN AN il pagamento della somma di lire 230.040, quali contributi condominiali dovuti per la gestione di tali impianti. AN AN proponeva opposizione, deducendo che gli impianti erano di proprietà esclusiva di AO PI, per cui nessun contributo per la loro gestione era dovuto dai condomini. Con sentenza in data 21 giugno 1999 il Giudice di Pace di Roma riteneva fondata l'opposizione. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, illustrati da memoria , AO PI. Resiste con controricorso AN AN. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso si deduce che l'opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta
contro
AO PI in proprio e non nella qualità di amministratore degli impianti sportivi del 3 Residence Cristallo di Rivisondoli, posta a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo. Il motivo è infondato. E' vero che nella opposizione a decreto ingiuntivo alla qualità di non si fa espresso riferimento degli impianti AO PI di amministratore sportivi, ma non è meno vero che si precisa che la opposizione si riferiva al decreto ingiuntivo emesso favore del Dott. AO PI, sul presupposto che trattasi di oneri condominiali". siaE' da escludere quindi, che l'opposizione stata diretta
contro
AO PI in proprio e non quale amministratore degli impianti sportivi. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace di Roma, dagli atti di provenienza del Residence Cristallo di Rivisondoli, nonchè dal regolamento di condominio, risultava che gli impianti sportivi erano destinati in perpetuo uso al servizio delle unità abitative del residence. Sulla base di tali premesse il ricorrente deduce: Trattandosi di un diritto reale di uso, Su di un bene nello stesso titolo di attribuzione contenente altresì una contestuale destinazione pertinenziale al residence Cristallo, gli oneri di gestione, ai 4 sensi degli art. 1026 e 1008 c.c., erano e sono а carico dei titolari del medesimo diritto e non già del nudo proprietario. Il motivo è infondato. A prescindere dalla sua genericità quanto alla fonte del diritto reale d'uso di cui sarebbero oggetto gli impianti sportivi in questione, invoca una causa petendi la quale risulta estranea al giudizio di merito (senza che sul punto venga denunciata una omessa pronuncia). Con il terzo motivo il ricorrente deduce che il Giudice di pace ha del tutto ignorato il principio sancito dall'art. 61 disp. att. cod. civ., secondo cui parti autonome di un complesso condominiale possono avere una gestione separata e nella specie con deliberazione presa all'unanimità in data 20 dicembre 1993, la gestione degli impianti in questione era stata affidata ad esso ricorrente. Anche tale motivo è infondato, in quanto (a prescindere dal fatto che presuppone la natura condominiale degli impianti che è stata esclusa dal Giudice di pace ed è in contrasto con quanto dedotto nel motivo precedente) invoca una causa petendi la quale risulta estranea al giudizio di merito (senza che sul punto venga denunciata una 5 omessa pronuncia) con esso si invoca una causa petendi la quale risulta estranea al giudizio di merito (senza che sul punto venga denunciata una omessa pronuncia). ilIl ricorso va, pertanto, rigettato ed ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complesiva somma di € 212,00 di cui € 200,00 per onorari. Roma, 2 maggio 2002 Pilent Pl Правни IL CANCELLIERE 01 AO Talarico co DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 30 LUG. 2002 Lelakico 9