Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2001, n. 10559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10559 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
1 055 9 /0 1 * Reg. gen. N° 14133/1997 + 14134/19 Oggetto: violazione distanze le li in aria REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CRON. 23177 SEZIONE SECONDA CIVILE Rep. 3576 Composta dai Sigg.ri Magistrati: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPE Dott. MARIO SPADONE Presidente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. dal Sig. per diritti L.4500Jsel...... 0.2 AGO. 2001 Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA Consigliere IL CANCELLIERE Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere M Dott. ETTORE BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente: CANCELLERIA SENTENZA sui ricorsi proposti da: SI NC. elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ortigara n. 10, presso l'avv.Domenico Davoli, che la difende unitamente all'avv. Francesco Kuntze, in forza di mandato in atti;
ricorrente - nonchè SI AR, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ortigara n. 10,presso l'avv.Domenico Davoli, che la difende unitamente all'avv. Francesco Kuntze, in forza di mandato in atti;
ricorrente - 1413/19973 +14134/1997 SI OR750/01 Udienza del 3 maggio 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 2
contro
PO PASQUALE intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Foggia in data 11 marzo 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 maggio 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per l'improcedibilità dei ricorsi c iti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 25 gennaio 1986 AS OR esponeva di essere proprietario di un terraneo sito in Candela, attiguo ad altro immobile, costituito da piano terra e sovrastante primo piano, di proprietà dei coniugi ON и г л SI e ON SI, i quali avevano creato sul muro di confine, in sostituzione di una luce, due basse vedute, che consentivano di guardare comodamente sul tetto di proprietà di esso istante in violazione del disposto di cui all'art. 905 cod.civ. Pertanto conveniva in giudizio i predetti coniugi davanti al Pretore di Ascoli Satriano Sezione Distaccata di Candela - per - sentirli condannare alla eliminazione delle suddette aperture, nonché al risarcimento dei danni entro i limiti della competenza pretorile. Costituitisi, i convenuti si opponevano alla domanda, contestando comunque di aver modificato la situazione dei luoghi, atteso che i due vani luce erano sempre esistiti, per cui in via riconvenzionale invocavano il diritto di mantenerli, ai sensi dell'art. 1062 c.c. w 1413/19973 + 14134/1997 SI / OR Udienza del 3 maggio 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio, 3 Il Pretore, con sentenza dell'11 marzo 1994, rigettava la domanda attorea in base al rilievo che le due aperture in questione erano risultate essere preesistenti al 1966; rigettava anche la domanda riconvenzionale. Il OR proponeva appello e la sua impugnazione era contrastata dai coniugi SI, i quali proponevano anche appello incidentale per chiedere la condanna dell'appellante al rimborso delle spese relative al primo grado. All'esito il Tribunale di Foggia, in parziale riforma, condannava gli appellati a chiudere le finestre lucifere irregolari aperte sul muro di confine tra l'immobile di loro proprietà e quello di proprietà del OR o, a loro scelta, ad uniformare dette finestre alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c., con condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Hanno chiesto la cassazione di detta sentenza, con distinti ricorsi di identico contenuto, sia ON SI che MA SI, la quale in base ad atto r e s U di donazione del 5 novembre 1991 ha acquistato la nuda proprietà dell'immobile dei genitori ON ed ON SI (quest'ultimo deceduto il 20 giugno 1995). Il OR non ha svolto attività difensiva. Disposta la riunione dei due ricorsi, alla udienza del 13 gennaio 2000 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di ON SI, con l'assegnazione di un termine per provvedervi MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente rileva la Corte che nessuna delle ricorrenti ha ottemperato alla ordinanza con la quale era stata disposta l'integrazione del 1413/19973 - 14134/1997 SI OR Udienza del 3 maggio 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. חיד די* contraddittorio nei confronti degli altri eredi di ON SI. Pertanto, ai sensi dell'art. 371 bis c.p.c., entrambi i ricorsi devono essere dichiarati improcedibili. Nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo il OR svolto attività difensiva.
P. Q. M.
Dichiara improcedibili i ricorsi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2001. Urpo Migogio est, #frand wate IL CANCELLIERE C1 Francesco CataniaFranc 250.000 109T 456T 20000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 AGO. 2001 TOT 270.000 Rona .00 L'ERE C1 7 France valafila 1 7 4 6 9 0 8 4 5 1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 GILL 2003 Registrato in deta al n. 39/148 versate € 151,44 /44 (aurent p. R Dirigente Arth Doft.ssa MA Guanzia El F (Dr. M. RACE 1413/19973 + 14134/1997 SI / OR Udienza del 3 maggio 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. לון