Sentenza 12 maggio 2003
Massime • 1
In tema di servitù prediali, il diritto di pretendere (ai sensi dell'art. 907 cod. civ.) l'osservanza della distanza in ordine alla servitù di veduta, acquistata per usucapione, verso il fondo del vicino, ha ad oggetto solo le nuove costruzioni, non anche le eventuali ricostruzioni di edifici demoliti, potendo questi essere ricostruiti. Infatti, non ha fondamento giuridico la pretesa espansione del contenuto della servitù in ragione dell'avvenuta demolizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/2003, n. 7257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7257 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. ELEFANTE NO - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI NO, RI LV, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. PAISIELLO 49, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCESCO MANUNZA, difesi dagli avvocati LETTERIO ARENA, GIOVANNI CAVALLARO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AN NA, AN TR, elettivamente domiciliati in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO BOGGIA, difesi dall'avvocato EL FRANCESCO CURRÒ, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
NN EP, NN GA, RM RD MA, nonché CA IE, CA SA quali eredi di CA AR, IO EL, NI LV, AN VI, NI EP, SCIUTO GA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 413/99 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 20/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/03 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato ARENA Letterio, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato CURRÒ AR, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17 marzo 1981 i coniugi AR NO ed IA AP convenivano NO IZ e AL IZ davanti al Tribunale di Messina, dolendosi del fatto che gli stessi, nel realizzare una sopraelevazione del loro fabbricato in Giardini, non avessero rispetto la distanza legale rispetto alla veduta che essi attori esercitavano dal contiguo edificio di cui erano proprietari.
I convenuti, costituitisi, deducevano l'inesistenza della servitù di veduta e chiamavano in garanzia OS CA, loro dante causa, il quale eccepiva la prescrizione del diritto di garanzia, contestava il fondamento della domanda proposta dagli attori, e chiamava a sua volta in garanzia il suo dante causa GI SI, che rimaneva contumace.
In corso di causa decedevano IA AP (e si costituivano gli eredi AR NO e TR NO) nonché OS CA (e si costituivano gli eredi RD MA AR e AN CA, mentre restava contumace IN CA). Nel frattempo, con atto di citazione notificato il 25 agosto 1990, AR NO ed IA AP avevano convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Messina AR OR, AL AT, VI NO, GI NN, AG NN, GI AT, AG SC, che avevano acquistato porzioni del fabbricato dei convenuti, formulando le medesime domande di cui al giudizio iniziale.
I convenuti in tale secondo giudizio non si costituivano. Riunite le cause, il Tribunale di Messina, con sentenza in data 9 maggio 1995, condannava i convenuti ad arretrare il loro fabbricato fino a rispettare la distanza di tre metri dai parapetti della terrazza a primo e secondo piano del fabbricato degli attori. AN IZ e AL IZ proponevano appello. Altro appello proponevano GI NN ed AG NN. Con sentenza in data 20 settembre 1999 la Corte di appello di Messina rigettava le impugnazioni. I giudici di secondo grado ritenevano che infondatamente con il primo motivo dell'appello di AN IZ e AL IZ e con il secondo motivo dell'appello di GI NI si deduceva la erroneità della sentenza di primo grado per avere ritenuto opponibile, benché non trascritta, agli originari convenuti ed ai loro aventi causa le sentenza del Tribunale di Messina in data 14 aprile 1981 confermata dalla Corte di appello di Messina con sentenza in data 19 dicembre 1983, la quale aveva rigettato la negatoria servitutis esperita da GI SI nei confronti di AR NO in ordine alla veduta esercitata dal fabbricato di proprietà degli attori, in quanto era stata acquistata per usucapione la relativa servitù, in base alla seguente motivazione:
Con il primo motivo i IZ e con il secondo motivo i NN deducono l'erroneità della decisione di primo grado per avere ritenuto opponibili le sentenze del Tribunale di Messina 28.1/14.4.198 e Corte Appello Messina 1.12/19.12.1983 agli attuali appellanti ex art. 111 c.p.c. emesse inter partes e non trascritte. Invero, in fatto va precisato che con citazione del 10 gennaio 1975 SI GI aveva convenuto NO AR per ottenere che questi fosse condannato alla eliminazione delle servitù che si esercitavano da un terrazzo sito alla terza elevazione e da altro alle seconda elevazione dell'immobile per cui è causa. In tale processo il NO aveva eccepito l'usucapione.
Ed il Tribunale di Messina con sentenza del 28.1/14 aprile 1981, confermata dalla Corte di Appello con sentenza del 1/19 dicembre 1983 aveva rigettato la domanda proposta dall'SI sul presupposto che era maturata l'usucapione in capo dell'immobile NO. Ora, è irrilevante che la sentenza predetta sia stata trascritta successivamente all'acquisto, da parte del IZ, del bene in favore del quale era stata proposta azione negatoria servitutis. Invero, la ratio dell'art. 111 c.p.c. risiede nell'esigenza di evitare il conflitto di giudicati, donde la preclusione - per l'avente causa a titolo particolare - di iniziare un giudizio identico a quello promosso dal suo autore, nel caso in cui i due giudizi abbiano in comune identico petitum e causa petendi. Nella specie i IZ e i NN non possono più riproporre la questione concernente la servitù di veduta dal fabbricato NO atteso che tale questione è stata oggetto del precedente giudizio intentato dall'SI, loro dante causa, che si è visto rigettare l'azione negatoria servitutis nei confronti dell'edificio NO. Così come non ha efficacia la omessa trascrizione dell'eccezione di usucapione proposta dai NO, perché quello che è certo è che la negatoria servitutis intentata dall'SI è stata rigettata, e da tale decisione discende il diritto dei NO a mantenere le vedute.
Ed, invero, la trascrizione della domanda giudiziale nelle ipotesi contemplate dagli artt. 2652 e 2653 c.c. configura una mera prenotazione degli effetti dell'accoglimento della domanda stessa ed opera nel senso di far retroagire tali effetti dal momento della sentenza al momento in cui è stato effettuato l'adempimento della formalità della trascrizione. Ma proprio perché finalizzato all'accoglimento non ha rilevanza nel caso di rigetto. Con la conseguenza che in questo caso la efficacia della sentenza di rigetto va valutata ex art. 111 c.p.c.. Per la Corte di appello di Messina, inoltre, infondatamente gli appellanti sostenevano che l'arretramento della loro costruzione doveva essere limitato alla parte sopraelevata del loro edificio, ma non doveva interessare il preesistente piano terreno secondo piano, in quanto il primo piano, osservando:
Sennonché preesisteva solo un rudere di fabbricato a piano terra come descritto all'atto di acquisto del 6.12.78, mentre quello costruito è un fabbricato di tre elevazioni del tutto nuovo e diverso, essendovi a piano terra anche un porticato la cui copertura è annessa al primo piano del fabbricato.
Contro tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione, con due motivi, NO IZ e AL IZ.
Resistono con controricorso AR NO e TR NO. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti ribadiscono la loro tesi secondo la quale la sentenza di rigetto della negatoria servitutis esperita da GI SI (dante causa del loro dante causa) nei confronti di AR NO non era loro opponibile, in quanto, per quello che è dato comprendere:
a) la domanda principale non era stata trascritta;
b) l'eccezione di usucapione proposta dal convenuto non era stata trascritta;
c) non era stata proposta alcuna domanda riconvenzionale di usucapione, per cui sull'acquisto a titolo originario della servitù di veduta non si era formato il giudicato.
Il motivo è infondato.
In ordine alla doglianza sub a) è sufficiente rilevare che, come correttamente affermato dalla sentenza impugnata, un problema di opponibilità o meno agli aventi causa dal convenuto si può porre con riferimento alla sentenza che accolga una confessoria servitutis, la cui domanda non sia stata trascritta ex art. 2653 n. 1 cod. civ.;
nel caso di sentenza che rigetti una negatoria servitutis, invece, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 111, quarto comma, prima parte, cod. proc. civ. Per quanto riguarda la censura di cui sub b) è decisiva la considerazione che nessuna norma prevede la trascrizione di una eccezione di usucapione. La infondatezza della doglianza di cui sub c) deriva dal fatto che il giudicato (opponibile agli aventi causa dalle parti in pendenza del giudizio) si forma anche su quanto costituisce il presupposto logico della decisione e nella specie il rigetto della negatoria servitutis era stato basato sulla fondatezza della eccezione di acquisto per usucapione della servitù di veduta.
Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che sia stata disposta la demolizione, in modo da rispettare la distanza di cui all'art. 907 cod. civ. dal fabbricato dei convenuti, anche del piano terra del loro edificio che preesisteva, anche se poi ricostruito, in modo da costituire parte di una nuova costruzione, e deducono in proposito:
Con tale pronunzia è stato violato il principio secondo cui il contenuto della servitù acquistata per usucapione va determinato in funzione della sola utilità obiettiva cui sono riferibili gli atti di esercizio nei quali si è realizzato il possesso.
Pertanto, ove sia stato acquistato per usucapione il diritto di veduta sul fondo del vicino sul quale esiste un fabbricato a piano terra, ancorché in condizioni precarie di rudere, in caso di ricostruzione del fabbricato esistente nel fondo sul quale si è usucapito il diritto di veduta, la distanza della costruzione rispetto alla veduta di cui all'art. 907 c.c. può essere imposta solo alla parte del fabbricato ricostruito che eccede l'altezza della preesistente fabbrica.
Infatti, al momento della demolizione del preesistente fabbricato (sottostante la veduta) al fine della costruzione del nuovo edificio, ancorché con struttura costruttiva diversa, non si determina la espansione della servitù di veduta usucapita e non può ritenersi sussistente l'obbligo di arresto del fabbricato a tre metri dalla soglia della veduta ovvero a tre metri di distanza se non per la parte in cui la nuova fabbrica eccede la sagoma precedente.
Il motivo è fondato.
Tra le parti non è contestato che il rudere di cui si discute esisteva già al momento in cui gli attori hanno cominciato ad esercitare la veduta sul fondo degli attori.
Stando così le cose, è evidente che il diritto di pretendere l'osservanza della distanza di cui all'art. 907 cod. civ. a seguito dell'acquisto per usucapione della relativa servitù di veduta aveva ad oggetto solo nuove costruzioni, per cui manca di qualsiasi fondamento logico o giuridico la tesi implicitamente sostenuta dalla sentenza impugnata secondo la quale la demolizione della costruzione preesistente aveva fatto automaticamente espandere il contenuto della servitù in modo da comprendere le eventuali ricostruzioni. In definitiva, va rigettato il primo motivo del ricorso, mentre va accolto il secondo.
In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Messina, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
accoglie il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina, anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2003