Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 02 REPUBBLICA ITALIANA I CASSAZIONE01 1 44 ☑ LA COR Oggetto EZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 8238/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.2838 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 12/11/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: FFSS S.P.A. FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato BUCCI FEDERICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
TASCA SILVANA, AN GI, BO ALBERTO, AR MARIO, CALCAGNO LINO, ER GI, SC NI, MONTOBBIO LORENZO, BONDANZA GIORGIO, INGROSSO 2001 ANTONINO, BARROVECCHIO AURELIO, GRECO SETTIMIO, 4359 -1- MI PIERO, MA ES;
- intimati -
avverso la sentenza n. 19354/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 03/11/98 R.G.N. 41386/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1 8238/99 Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma, con la decisione indicata in epigrafe, dichiarato inammissibile l'appello delle RO dello ha TO s.p.a. avverso la sentenza con la quale il Pretore di questa città aveva condannato detta società al pagamento di somme di danaro in favore della parte appellata. In motivazione il Tribunale ha rilevato la carenza di poteri rappresentativi della società in capo al dirigente (dott. Rubino) che risulta aver conferito il mandato difensivo in nome e per conto della società appellante, in quanto la procura speciale conferita al predetto funzionario dall'Amministratore unico delle RO ( atto del 26.5.1993 rep. 9705 del notaio Falcone) non appariva idonea ad investire il rappresentante JE anche dei necessari poteri di rappresentanza sostanziale della società, unitamente a quelli di rappresentanza processuale, e si poneva quindi in contrasto con il noto principio secondo cui il potere di rappresentanza processuale e quindi anche la facoltà di nominare difensori - non può essere scisso dal potere di rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. Avverso detta sentenza le RO dello TO hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. L'intimato non si è costituito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente deduce omessa ed insufficiente motivazione, nonché violazione degli articoli 75 e 77 c.p.c., e lamenta che erroneamente il Tribunale ha ritenuto non idonea la procura speciale del 26 maggio 1993 rep. 9705 notar Falcone a conferire la rappresentanza processuale delle RO dello TO al dott. Rubino (ed il conseguente difetto dello ius postulandi del difensore da questi nominato). Secondo la società, invece, la procura in questione avrebbe conferito al dirigente, oltre ai poteri processuali, anche poteri di rappresentanza sostanziale. Il motivo di ricorso è fondato. Sulla questione della validità della procura al dott. Rubino rep. n. 9705 nota Falcone, entrata in contestazione nel presente giudizio, questa Corte si è ripetutamente pronunciata. In particolare, con la sentenza n. 4666 del 1998 le Sezioni Unite, componendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici, hanno posto in luce che la procura conferita, anche a fini di rappresentanza processuale, dal legale rappresentante delle RO dello TO a dirigenti preposti ad un settore Depart aziendale, come quello degli affari legali "presuppone e conferma un assetto organizzativo interno della società ricorrente, tale da doverne desumere la sussistenza di una rappresentanza institoria dei nominati procuratori speciali ad coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed un aventi il comune denominatore dell'essere oggetto di controversia. In buona sostanza in presenza di rapporti così caratterizzati, i relativi poteri di gestione negoziale e processuale vengono affidati ai responsabili della struttura organizzativa specificamente siffatte attrezzata per evenienze". Con la stessa sentenza stato, inoltre, sottolineato che "l'ausiliare dipendente dell'imprenditore il quale vanti poteri dirigenziali e di gestione di un determinato settore aziendale, sì da venire in relazione con terzi per la conclusione di affari pertinenti al medesimo settore, implicitamente agisce nel presupposto di una "contemplatio 3 domini”, ed impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dallo specifico conferimento di procure, in quanto il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa". A questi principi si è costantemente uniformata la successiva giurisprudenza della Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 8558 del 2000, Cass. n. 7173 del 2001). Orbene, il Collegio condivide e fa proprie queste osservazioni, dalle quali si desume non solo che la procura in contestazione conferisce al procuratore ad un tempo poteri sostanziali e processuali, ma anche che tale conferimento non è indiscriminato e riguarda, per contro, un numero determinato di affari, individualmente ben identificabili in relazione alla riferibilità al settore aziendale di competenza del procuratore, sicchè non ne risulta alcun vulnus né al principio statutario della legittimazione esclusiva del Consiglio di amministrazione al conferimento del potere rappresentativo della società (del quale non vi è, nella specie, trasmigrazione a terzi nella sua integrità, ma solo relativamente al compimento di un numero definito di affari), né alla regola posta dallo stesso Consiglio della possibilità di delega della rappresentanza processuale limitatamente a singoli giudizi. Per le suesposte considerazioni il ricorso, dunque, deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 12 novembre 2001 Il Presidente Il Cons. estensore lumin. Rawangmani в дрожств Дверітіна Shille 3 0 3 1 A I 5 IL CANCELLIERE S . D S . T , A Depositato in Cancelleria R N O T A L , ' L 3 A L 29 GEN. 2002 O 7 L S - E oggi,. R E E 8 P R I D - S P IL CANCELLIERстори 1 D I I S 1 H E A T N G B T E O E R O S G O I A P G A D E M I E L O , T A O T A D I R L T R E I L S T I E D N G D E E O S R E