Sentenza 27 giugno 2017
Massime • 1
All'ipotesi di reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici di cui all'art. 186, comma , cod. strada non è applicabile la circostanza aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno prevista dal comma 2-sexies del medesimo art. 186.
Commentario • 1
- 1. Rifiuto alcoltest: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2017, n. 36073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36073 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2017 |
Testo completo
ACR 36073-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da 1964/2017 Rocco Marco BLAIOTTA Presidente - Sent.n. UP 27/06/2017 Salvatore DOVERE Pasquale GIANNITI R.G.N. 9531/2017 Ugo BELLINI Antonio Leonardo TANGA - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro nei confronti di BI LU, nato a [...] il [...], avverso la sentenza n. 331/16 del 11/04/2016 del Tribunale di Lamezia Terme;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luca Tampieri, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. личе RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza N. 331/16 emessa il giorno 11/04/2016, il Tribunale di Lamezia Terme, all'esito di giudizio abbreviato, condannava IN LU alla pena di mesi due di arresto ed € 400,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 7 e 2-sexies C.D.S.. 2. Avverso tale sentenza, propone ricorso immediato per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): I) erronea applicazione della legge penale (in particolare dell'art. 186, comma 2-sexies C.D.S.). Deduce che la sentenza ha erroneamente ritenuto configurabile la circostanza aggravante del c.d. "orario notturno" (fatto commesso tra le ore 2.00 e le ore 07.00), prevista dall'art. 186, comma 2-sexies D.Lgs. n. 285/1992 posto che la predetta circostanza aggravante non appare applicabile al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, mediante etilometro, per la verifica dello stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 7, Codice della Strada;
II) erronea applicazione della legge penale (in particolare degli artt. 442, comma 2, c.p.p. e 186, commi 2, lettera c), e 7, C.D.S.). Deduce che nella sentenza impugnata vi è stata la determinazione di una pena illegale, in quanto il Giudice, da un lato, ha applicato la sanzione pecuniaria dell'ammenda in una misura inferiore al minimo edittale previsto dalla legge e, dall'altro, ha operato uno erroneo calcolo nella riduzione del terzo c.d. "secco" che deve applicarsi in caso di giudizio abbreviato. Afferma che, nel caso di specie, la pena è stata così determinata: individuata la pena- base in mesi sette di arresto ed € 700,00 di ammenda (a fronte di una forbice edittale che varia tra € 1.500,00 ed € 6.000,00), vi è stato l'aumento (in misura inferiore rispetto al limite minimo di un terzo previsto dal comma 2-sexies dell'art. 186 D.Lgs. n. 285/1992 a mesi nove di arresto ed € 900,00 di ammenda per la contestata aggravante, in realtà inapplicabile (tra l'altro erroneamente è stata aumentata anche la pena detentiva, mentre il citato comma 2-sexies prevede l'aumento da un terzo alla metà della sola ammenda). Successivamente si è operata la diminuzione a mesi sei di arresto ed € 600,00 di ammenda per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
infine è stata operata la riduzione per la scelta del rito, pervenendosi alla pena finale di mesi 2 di arresto ed € 400,00 di 2 ammenda. In tal modo si è incorsi in un ulteriore errore di calcolo, con violazione del criterio legale della diminuzione nella misura fissa di un terzo previsto dall'art. 442, comma 2, c.p.p., in quanto si è proceduto ad una diminuzione di due terzi della pena dell'arresto (mesi quattro, invece di mesi due). CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato.
4. In ordine alla censura sub I), posta dal ricorrente, circa la compatibilità fra il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici e l'aggravante della commissione del fatto in ore notturne mette, conto osservare che un recente e importante intervento delle Sezioni Unite (Sez. Un., n. 46625 del 29/10/2015, Rv. 265025) ha chiarito taluni aspetti involgenti anche l'ipotesi in esame.
4.1. Nella detta pronunzia si è invero affermato il principio in base al quale la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza. Tra le ragioni poste a base della decisione, le Sezioni Unite hanno evidenziato tra l'altro il dato testuale, dal quale si ricavano: 1) la differenza tra il concetto di "conducente in stato di ebbrezza", che costituisce elemento costitutivo dell'aggravante, e quello di "conducente che si rifiuti di sottoporsi all'accertamento", che presuppone la mancanza di accertamento dello stato di ebbrezza;
2) il dato sistematico, costituito dal fatto che è pacifica l'autonomia delle fattispecie incriminatrici di cui al comma 2 (guida in stato d'ebbrezza) e di cui al comma 7 (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici), fattispecie quest'ultima che è caratterizzata dall'ulteriore intento di evitare il frapponimento di ostacoli nell'attività di controllo per la sicurezza stradale, con la conseguente possibilità di configurare l'eventuale concorso materiale tra le stesse (ex multis cfr. Sez. 4, n.13851 del 12/11/2014, dep. 2015, Fattizzo, Rv. 262870); 3) l'ulteriore dato riferito al fatto che il comma 7 richiama esclusivamente quoad poenam il comma 2, lettera c), dello stesso ише art. 186, e non anche il comma 2-bis (che prevede l'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale, oggetto di scrutinio da parte delle Sezioni Unite). 3 4.2. Orbene, tutti questi ordini di argomenti appaiono pienamente calzanti, mutatis mutandis, anche con riferimento al caso di specie. Va premesso, infatti, che la circostanza aggravante ex art. 186 comma 2-sexies della commissione del fatto in orario notturno (tra le ore 22.00 e le ore 07.00 del mattino successivo) fa espresso rinvio all'ammenda prevista dal comma 2 dello stesso articolo, riferita -nelle diverse ipotesi ivi contemplate- al conducente che "guida in stato d'ebbrezza": condizione, si è visto, ontologicamente (e necessariamente) diversa da quella del conducente che rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per stabilire se detto stato d'ebbrezza sussista o meno. Inoltre, e per ciò stesso, vale anche nel caso di cui oggi trattasi l'autonomia fra le fattispecie penali di cui al comma 2, lettere b) e c), e quella di cui al comma 7 dell'art. 186, nel senso che detta autonomia fra le figure di reato in esame va posta in correlazione con il richiamo del comma 2-sexies esclusivamente alla prima di esse e non anche alla seconda. Infine, vale anche nel caso in esame l'osservazione secondo la quale il richiamo effettuato dal comma 7 al comma 2 lettera c) è un richiamo esclusivamente quoad poenam.
4.3. Sotto altro profilo, può evidenziarsi l'ulteriore elemento che milita nel senso proposto dal ricorrente, costituito dal fatto che all'evidenza la circostanza aggravante dell'orario notturno si fonda sulla maggiore pericolosità della guida in stato d'alterazione nella fascia oraria ivi considerata: maggiore pericolosità che, per le considerazioni di cui s'è detto circa l'autonomia fra le fattispecie di cui al comma 2 e di cui al comma 7 dell'art. 186, non può in alcun modo riferirsi alla condotta riottosa del conducente del quale non sia stato accertato strumentalmente lo stato d'ebbrezza, a causa del suo rifiuto di sottoporsi ai detto accertamento (cfr. sez. 4, n. 26113 del 05/05/2016 -dep. 23/06/2016-).
5. Del pari deve dirsi in riferimento al motivo sub II).
5.1. Come correttamente evidenziato dal P.G. ricorrente, la pena è stata determinata erroneamente, posto che il Giudice, da un lato, ha applicato la sanzione pecuniaria dell'ammenda in una misura inferiore al minimo edittale previsto dalla legge e, dall'altro, ha operato uno erroneo calcolo nella riduzione del terzo c.d. "secco" che deve applicarsi in caso di giudizio abbreviato effettuando una diminuzione di due terzi della pena dell'arresto (mesi quattro, invece di mesi due) anziché di un terzo.
6. Da tutto ciò deriva l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui al comma 2 sexies del Codice della Strada ed al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme. Così deciso il 27/06/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Rocco Marco Blaiotta Antonio Leonardo Tanga vane Zlain نے Depositata in Cancelleria Oggi, 21 LUG. 2017 A OICA M , E R P Il Funzionari G iziario Patrizia Corra