Sentenza 14 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2001, n. 8069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8069 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
O 4 L 7 L ) 3 . O E B N C , E 1 A E 9 P N 9 I 1 O - I D 1 Z 1 A - E R 1 C REPUBBLICA ITALIANA T 2 I S . I D L G U 0 1 SEZIONE9 /0 1 E 9 I R 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO C A E E D 6 E N 4 T . . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T T N Oggetto E S T I 8069 S R ( E A Risoluzione contrato vendita Magistrati: Comp R.G.N. 12452/00 Presidente Do Vitto 18562 Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere Cron. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud. 07/02/01 Consigliere Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DIC TION UFFICIO COPE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 14 GJU 2001 OCRES RENATO SCROCCA SRL, in persona CANCELLIERE dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CONDEMI MORABITO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
UC ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 26, presso lo studio dell'avvocato FABIO JACOBELLI, difeso dall'avvocato DANTE FANI', 2001 giusta delega in atti;
265 controricorrente - - avversO la sentenza n. 57/00 del Giudice di pace di TIVOLI, emessa il 15/3/2000, depositata il 16/03/00; RG. 495/99, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato LUIGI CONDEMI MORABITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per la 1 inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 9.7.99 TU Antonio conveniva dinanzi al giudice di Pace di Tivoli la soc. Ocres Renato Scrocca per sentire dichiarare la risolu- zione del contratto di vendita di una macchina da caffè marca Rancilio in quanto affetta da vizi che la rende- vano non idonea all'uso con la conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma pagata, lire 900.000, oltre interessi e danni per i ripetuti trasferimenti della macchina presso la sede della Ocres. Radicatosi il contraddittorio, non si costituiva la intimata soc. Ocres. All'esito della istruttoria, il Giudice di Pace con sentenza del 16.3.2000 condannava la soc. Ocres al pa- gamento della somma di lire 900.000, oltre interessi e 2 spese. Osservava, tra l'altro, il decidente che doveva ri- tenersi provato che la macchina da caffè venduta al TU non aveva dato risultati positivi nonostante i tentativi di riparazione eseguiti dalla soc. Ocres, che andava, pertanto, condannata alla restituzione del prezzo con gli interessi dalla data della vendita al soddisfo. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la SOC. Ocres affidandolo a due motivi soste- nuti da memoria. Ha resistito con controricorso il TU che ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto dalla soc. Ocres è inammissibi- le. Secondo il costante orientamento di questa Corte (SS. UU. 1167/94, 5764/98, nonché 5820/99) nel conferi- mento della procura alle liti ai sensi dell'art.83, terzo comma cpc, la certificazione da parte del difen- sore dell'autografia della sottoscrizione del conferen- te postula che ne sia accertata la identità ed esige, perciò, che ne sia indicato il nome. Pertanto, quando né nella intestazione del ricorso per cassazione proposto da una società o da altro ente 3 collettivo, né nella procura risulti il nome della per- sona fisica che l'ha conferita, perché non vi è nomina- tivamente indicata e la firma è illeggibile, l'incer- tezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sulla esistenza in capo a lui dei rende invalida lanecessari poteri rappresentativi, procura ed inammissibile il ricorso a meno che entro i limiti di cui all'art.372 cpc, sia idoneamente documen- tato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già in- dicata qualità di legale rappresentante ad una bene in- dividuata persona fisica. In concreto, il ricorso proposto non consente la identificazione del nome del legale rappresentate della il persona giuridica che ha conferito mandato, mancandone la indicazione nella intestazione del ricorso ed essen- done illeggibile la firma. Per di più, in atti non si rinvengono le generalità del sottoscrittore "nella qua- lità" onde sulla base delle predette considerazioni ed in accoglimento della eccezione del TU la impu- gnazione deve essere dichiarata inammissibile con con- seguente preclusione dell'esame del merito. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione (art. 92 cpc).
P.Q.M.
4 La Corte dichiara inammissibile il ricorso. R.g. 12492 Compensa tra le parti le spese del giudizio di cas- 2000 sazione. Così deciso in Roma il 7.2.2001. IL CONSIGLIERE EST. Ugo favara IL P RESIDENTE Viami's Dr a IL CANCELLIERE CT Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria O L oggi, i 14 6IU. 2001 4 L 4 O 7 3 . F N E ) IL CANCELLIERE C1 , N E 1 9 O Giovanni Giambattista C I 9 Z A 1 A - P 1 R I 1 - D 1 2 G E E . C L E I R 9 D 3 A U I D E A G 6 T 4 E N . E T N S T . E T R S A I ( 5