Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/10/2002, n. 14490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14490 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. BR EPUBBLICA ITALIANA MATERIA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT SUP14490/0 R.G.N.16250.98 Cron. 33824 Magistrati:Composta dai Dott. CRISTARELLA ORESTANO FRANCESCO PRESIDENTE Rep. Dott. ENRICO PAPA CONSIGLIERE Ud.
8.5.2002 Dott. ENRICO ALTIERI CONSIGLIERE OGGETTO: Ilor CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA agente di Dott. GIUSEPPE FALCONE CONSIGLIERE assicurazioni ha pronunciato la seguente esenzione SENTENZA sul ricorso proposto da: IB IO in atti generalizzato , rappresentato e difeso del ricorso, dall'avv. Giacomo Delli Colli giusta procura a margine elett. dom. in Roma presso il medesimo, via Vaglia 59 ricorrente
contro
Amministrazione Finanziaria dello Stato in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 intimata ! avverso la sentenza n. 192.16.97 in data 24.3.97 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data 8.7.97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8.5.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
sentite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore ' che ha concluso per il rigetto Generale dr. RAFFAELE PALMIERI del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO quali 1. IB Mario, in sede di dichiarazione Ilor 1982, detraeval Costi per retribuzioni a lavoratori dipendenti e collaboratori, la somma lit. 14.669.000. L'Ufficio emetteva cartella per il recupero di dell'Ilor, contestando i presupposti per la relativa esenzione. Proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado il IB, deducendo che l'agente di assicurazione, in quanto lavoratore autonomo, doveva ritenersi esente dalla citata imposta a sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 1980. La Commissione Tributaria di primo grado di Cassino respingeva il 2. ricorso, motivando nel senso che il contribuente, avendo esposto costi retribuzioniper e compensi a collaboratori nella misura sopra indicata, non poteva ritenersi un lavoratore autonomo 0 comunque un piccolo imprenditore a questo equiparabile. Il IB proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale lo rigettava, così motivando: - l'art. 9 comma 2 408.90della Legge n. ha esentato da Ilor i redditi degli agenti di assicurazione a determinate condizioni;
. tale norma, modificata dal Decreto Legislativo n. 513.92, è da ritenersi innovativa rispetto alla disciplina previgente e non interpretativa;
per l'anno 1982, gli agenti di assicurazione sono soggetti ad Ilor senza riguardo alle dimensioni dell'agenzia ° all'entità dell'investimento economico, trattandosi in ogni caso di attività di impresa a sensi dell'art. 2195 n. 5 Codice Civile;
non è quindi applicabile la sentenza della Corte Costituzionale n. 42.80 talchè l'eventuale professionalità> dell'impresa non ha rilevanza alcuna in ordine all'esenzione invocata;
comunque, come ammette il contribuente, esiste una struttura organizzativa, a fronte della quale sono stati dichiarati i costi. Ha proposto ricorso per Cassazione il IB, deducendo un 3. motivo. La controparte non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Con l'unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce che a sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 42.80 l'attività dell'agente di assicurazione deve considerarsi lavoro autonomo, non assoggettabile ad Ilor, quando manchi un minimo di supporto organizzativo strumentale. Trattasi di imposta patrimoniale, dalla quale esula l'attività di lavoro autonomo. Il Ministero delle Finanze, con circolare n. 42.E del 17.2.97, ha invitato gli uffici a desistere dal proseguire le contestazioni in tutti i casi in cui l'attività commerciale risulti svolta con un numero di addetti non superiore a tre e con prevalenza del numero> sul capitale;
con riferimento anche al parametro inerente all'investimento patrimoniale, il quale non deve risultare superiore a lit. un miliardo. Inoltre la stessa Avvocatura dello Stato ha espresso il parere che l'art. 115 TUIR, lett. e bis, pur avendo effetto dal 1.1.91, possa essere applicato anche ai rapporti pregressi.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Esso risulta non indicare la parte contro la quale è diretto, anche se, ad avviso del Collegio, tale omessa indicazione può essere recuperata attraverso la relata di notifica, che è correttamente indirizzata al Ministero delle Finanze.
5. Ma soprattutto va rilevato che il ricorso per Cassazione non censura la ratio decidendi> della sentenza di appello, la quale ha ritenuto non retroattiva la citata norma - art. 115 TUIR lett. e bis - ed ha risolto la questione sulla base dell'indagine, in concreto, circa l'esistenza di una struttura organizzativa nell'impresa gestita dal ricorrente.
6. Tale statuizione non è censurata, onde non rileva neppure la questione se l'attività dell'agente di assicurazione debba ritenersi esercizio di impresa tout court', come tale assoggettata in ogni caso ad Ilor ovvero se possa darsi ingresso alla richiesta esenzione dall'imposta in parola, sulla base della natura personale del lavoro svolto (previa esclusione dell'esistenza di una struttura organizzativa di impresa). Sta di fatto che la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto in ogni caso assoggettabile ad Ilor 1982- - il IB, sulla base dei costi dimostrano l'esistenza di una struttura dichiarati, i quali organizzativa. In definitiva, il ricorso non censura la sentenza impugnata 7. indicandone gli errori in diritto e le lacune nell'accertamento del fatto, ma si limita a riprodurre le argomentazioni già disattese in grado di appello, oltre a ribadire infondatamente - la tesi della retroattività dell'art. 115 TUIR, lett. 'e' bis.
8. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità della materia del contendere ( si vedano al riguardo i pareri dell'Amministrazione e le incertezze nella giurisprudenza di merito) ed al comportamento integrale processuale delle parti, consigliano la compensazione delle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 8.5. 2002. A I R A 5 T 1 2 0 2 . 6 IL PRESIDENTE U N 8 9 B - 1 E I / B N R 4 . / O T L 6 I L 2 Z . A DOTT. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTAŊ A R . . A R B P I T . an A S R D I T E L G 1 E T E 3 D 1 R A I . S M A N N E D IL CANCELLIERE C1 S I E T A AR LD SA N E S E IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 OTT. 2002 Oggi CANCELLIERE C1 LD SAAmalde "благо