Sentenza 9 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2001, n. 9317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9317 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 9317/01 IN NOME DE POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Oggetto SEZIONE Lavoro Composta dagli Il Dott. Michele Presidente ANNUNZIATA R.G.N. 3628/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere- 5017/99 Cron. 24.01 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 27/02/01 ha pronunciato la seguente 151 197262 SENTENIA Z sul ricorso proposto da: SI IN, ZZ CE, CA SA, TA MI, ME AN, RE RL, DE UD SS, CC NO, IE LO, LO IO, LE NT, PA AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GORIZIA 25, presso lo studio ELl'avvocato D'AMORE EMILIO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'AMORE OLIMPIA, COPPOLA ROBERTO, giusta ELega in atti;
- ricorrenti
contro
ATI AZIENDA CONSORTILE TRASPORTI PUBBLICI IRPINI;
2001 intimato 925 - -1- e sul 2° ricorso n° 05017/99 proposto da: ATI- AZIENDA CONSORTILE TRASPORTI PUBBLICI IRPINI, in persona EL legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VITTORIO VENETO 108, presso lo studio ELl'avvocato ROSSANO CLAUDIO, che la rappresenta e difende, giusta ELega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
SI IN, ZZ CE, CA SA, TA MI, ME AN, RE RL, DE UD SS, CC NO, IE LO, LO IO, LE NT, PA AR;
intimati la sentenza n. 678/98 EL Tribunale di avverso AVELLINO, depositata il 18/06/98 R.G.N. 149/97; udita la relazione ELla causa svolta nella pubblica udienza EL 27/02/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato ROSSANO;
udito il P.M. in persona EL Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto EL ricorso principale e per l'assorbimento EL ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DE PROCESSO Con ricorsi depositati in data 19 luglio 1991 IN ST, ZO AZ, SA CA AR, DR EL DI, UC, NE RO, OR EO, UN IA, OR LL, GI LO, NI PO e MA AG, dipendenti autofoferrotranviari ELl'Azienda Consortile Trasporti Pubblici Irpini (A.T.I.), deducendo di avere prestato attività lavorativa nella giornata EL riposo settimanale senza recupero compensativo con recupero oltre il settimo giorno ovvero lavorativo, convenivano in giudizio davanti al Pretore di Avellino l'Azienda datrice di lavoro chiedendo il risarcimento EL danno a titolo di usura psico-fisica per l'attività lavorativa prestata oltre il settimo giorno e la maggiorazione EL 30% a termini ELla disciplina prevista dal contratto collettivo EL settore con compenso stabilito per il lavoro straordinario e per quello festivo. In data 2 marzo 1995 interveniva tra le parti che l'Azienda convenuta produceva und transazione, sollecitando la declaratoria di in giudizio estinzione EL giudizio per cessata materia EL contendere. 3 Con sentenza in data 14 marzo 1997 il Pretore adito affermava che l'intervenuta transazione era riferibile soltanto alla domanda avanzata dai lavoratori a titolo di risarcimento EL danno. Condannava, pertanto, l'Azienda convenuta al pagamento in favore dei lavoratori ELle somme da essi richieste per la maggiorazione non pagata in riferimento al lavoro prestato oltre il settimo giorno. Con sentenza in data 9 giugno/18 giugno 1998 il Tribunale di Avellino, in accoglimento ELl'appello interposto dall'A.T.I dichiarava cessata la materia EL contendere tra l'Azienda e tutti i lavoratori interessati. Compensava le spese di primo grado e le poneva a carico dei lavoratori per quelle di appello. Il Tribunale osservava, al riguardo, che contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, con l'intervenuta transazione l'Azienda e i lavoratori "avevano" inteso comporre la controversia insorta ed estinguere qualsiasi motivo di lite futura. Infatti, aggiungeva il Tribunale, già prima ELla transazione tra l'A.T.I. e le organizzazioni sindacali era stato stipulato un accordo con il quale si era addivenuto all'opportunità di superare 4 il contenzioso attraverso una soluzione transattiva omnicomprensiva. I lavoratori ricorrono per cassazione con unico articolato motivo. Resiste l'azienda con controricorso e ricorso incidentale. MOTIVI DELA DECISIONE preliminarmente disposta la riunione dei Va ricorsi, a norma ELl'art. 335 c.p.c., in quanto proposti contro la stessa sentenza. Passando all'esame EL ricorso principale Va osservato che con esso i lavoratori deducono che il Tribunale aveva omesso di operare la distinzione tra due istituti concettualmente diversi prospettati come distinti capi ELla domanda e cioè tra il risarcimento EL danno da usura psicofisica, in conseguenza ELlo spostamento oltre l'arco settimanale ELla fruizione EL riposo, e la maggiorazione ELla retribuzione secondo le modalità previste dal contratto collettivo per il lavoro straordinario e quello festivo, con fruizione di ulteriore riposo infrasettimanale in conseguenza EL lavoro prestato di domenica. Tale distinzione era stata operata dal Tribunale confusamente e e,contraddittoriamente 5 י pertanto, non aveva consentito al giudice di merito di esaminare la portata ELl'accordo EL 25 febbraio 1993 e di accertare, alla "luce" di tale distinzione, se l'accordo fosse riconducibile a entrambi i capi ELla domanda. Con una seconda doglianza, infine, i lavoratori si dolgono ELla motivazione contraddittoria e insufficiente offerta dal Tribunale anche in relazione all'omesso esame di documenti decisivi ritualmente prodotti, quali la consulenza tecnica che aveva quantificato le spettanze dovute ai lavoratori con la concessa maggiorazione EL 30% e il successivo accordo redatto dalle parti in data 25 gennaio 1995, con il quale si dava atto che l'Azienda aveva manifestato la volontà di addivenire a una soluzione transattiva alla stregua di quanto era già stato praticato per i riposi lavorativi. Con il ricorso incidentale condizionato l'Azienda deduce che il Tribunale non aveva accolto l'altro motivo di doglianza relativo all'avvenuta corresponsione ai lavoratori ricorrenti di una retribuzione pari all'intera giornata di lavoro e, in più, la maggiorazione EL 20% e all'avvenuta concessione, altresì, su base annua di unnumero di 6 riposi superiore a quelli contrattualmente previsti. Si duole, infine, ELla disposta compensazione da parte EL Tribunale ELle spese EL giudizio di primo grado, nonostante che i lavoratori fossero rimasti soccombenti e avessero insistito nelle loro pretese dopo l'intervenuta transazione. Infine l'Azienda per gli stessi motivi avanza domanda di risarcimento EL danno ex art. 96 c.p.c. a titolo di lite temeraria e sollecitata, per tale temerarietà, la condanna alle spese anche EL giudizio di primo grado. Il ricorso principale è infondato. Già questa Corte ha precisato che la dichiarazione liberatoria con la quale il lavoratore dà atto di avere ricevuto una somma e di non avere null'altro a pretendere deve essere considerata una rinuncia o una transazione allorchè venga accertato, mediante interpretazione degli elementi EL contratto risultanti dalla stessa dichiarazione, che il lavoratore, consapevole ELla titolarità di specifici diritti determinati determinabili, abbia inteso scientemente rinunciarvi ○ abbia espresso la volontariamente volontà di porre fine o di prevenire una lite già 7 iniziata di prevenirne una che potrebbe insorgere, in virtù di uno scambio di reciproche concessioni con la controparte e che l'interpretazione di tale contratto compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici о giuridici (v. Cass. 5 dicembre 1997 n.12374). Nella specie il Tribunale con esauriente - motivazione aveva interpretato la volontà ELle parti nel senso che esse avessero inteso comporre tra loro definitivamente la lite insorta mediante reciproche concessioni e precisamente mediante rinuncia da parte dei lavoratori a una parte ELle loro richieste e mediante rinuncia da parte ELl'azienda а fare valere la prescrizione per alcuni degli emolumenti rivendicati. Il Tribunale con la motivazione offerta, peraltro, aveva dimostrato di avere tenuto conto ELla distinzione tra le due distinte pretese fatte valere dai lavoratori e cioè tra la pretesa di risarcitoria per la subita usura psico-natura fisica e quella retributiva, fondata sulla richiesta ELla maggiorazione per lavoro notturno e lavoro festivo, essendo pervenuto alla conclusione 8 che, ciò nonostante, le parti avessero inteso includere nell'accordo entrambi i capi ELla domanda. Né l'omesso esame ELla consulenza tecnica ○ EL successivo accordo sindacale valgono a inficiare la motivazione EL Tribunale. La consulenza tecnica, una volta ritenuta valida ed efficace l'intervenuta transazione, in quantificazione quanto aveva avuto ad oggetto la ELla maggiorazione richiesta e rivendicata dai lavoratori sulla base EL contratto collettivo, non era stata logicamente presa in considerazione dal giudice EL gravame. L'omessa considerazione EL successivo accordo sindacale, poi, non costituisce un punto decisivo ai sensi ELl'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. perché possa considerarsi viziata la motivazione EL e Tribunale, il quale aveva ricostruito la volontà transattiva ELle parti attraverso fondata sul lorol'interpretazione ELl'accordo comportamento tenuto nel processo e sulla valutazione ELle clausole ELl'accordo le une per mezzo ELle altre con attribuzione a ciascuna EL senso che risultava dal complesso ELl'atto, in conformità ai criteri ermeneutici previsti dagli 9 artt. 1362 e 1363 c.c.. Il giudice di merito, pervenuto in base a tali ermeneutici contrattuali previsti dalle criteri disposizioni, alla logica ricostruzione citate ELla intenzione ELle parti, non era tenuto a utilizzare ulteriori criteri interpretativi, come quello EL comportamento posteriore alla conclusione EL contratto che, pur essendo 1362, secondo comma, anch'esso previsto dall'art. è da considerarsi sussidiario rispetto agli C.C., altri indicati dal primo alinea EL secondo comma EL citato art. 1362 e dal successivo art. 1363 ai fini ELla ricostruzione ELla comune intenzione ELle parti (v. Cass. 16 aprile 1993 n.4507; Cass. * 29 aprile 1994 n. 4121 ; Cass. 22 aprile 1995 n.4563; Cass. 26 giugno 1997 n.5715). Il proposto ricorso principale va, pertanto, rigettato. (1) infondato anche il ricorso incidentale E ELl'Azienda. Questa, infatti, non può dolersi EL mancato accoglimento da parte EL Tribunale EL secondo motivo di appello, con il quale essa aveva mosso ELle difese intese а paralizzare le pretese dei lavoratori e che presupponevano l'ipotesi in cui (1). Va dichiarato amorbits. ustale Cepiten 10 fossero stato ritenuto inefficace l'accordo transattivo in riferimento alle richieste avanzate dai dipendenti. Del pari infondata risulta la censura mossa dall'Azienda contro la statuizione EL Tribunale, concernente la disposta compensazione ELle spese EL giudizio di primo grado. In tema di regolamento ELle spese processuali il sindacato di questa Corte è limitato alla violazione EL principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico ELla parte totalmente vittoriosa. Pertanto, esula dal sindacato di legittimità e rientra, invece, nei poteri discrezionali EL giudice di merito la valutazione ELla opportunità ELla compensazione totale о parziale sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca e sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi, la cui indicazione è rimessa al prudente apprezzamento EL giudice ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto se sorretta da motivazione illogica ○ contraddittoria. Nella specie le sia pur succinte ragioni addotte dal Tribunale di Avellino per compensare parzialmente le spese EL giudizio in riferimento a 11 quelle di primo grado (peculiarità ELle questioni sottoposte all'esame) non sono né illogiche né contraddittorie. Anche tale doglianza va, pertanto, respinta con G1 conseguente rigetto EL ricorso incidentale. Non appare, altresì, fondata la richiesta ELl'Azienda di condanna dei lavoratori per lite temeraria. La condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, quale sanzione EL dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare in sede ricorso per cassazione,di soltanto dalla di tesi giuridiche riconosciute prospettazione errate da questa Corte, non rappresentando le stesse un comportamento sleale e fraudolento atto a ingannare il Giudice ELla legittimità. Occorre, invece, la consapevolezza ELla infondatezza EL proposto ricorso principale incidentale о la grave ignoranza derivata dal mancato uso di diligenza nella prospettazione ELle tesi infondate (v. Cass. 21 febbraio 1983 n.1308; Cass. 15 febbraio 1985 n.1316; Cass. 29 luglio 1994 n. 7101; Cass. 2 giugno 1995 n.6191). Nella specie non sono ravvisabili né l'una né (1) anorbimento. Matale Capita 12 l'altra, posto che la prospettazione dei lavoratori ricorrenti era fondata su una interpretazione ELl'accordoriduttiva e pur sempre opinabile transattivo intervenuto tra le parti in data 2 marzo 1995. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese EL presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Compensa le spese EL presente giudizio. Così deciso in Roma il 27 febbraio 2001. il Presidente) Aunmuriete M. II Cons. estensore: Matale Capitu IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria -9LUG. 2001 Oggi, IL CANCELLIERE T P (४ ०० 7 - V -8 1 1 A E D , A E C O T R O C N T T E E S T I S L I E G R I E A R D L L O E D 13