Sentenza 2 aprile 2001
Massime • 1
La procura apposta sul ricorso per accertamento tecnico preventivo con riferimento anche al giudizio di merito è idonea alla regolare instaurazione di quest'ultimo anche nel caso in cui tale accertamento non venga espletato, stante lo stretto collegamento tra le due fasi processuali, sempreché il ricorso sia depositato con la citazione introduttiva (che ne faccia esplicito richiamo) e la controparte non sollevi specifiche contestazioni.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4784 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. CE SABATINI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TÌ TÌ IU, ZZ IO ME, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato MARZO RICCARDO con studio in 73100 LECCE VIA DEI SALESIANI 45, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
D'IA OS, DE CA IN, GG CE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell'avvocato CORRADO CARRUBBA, difesi dall'avvocato GIOVANNI CAPRIOLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
ON IN, UR LD, ZA AR AS, ES TA, DE IP CE, DE RG NI, DE CA AR NT;
- intimati -
avverso la sentenza n. 17/99 della Corte d'Appello di LECCE, Sez. I Civile, emessa il 10/12/98 e depositata il 27/01/99 (R.G. 406/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Riccardo MARZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo e l'assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5/6/1996 TÌ TÌ IU e ZZ IO ME convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Lecce DE CA IN, GG CE, D'IA OS, nonché DE CA M. NT, Soc. AM AGRIURST, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ON IN, UR LD, ZA M. AS, ES TA, DE IP CE, DE RGO NI esponendo, la prima, di essere affittuaria del fondo Lama sito in agro di Melendugno ed, il secondo, proprietario delle strutture dell'azienda agrituristica ivi esistente. Precisavano, inoltre, che, con provvedimento 11/10/1990, il GIP della Pretura di Lecce, aveva sottoposto a sequestro penale il fondo e l'azienda di cui sopra, nominando custodi D'IA OS, DE CA IN e GG CE e che tali beni, dissequestrati il 17/23 gennaio 1995, erano stati rilasciati in pessime condizioni di manutenzione dai custodi che non avevano reso il conto della gestione. Aggiungevano che la società AM AGRIURST si era impossessata del fondo e dell'azienda sottraendoli al ZZ e che GG CE, DE CA M. NT, DE CA IN, D'IA OS e ON IN, senza averne titolo, avevano chiesto ed ottenuto provvedimento possessorio dal Pretore di Lecce. Sostenevano gli istanti che, da tali comportamenti, erano scaturiti gravi danni costituiti, per un verso, dai guasti riportati dall'azienda sfruttata e non coltivata correttamente dai custodi e, per altro verso, dalla perdita di sovvenzioni regionali per L. 600.000.000, nonché dal mancato reddito per il periodo in cui si era protratto l'indebito impossessamento da parte della società AM e dei suoi soci GG CE, DE CA IN, D'IA OS, ON IN.
Affermava ancora il ZZ che la proprietà delle strutture relative all'azienda agrituristica CLUB VACANZE LE AM gli era stata trasferita con scrittura privata del 22/8/1987 da UR LD, ZA M. AS, ES TA, DE IP CE, DE RG NI nonché da GG CE che solo fra i venditori gliene contestava la titolarità.
Ciò premesso, gli attori chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni come sopra indicati, nonché la declaratoria di accertamento del diritto della TÌ TÌ a gestire l'azienda, previo riconoscimento della proprietà della stessa in capo al ZZ.
Si costituivano ON IN nonché D'IA OS, DE CA IN e GG CE.
La prima eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, 4^ co. c.p.c., contestando comunque la domanda nel merito e spiegando riconvenzionale per essere reintegrata nel possesso dell'azienda, di cui era stata spogliata. I secondi deducevano, in rito, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per assenza del mandato, posto che quello, in detto atto richiamato, era stato apposto a margine di una domanda di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito gli stessi denunciavano la litispendenza in ordine alla domanda diretta all'accertamento del preteso diritto di proprietà, contestando le altre richieste.
DE CA M. NT, la società AM AGRIURST, UR LD, ZA M. AS, ES TA, DE IP CE e DE RG NI rimanevano contumaci.
Con sentenza non definitiva del 25/1/97 l'adito Tribunale, in persona del Giudice Unico, dichiarava la nullità parziale dell'atto di citazione, ordinando la prosecuzione del giudizio limitatamente all'azione di risarcimento danni avanzata nei confronti dei custodi;
dichiarava altresì la nullità della domanda riconvenzionale proposta da ON IN.
Avverso tale sentenza proponevano appello la TÌ TÌ ed il ZZ, contestando la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto valido l'atto di citazione soltanto con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni nei confronti dei custodi giudiziari D'IA, DE CA e GG.
Tutti gli appellati resistevano al gravame, tranne DE CA M. NT e la società AM AGRIURST, che rimanevano contumaci. In particolare D'IA, DE CA e GG proponevano appello incidentale lamentando che non fosse stata dichiarata la nullità dell'intero atto di citazione, con riguardo cioè a tutte le domande proposte.
Con sentenza 27 gennaio 1999 la Corte di Appello di Lecce rigettava l'appello principale ed, in accoglimento di quello incidentale, dichiarava inammissibile la domanda introduttiva proposta dalla TÌ TÌ e dal ZZ per mancanza della valida costituzione del rapporto processuale, in quanto la procura apposta a margine del ricorso per accertamento tecnico preventivo non poteva ritenersi idonea per il successivo giudizio di merito;
le spese del doppio grado venivano compensate fra tutte le parti. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso la TÌ TÌ ed il ZZ sulla base di tre motivi. Hanno resistito D'IA, DE CA IN E GG con controricorso. Ambedue le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 83, 692, 696 c.p.c. nonché l'illogicità della motivazione sul punto decisivo della controversia relativo all'idoneità della procura, rilasciata a margine del ricorso per accertamento tecnico preventivo, all'instaurazione del successivo giudizio di merito per tutte le domande formulate in primo grado (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di rito). Tale idoneità è stata esclusa dal giudice di appello in ragione dell'autonomia del procedimento di istruzione preventiva rispetto al giudizio di merito e della mancanza di qualsiasi riferimento a tale giudizio nel testo della procura rilasciata (con conseguente declaratoria di inammissibilità delle domande proposte per la mancata costituzione di un valido rapporto processuale). La censura è fondata. Questa Corte ha già affermato il principio che "la procura apposta sul ricorso per accertamento tecnico preventivo con riferimento anche al giudizio di merito è idonea alla regolare instaurazione di quest'ultimo anche nel caso in cui tale accertamento non venga espletato, stante lo stretto collegamento fra le due fasi processuali, sempreché ovviamente il ricorso sia depositato con la citazione introduttiva (che ne faccia esplicito richiamo) e la controparte non sollevi specifiche contestazioni", attinenti, come precisato in motivazione, all'esistenza ed alla tempestività della procura stessa (Cass. 29 marzo 1995 n. 3726; v. anche Cass. 14 luglio 1989 n. 3309). Ora è singolare che la Corte salentina abbia avuto ben presente tale pronuncia, ma l'abbia ritenuta irrilevante in quanto, a suo parere, la procura "non contiene alcun riferimento al giudizio di merito (sia sotto il profilo del risarcimento danni che delle altre domande)". Ed invece risulta: che nella procura apposta a margine del ricorso 23/8/96, introduttivo della fase preventiva, il mandato era conferito con formula ampia ("vi conferisco mandato a rappresentarmi e difendermi in questo procedimento in ogni fase e grado, compresi appello, revocazione, opposizioni di ogni specie ed esecuzione") e nello stesso ricorso erano preannunciate tutte le domande del successivo giudizio di merito e, cioè sia l'accertamento della proprietà dell'azienda agrituristica, sia del risarcimento del danno;
che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito era contenuto l'espresso richiamo alla procura rilasciata nel ricorso in prevenzione ("i coniugi.. rappresentati e difesi.. in virtù di mandato a margine del ricorso per accertamento tecnico preventivo, con questo atto citano..."), ricorso effettivamente depositato con la citazione.
Alla luce delle esposte emergenze, appare incongruo affermare la mancanza, nella procura de qua, di alcun riferimento al giudizio di merito, ed altrettanto incongrua risulta la ritenuta irrilevanza del principio giurisprudenziale sopra ricordato, sol che si consideri - da un lato - che le contestazioni dei convenuti hanno riguardato non l'esistenza e/o la tempestività della procura ma solo la sua validità per il giudizio di merito e - dall'altro lato - che il principio era stato affermato in una fattispecie in cui la fase di accertamento tecnico preventivo era estinta.
Ciò premesso, il primo motivo va accolto (restando assorbiti gli altri due relativi, rispettivamente, al merito della causa ed all'ammissibilità dell'appello incidentale), con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio della causa ad altro giudice che si atterrà al principio di diritto come sopra ribadito. Il giudice di rinvio, individuato in una diversa Sezione della stessa Corte a qua, pronuncerà anche sulle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2001