Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2002, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
I D , O A L S 5 L S 1 O A . B T T I , 7 R D A 1 A S ' 1 A E L T P L S S . E I O N D N P I G 8 S M I O 8 N E A A S - D D 3 I E E 1 A , PUBBLICA ITALIANA T T IN NOME DEL POPOLO TALIANO0 0794/02 O N E O R E T G T S T S E G I I O G R L E D R A CASSAZIONE LA CO Oggetto Respuselilifi me SEZIONE PRIMA CIVILE дінтай Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 19489/99 Dott. Mario - Presidente CORDA Dott. Giammarco Consigliere CAPPUCCIO Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Cron.2168 Dott. Massimo BONOMO - Rel. Consigliere Rep. Ud.05/07/01 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTE NZA sul ricorso proposto da: VO EP ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMILIO FAA' DI BRUNO 791 presso l'avvocato GIOVANNI NERVI, la rappresenta e difende che unitamente all'avvocato ITALA MANNIAS, giusta procura speciale per Notaio Giacomo Cavasino di Marsala rep. n. 32710 del 15.3.2001; ricorrente
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI 2001 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 1779 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente avversO il decreto della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, depositato il 03/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2001 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Nervi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 25 settembre 1997 PP SA SA proponeva dinanzi al Tri- bunale di Caltanissetta azione di risarcimento del danno contro lo Stato, ex art. 4 della legge 13 aprile 1988 n. 117, per responsabilità civile di magistrati. Deduceva: a) che la dott.ssa PP AZ magistrato in sostituzione del giudice delegato del fallimento della Forni.Comm. s.r.l in precedenza de- nominata CROF s.r.l. aveva disposto il 23 febbraio 1993 l'apposizione dei sigilli nei locali di via Tri- poli n. 18 20, in Trapani, nella sede già abbandona- ta dalla società, ed occupata dall'azienda individuale dell'attrice, che vi si era installata sin dal 3 giu- 2 gno 1990; b) che il discredito che ne era derivato l'aveva indotta a cessare l'attività il 14 maggio 1993; c) che il trasferimento della società poi fal- lita era stato deliberato dall'assemblea straordina- ria il 27 dicembre 1989 ed il relativo verbale notari- le era stato regolarmente depositato presso la cancel- leria commerciale del Tribunale di Trapani con nota del 14 marzo 1990; d) che sussisteva la colpa grave della dott.ssa AZ, la quale si era resa responsa- bile di grave violazione di legge determinata da ne- gligenza inescusabile, in quanto ella al momento del- l'apposizione dei sigilli non aveva accettato a giu- stificazione nemmeno la documentazione comprovante l'attività commerciale stabilita in quella sede da tre anni ed assolutamente estranea al fallimento, ed inol- tre aveva considerato probatorie le visure presso la 乃 Camera di commercio effettuate dal curatore, le quali sono soltanto indicative, mentre non aveva consultato gli atti ufficiali della società regolarmente deposi- tati presso la cancelleria commerciale del tribunale;
e) che il giudice delegato titolare dott. Piero Gril- 10, aveva accolto con decisione del 10 maggio 1993, eseguita il 15 maggio successivo, l'azione di revindi- са proposta dalla SA, ma, pur senza cadere nella "colpa grave" così come disciplinata dall'art. 2 della 3 legge n. 117 del 1988, aveva escluso dalla restituzio- ne i documenti contabili della Forni. Comm. s.r.l. (che non erano mai esistiti in quei locali), i conte- nitori con etichetta "CROF" e quelli dai quali l'eti- chetta risultava asportata;
₤ ) che con sentenza de- positata il 29 gennaio 1996, passata in giudicato, il Tribunale di Trapani aveva accolto l'opposizione della SA ed il 17 luglio 1996 era stato restituito tutto quanto illegittimamente appreso e trattenuto per oltre tre anni, merce per un valore commerciale di circa 20.000.000 di lire, risultata invendibile. L'attrice chiedeva, quindi, un risarcimento dei danni nella mi- sura di lire 500.000.000=. Si costituiva in giudizio la Presidenza del Consi- glio dei Ministri eccependo l'inammissibilità della domanda e chiedendo, in subordine, il rigetto della medesima. Con decreto del 18 gennaio 1998 il Tribunale di Caltanissetta dichiarava inammissibile la domanda del- la SA rilevando: 1) che l'attrice aveva assunto come comporta- mento censurabile ex art. 2, comma 3, lett. a della legge n. 117 del 1988 solamente il comportamento della dott.ssa AZ consistito nell'aver apposto, in vio- lazione dell'art. 84 L.F., i sigilli non già nella se- 4 de principale della fallita "Forni. Comm. s.r.l. For- niture Commerciali (già "Crof s.r.l."), sita in Trapa- ni, via Nausica 6, ma nella precedente sede di via Tripoli nn. 18/20, ove la stessa società, con la deno- minazione "Crof s.r.l.", aveva svolto la propria atti- vità fino al 1989 ed ove, a partire dal 1990, l'attri- ce svolgeva una propria attività individuale;
2) che il mantenimento dei sigilli sull'immo- bile era cessato giuridicamente in data 10 maggio 1993 con il provvedimento adottato dal dr. LO, titolare della procedura fallimentare contro la "Forni.Comm. s.r.l., adottato a seguito delle richieste di revindi- ca avanzate dalla SA, con cui veniva disposta la restituzione a quest'ultima dell'immobile; 3) che da tale data decorreva il termine uti- le biennale per l'esercizio dell'azione di responsabi- lità, con la conseguente tardività dell'azione propo- sta;
4) che l'azione era anche manifestamente in- fondata alla luce di una serie di circostanze di fatto che rendevano inesistente il requisito dell'inescusa- bile negligenza in capo alla dott.ssa AZ. Con decreto del 23 giugno 3 luglio 1999, la Cor- te d'appello di Caltanissetta rigettava l'impugnazione della SA, osservando: 5 a) che correttamente il Tribunale aveva rite- nuto di dover limitare la propria attenzione al prov- vedimento di apposizione dei sigilli del 24 febbraio 1993, escludendo dal suo esame il vincolo a suo tempo apposto anche ai beni mobili esistenti all'interno dell'esercizio commerciale di via Tripoli e diversi da quelli restituiti in data 15 maggio 1993, in base al provvedimento del giudice delegato titolare, atteso che le doglianze erano state rivolte esclusivamente nei confronti della condotta del giudice delegato in- terinale AZ;
b) che il provvedimento del 10 maggio 1993 aveva creato un nuovo vincolo sui beni mobili di cui era stata negata la restituzione, ma non essendo la mancata restituzione stata considerata frutto di con- dotta gravemente colposa, secondo l'impostazione della domanda attorea, giustamente il Tribunale aveva incen- trato il suo esame, anche sotto il profilo della tem- pestività dell'azione, al provvedimento di apposizione dei sigilli, il quale aveva esaurito i suoi effetti, per la parte ritenuta frutto di condotta gravemente colposa, alla data del 10 maggio 1993; che doveva, quindi, escludersi che il bien- nio per la proponibilità dell'azione decorresse dal momento in cui si era esaurito il giudizio di opposi- 6 zione al provvedimento del 10.5.1993, di parziale ri- getto della domanda di revindica dei beni con il mar- chio F" (opposizione decisa con sentenza deposi- tata il 29 gennaio 1996, divenuta irrevocabile il 20 febbraio 1997); d) che il biennio decorreva dal 10 maggio 1993, data di emissione del provvedimento del secondo giudice di restituzione dell'immobile e di parte dei beni mobili, non potendo affermarsi che tale secondo provvedimento è assolutamente esente da colpa, ma che tuttavia (pur non formando oggetto della domanda ri- sarcitoria) doveva attendersene la definitività; e) che, essendo stata proposta dopo oltre due anni dal momento in cui l'azione era esperibile, la domanda risarcitoria era inammissibile. Avverso il decreto della Corte d'appello Giuseppi- N} na SA SA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ha resistito la Presidenza del Consiglio dei Mini- stri con memoria. Con ordinanza del 1° 9 febbraio 2001, questa Corte, rilevato che il ricorso per cassazione era sta- to notificato alla Presidenza del Consiglio dei Mini- stri presso 1'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta, disponeva il rinnovo della notifica al- 7 l'Avvocatura Generale dello Stato nel termine assegna- to. Il rinnovo della notifica del ricorso è stato tem- pestivamente effettuato dalla ricorrente. L'Avvocatura Generale dello Stato ha presentato memoria per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria moti- vazione circa un punto decisivo della controversia.
1.1. La responsabilità del danno ingiustamente ar- recato per effetto di qualsiasi comportamento doloso colposo ricade su chi tale comportamento ha posto in essere e non su chi avrebbe potuto in qualsiasi modo evitare il danno. Causa prima ed efficiente del danno, consistente nella perdita dell'intera azienda, era stata l'inescusabile condotta della dott.ssa AZ, la quale, senza aver preventivamente eseguito le dovu- te indagini in merito alla localizzazione della sede della fallita FORNI.COMM. s.r.l., aveva apposto con la forza i sigilli all'immobile ed aveva sottratto alla ricorrente la disponibilità di tutto quanto ivi conte- nuto.
1.2. E' inspiegabile, secondo la ricorrente, come i giudici di merito avessero potuto ricondurre la cau- 8 sa del danno alla successiva omissione del dott. Gril- lo, che aveva accolto solo in parte l'istanza di re- vindica della SA. L'errore del dott. LO costi- tuiva un mero "error in judicando"; con suo provvedi- mento non aveva imposto un nuovo vincolo sui beni di cui era negata la restituzione, come ritenuto dalla Corte d'appello, ma aveva semplicemente omesso di ri- muovere un vincolo già esistente, imputabile alla dott. AZ. La denegata restituzione da parte del dott. LO dei beni contrassegnati col marchio C.R.O.F. era frutto di un'erronea valutazione di cir- costanze di fatto e degli elementi di prova posti a sostegno dell'istanza di revindica e, quale mero erro- re di giudizio, non poteva dar luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 2 della legge 117 del 1988. 2. Con il secondo mezzo d'impugnazione la ricor- rente censura per difetto di motivazione il decreto impugnato nella parte in cui ha affermato che gli ef- fetti del provvedimento di apposizione dei sigilli sull'immobile ed il vincolo sui beni mobili sono ces- sati in data 10 maggio 1993, data di emissione del provvedimento di parziale accoglimento della domanda di revindica.
2.1. Sostiene la SA che la Corte d'appello aveva omesso di considerare che il danno lamentato 9 dalla medesima non consisteva nella perdita della di- sponibilità dei singoli beni aziendali, bensì nella privazione dell'azienda unitariamente considerata. La restituzione di alcuni beni non aveva comportato mera la cessazione degli effetti dannosi del comportamento ascritto alla dott.ssa AZ poiché la reintegrazio- ne nel possesso del solo immobile e dei pochi beni re- stituiti а seguito del provvedimento del 10 maggio 1993 non aveva affatto comportato il venire meno del danno di cui la ricorrente ha chiesto di essere risar- cita.
3. Con il terzo motivo d'impugnazione la ricorren- lamenta violazione di legge con riferimento agli te artt. 4, comma 2, e 5, comma 3, della legge n. 117 del 1988. 3.1. La condizione di procedibilità dell'esperi- mento di tutti gli ordinari mezzi di impugnazione e degli altri rimedi previsti dalla legge si era realiz- zata, secondo la ricorrente, solo a seguito del pas- saggio in giudicato della sentenza n. 33/96 del Tribu- nale di Trapani, con cui era stata definitivamente ac- colta l'opposizione alla stato passivo proposta dalla SA, poiché solo con tale sentenza ella era stata reintegrata nel possesso dell'intero patrimonio azien- dale. Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenu- 10 to dalla Corte d'appello, a decorrere dal passaggio in giudicato della detta sentenza, aveva iniziato а de- correre il termine di decadenza biennale di cui al- l'art. 4 della legge n. 117 del 1988, sicché l'azione era stata tempestivamente proposta.
4. I motivi, congiuntamente esaminabili per ragio- ni di connessione, non sono fondati.
4.1. Secondo la motivazione del provvedimento im- pugnato, poiché le doglianze sono rivolte esclusiva- mente nei confronti della condotta posta in essere dal giudice delegato interinale AZ, è evidente che gli effetti del provvedimento di apposizione dei si- gilli sull'immobile e il vincolo sui beni mobili, di- versi dai contenitori e documenti non restituiti, sono cessati in data 10 maggio 1993, data di emissione del provvedimento di parziale accoglimento della domanda di revindica. Osserva quindi la Corte d'appello che il provvedimento del giudice LO in data 10 maggio nuovo vincolo sui beni mobili di cui 1993 ha creato un restituzione: ma poiché tale mancata si è negata la restituzione non è stata considerata, secondo l'impo- stazione della domanda attorea, frutto di una condotta gravemente colposa, nei sensi di cui all'art. 2 della legge n. 117 del 1988, giustamente il Tribunale aveva incentrato il suo esame, al fine di valutare l'ammis- 11 sibilità dell'azione, anche sotto il profilo della sua tempestività, al provvedimento di apposizione dei si- gilli che aveva esaurito i suoi effetti, per la parte ritenuta frutto di condotta gravemente colposa, alla data del 10 maggio 1993. 4.2. Osserva il Collegio che, avendo l'attrice escluso la sussistenza della colpa grave del magistra- to che ha adottato il provvedimento del 10 maggio 1993, non possono costituire fonte di responsabilità i danni derivanti dalla mancata restituzione in quella data di alcuni beni, atteso che la decisione di non restituire tali beni è stata presa proprio con quel provvedimento.
4.3. Ai fini del giudizio di responsabilità, quin- di, assumono rilievo solo i danni riguardanti il pe- riodo compreso tra il 23 febbraio 1993, data nella quale sono stati apposti i sigilli, ed il 10 maggio 1993, data in cui sono venuti meno gli effetti del- l'apposizione dei sigilli, essendo stata ordinata la restituzione di tutti i beni mobili ed immobili ogget- to dell'apposizione dei sigilli (con l'esclusione dei beni mobili di cui si è detto, costituiti dai documen- ti contabili della società "Forni. Comm", dai conteni- con etichette asportate e tori con etichette F" dalla documentazione utilizzata ai fini del provvedi- 12 mento di restituzione).
4.4. Tali danni per la mancata disponibilità del- 1'immobile e dei beni in esso contenuti nel periodo indicato ed i danni all'azienda lamentati dalla ricor- rente trovano causa nell'apposizione dei sigilli, ex art. 84 legge fallimentare, la quale costituisce, come è noto, uno strumento per assicurare che restino vin- colati al fallimento i beni del fallito.
4.5. Pertanto, venuta meno l'apposizione dei si- gilli, in data 10 maggio 1993, l'azione per il risar- cimento dei danni che da essa erano derivati risultava pienamente esperibile, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, che ne ha tratto le dovute conseguenze in relazione al termine biennale di deca- denza dell'azione di responsabilità previsto dall'art. comma, della legge n. 117 del 1988. 4, 4.6. Non impediva invece l'esperibilità dell'azio- per i danni derivanti dall'apposizione dei sigilli, ne contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la pendenza dell'opposizione avverso il provvedimento del giudice delegato del 10 maggio 1993, perché essendo irrilevante tale provvedimento ai fini del presente procedimento, per le ragioni sopra indicate, parimenti irrilevanti sono i rimedi previsti contro di esso.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 13 5.1. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 5 luglio 2001. Il Presidente Il Cons. est. Ший Оне Dott. Mario Corda Dott. Massimo Bonomo Тапіто Вопоно Шот CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prims Sǝzione Civile Depositato in Cancelieria 24 GEN. 2002 IL CANCELLIERE Luisa Passinetti IL CANCELLIERE Cure UGNI SPESA, TASSA D. BOLLO, DI 16 RT. 117 ELL'A STA . DA D PO N ITRO, E DA SI -88 S I SEN 13-4 SE A IRITTO SEG E LEG D L 14