Sentenza 13 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2002, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
- E N 6 8 O 9 I ee 62197 1 Z / A I A 4 / R R 02050/02 6 N T A 2 S - . I T R . G B U P E . . B R L I D L R L A A E T . D D B I A E S T T A N E I N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S R E Oggetto I S E A . E T N SEZIONE TRIBUTARIA A Diritti Tributaria doganali- M Garausta di pagamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico PAPA Presidente R.G.N. 20040/98 * Dott. Eugenio AMARI Consigliere 115/99 5013 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Cron. Dott. Achille MELONCELLI Rel. Consigliere Rep. - Consigliere - Ud. 29/05/01Dott. Francesco TIRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
REALE MUTUA ASSIC SPA;
. N intimato e sul 2° ricorso n° 00115/99 proposto da: REALE MUTUA ASSIC SOC, in persona del Vice Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in 2001 ROMA VIA LA SPEZIA 74, presso lo studio dell'avvocato 1334 राप -1- 1 SCIOSCIA GIOVANNA, difeso dall'avvocato SCOFONE CARLINO, giusta procura in calce;
Contronicorrente e ricorrente Meidentale nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avversO la sentenza n. 1001/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 19/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/01 dal Consigliere Dott. Achille MELONCELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato POLIZZI, che si riporta agli scritti;
udito per il resistente, l'Avvocato SCOFONE, che si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo 1.1. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazione della senten- za della Corte di appello di Firenze 26 giugno 1998, n. 1001, depositata il 19 agosto 1998, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dal Ministero delle finanze avverso la sentenza del Tribunale di Firenze 27 febbraio - 6 maggio 1997, n. 1492/97, nei confronti della Società Reale mutua assicura- zioni in materia di prefinanziamento, o anticipata restituzione, dei prelievi all'esportazione in Paesi extracomunitari di determinate merci e di garanzia del pagamento dei diritti doganali.
1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - la RA PA PA si avvale del regime del pagamento anticipa- to delle restituzioni all'esportazione in regime di prefinanziamento, secondo cui l'operatore, che intende esportare in paesi terzi prodotti agricoli aventi diritto alla restituzione dei prelievi all'esportazione, può chiedere l'importo della restituzione stessa prima della materiale esportazione della merce, non appena cioè la merce stessa è sottoposta al regime del deposito doganale, impegnandosi ad effettuare l'esportazione entro un certo termine e prestando una cauzione a garanzia della restituzione dell'importo prefinanziato, mag- giorato di un importo supplementare pari al 20%, ove l'operazione non ab- bia esito;
- a tal fine la RA PA PA pone sotto controllo doganale quat- tro partite di frumento per la successiva esportazione, rispettivamente di ton- nellate 3.650, 3.650, 3.650 di farina e di tonnellate 9.000 di semola;
-· una partita di tonnellate 3.650 di farina è posta sotto controllo me- diante la bolletta COM.7 n. 97/X, emessa dalla Dogana di Pisa il 27 feb- braio 1993; nel documento è indicato che l'operatore deve prestare garanzia;
- il 4 febbraio 1993 è emessa dalla Società Reale mutua assicurazio- ni la polizza fidejussoria n. 2204 nell'interesse della ditta RA PA PA in relazione a restituzione all'esportazione maggiorata di 3 ECU/100 Kg. relativa a tonnellate 3.650 di farina V.D. 1101 0000 1000 in regime di prefinanziamento;
- il pagamento anticipato della restituzione all'esportazione è effet- tuato dalla pubblica amministrazione a seguito del riconoscimento della re- golarità formale della documentazione presentata;
- in base a successivi accertamenti, culminati nel processo verbale i- niziato il 10 maggio 1994 e notificato al curatore del fallimento della Socie- tà PA il 29 agosto 1994, l'amministrazione assume che tutto il finan- ziamento anticipato, pari a lire 48.255.580.211, è stato indebitamente perce- pito relativamente agli anni sia precedenti sia successivi al 1992; - la società garante viene inutilmente invitata al pagamento di quanto garantito con la suindicata polizza fideiussoria dalla Dogana di Pisa;
- il 22 settembre 1995 la Dogana di Pisa notifica un'ingiunzione a carico della Società Reale mutua di assicurazione per il pagamento di lire 1.173.624.912; - il 5 ottobre 1995 la Società Reale mutua di assicurazioni notifica un'opposizione avverso tale ingiunzione, convenendo l'amministrazione a- vanti al Tribunale di Firenze, deducendo l'illegittimità del ricorso all'ingiun- zione fiscale e il mancato accertamento delle condizioni che rendevano ope- rante la garanzia, -con sentenza 6 maggio 1997, n. 1492, il Tribunale di Firenze di- chiara l'illegittimità dell'ingiunzione opposta per infondatezza della pretesa e condanna la pubblica amministrazione al pagamento delle spese;
- il 24 luglio 1997 l'amministrazione notifica un atto di appello, insi- stendo per il rigetto di tutte le avverse domande e per la riunione del proces- so ad altri relativi ad analoghe fattispecie.
1.3. La sentenza della Corte di appello di Firenze è così motivata: 1) infondato è il primo motivo dell'appello principale, concernente la mancata sospensione del giudizio in relazione alla pendenza di procedimen- to penale nei confronti dei responsabili della ditta PA;
correttamente, in- fatti, il Tribunale ha affermato l'assoluta carenza di prova circa il rinvio a giudizio di alcun soggetto per i fatti da cui nasce anche la controversia in sede di appello, con la conseguenza che non può dirsi pendente alcun giudi- zio penale il cui esito possa influire sulla decisione da adottare;
2) nel merito, ritiene la Corte che non può non confermarsi quanto affermato dal giudice di primo grado, vale a dire che è illegittima l'ingiun- zione opposta, emessa dalla Ricevitoria della Dogana di Pisa del 5 settembre 1995, facente espresso riferimento all'avviso di pagamento n. 515 del 28 marzo 1995 del medesimo ufficio, notificato all'appellata il 29 marzo suc- cessivo;
con tale atto si escute la polizza fidejussoria con la quale la società appellata aveva garantito l'operazione della PA contraddistinta dalla bol- letta doganale T.I. n. 97/X del 27 febbraio 1993 per cauzionamento diritti 5 doganali n. 2204 del 4 febbraio 1993; la pretesa è avanzata sul presupposto che il prefinanziamento sia stato illecitamente percepito, come risulta dal processo verbale 29 agosto 1994; il Tribunale ha, infatti, correttamente ac- certato che i funzionari del Ministero non hanno riscontrato alcuna opera- zione di esportazione effettuata dalla ditta PA nel 1993, avendo analiz- zato soltanto le bollette, e le relative operazioni, del 1990-1992, sicché per il periodo di validità della polizza, dal 4 febbraio 1993 al 4 febbraio 1994, non risulta agli atti nessun accertamento di irregolarità da mancata esportazione, totale o parziale, circostanza che avrebbe reso in teoria operante l'obbligo del fideiussore ai sensi dell'art. 1, lettera f, delle condizioni generali di con- tratto.
2.1. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazione della senten- za della Corte di appello di Firenze 26 giugno 1998, n. 1001, lamentando il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, il travisamento di fatti, la motivazione insufficiente ed erronea, la violazione delle norme che disciplinano l'ingiunzione fiscale e l'onere della prova, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cpc.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo la cassazione dell'impugnata sentenza, con ogni conseguente provvedimento e con vittoria di spese ed onorari.
3. La Società Reale mutua di assicurazione resiste con controricorso 4.1. La Società Reale mutua di assicurazione propone anche ricorso O N Z I incidentale, con il quale si fanno valere i seguenti motivi: 1) omessa e con- traddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, cpc, violazione degli art. 112 e 164.3 cpc, in relazione al- l'art. 360, n. 3, cpc;
2) omessa motivazione su un secondo punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, cpc;
3) omessa motivazione su un terzo punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, cpc.
4.2. La Società conclude il ricorso incidentale chiedendo che sia di- chiarato inammissibile e/o improponibile e, comunque, respinto il ricorso del Ministero delle finanze o, in subordine, condizionatamente all'accogli- mento del ricorso, che sia cassata la sentenza impugnata per i motivi di ri- corso incidentale, con il favore di spese, diritti ed onorari. Motivi della decisione 5.1. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero delle finanze fa vale- re il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, il travi- samento di fatti, la motivazione insufficiente ed erronea, la violazione delle norme che disciplinano l'ingiunzione fiscale e l'onere della prova, in rela- zione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cpc.
5.2. Il Ministero delle finanze sostiene che la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto di documenti decisivi prodotti in giudizio, trascurando completamente le connesse risultanze istruttorie e ricorrendo, quindi, per un verso, nel vizio di difetto di motivazione di travisamento dei fatti e, per altro verso, nella violazione di legge per quanto riguarda la funzione di accerta- mento dell'ingiunzione fiscale.
5.3. Il motivo di ricorso è infondato sotto entrambi i profili denunciati.
5.3.1. Dal primo punto di vista si deve considerare che la Corte d'appello ha dato dimostrazione, nella motivazione della sua sentenza, di i avere esaminato tutti i documenti cui si richiama il Ministero nel suo ricor- so, e di averne desunto che non risulta che sia stato effettuato alcun accer- tamento sulle operazioni di esportazione effettuate dalla RA Prandini PA, così che ha confermato l'identica verifica compiuta dal Tribunale di Fi- renze. Non essendo stata accertata alcuna irregolarità di comportamento da parte della RA Prandini PA, non esiste il presupposto per l'escussione della polizza fideiussoria. In ogni caso, il riferimento a documenti, che proverebbero il compi- mento delle operazioni preliminari all'esportazione e la mancata effettua- zione dell'esportazione dei beni sottoposti a regime doganale del 1993, comporterebbe nuove indagini di fatto che non sono consentite in sede di legittimità. Sotto questo profilo, dunque, la sentenza impugnata è immune da vi- zi e va confermata.
5.3.2. Ministero delle finanze lamenta anche che la Corte d'appello non abbia riconosciuto la funzione di accertamento dell'ingiunzione fiscale. Al riguardo si deve osservare che, se è vero che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2 RD 14 aprile 1910, n. 639, da parte dell'art. CASS 130.2 DPR 28 gennaio 1988, n. 43, l'ingiunzione fiscale ha perduto la natu- ra di atto della riscossione, è anche vero che non per questo essa ha acqui- stato la struttura e la funzione di atto di accertamento, inteso come atto ope- rante valutazione di fatti di per sé efficaci al fine di provare i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, dovendo essa trovare il proprio fondamento in atti presupposti o preparatori, di verifica e di indagine. Ne consegue che la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria grava sull'amministrazione, che non può ritenere a questo fine sufficiente l'atto di ingiunzione fiscale. In questo stesso senso, del resto, si è già espressa questa stessa Sezione con sentenza 12 aprile 2000, n. 10277. Anche sotto il secondo dei profili esaminati, dunque, il motivo di ri- corso avanzato dal Ministero delle finanze è infondato.
5.4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
6. In conseguenza del rigetto del ricorso resta assorbito il ricorso in- cidentale condizionato della società.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata nel dispositivo.
PQM
la Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ri- corso incidentale condizionato e condanna l'amministrazione ricorrente alle spese, che sono liquidate complessivamente in lire 10.250.000, di cui e lire 10.000.000peronorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 maggio 2001. Il Presidente Il relatore ed estensore білей са Mutuall IL CANCELLIERE C1 6 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 8 R 9 S Oggi 13 FEB. 2882. 1 . L N / A A 6 T R 2 ICASSA T U & . S D . R B I L . I P L G A . R E A D D T . R L B E E A T D T I A N S A I 1 E M E R N 3 S P R U S E 1 E S E . 9 I T N A A M