Sentenza 14 novembre 2002
Massime • 1
L'introduzione illegale nel territorio nazionale di sostanza stupefacente dà luogo alla configurabilità, oltre che del reato di cui all'art. 73 del T.U. sugli stupefacenti, anche dei reati di contrabbando ed evasione dell'IVA dovuta per l'importazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2002, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente
Dott. PIERLUIGI ONORATO Consigliere
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere
Dott. ANTONIO ZUMBO Consigliere
Dott. ALFREDO LOMBARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OS OS n. in Grecia 14/7/1966;
avverso la sentenza del Tribunale di Verbania sezione distaccata di Domodossola in data 23 novembre 2000. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Zumbo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Giovanni Galati che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 23 novembre 2000, il giudice del Tribunale di Verbania, sezione distaccata di Domodossola, condannava UL IN alla pena di L. 400.000.000 di multa per il reato di cui all'art. 282, lettere a) e c), D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43. L'imputato preponeva ricorso per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità eccependo che l'imputazione non contiene alcun riferimento ai contributi evasi ed al loro ammontare e per violazione di legge sostenendo che la normativa sul contrabbando è assorbita dalla più grave disposizione riguardante li traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Il ricorso non è fondato.
Sub I:
Il requisito della descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge violate ha la funzione di informare l'imputato in ordine alle accuse che gli vengono mosse, al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che esso può dirsi soddisfatto quando i fatti addebitati siano indicati in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e compiuta conoscenza. E dall'impugnata sentenza risulta, poi, che "il valore della sostanza stupefacente sequestrata all'UL - cinque chilogrammi di cocaina pura - è stato stimato dal responsabile del competente Ufficio Doganale di Domodossola, dr. Gallotti, ricevitore-capo, in lire 1.000.000.000, come consta dall'apposito foglio di liquidazione dei diritti evasi prodotto dal Pubblico Ministero d'udienza ed acquisito agli atti;
sulla scorta di tale stima, che appare congrua in relazione alla quantità ed alla qualità della merce, i diritti di confine dovuti (in sostanza, l'I.V.A. all'importazione per la merce di provenienza estera fuori ambito C.E.) sono stati quantificati in misura di lire 200 milioni pari al 20%.
Sub II:
Con l'introduzione di sostanze stupefacenti nel territorio dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di legge che la regolano si verifica una duplice violazione di norme penali: di quelle che prevedono il pagamento dell'IVA sul corrispondente importo della sostanza e di quelle sulla disciplina degli stupefacenti;
tale unica condotta realizza un concorso formale di reati disciplinato dall'art. 81, primo comma, C.P. che prevede la irrogazione della pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo".
E. sul punto, si è congruamente motivato che "il fatto in oggetto integra (anche) il contestato delitto di contrabbando doganale: ed infatti è principio consolidato che le sostanze stupefacenti non costituiscono cose rispetto alle quali siano vietati in modo assoluto gli atti di commercio, ma rientrano nel novero delle merci la cui importazione può essere consentita in virtù di preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, ai sensi del vigente art. 17 del D.P.R. 30911990; ed in quanto merci, anche le sostanze stupefacenti sono assoggettate all'I.V.A. ed alla relativa disciplina in caso di importazione autorizzata, mentre se formano oggetto di importazione abusiva -e quindi illecita- sono egualmente assoggettate alla disciplina dettata per il contrabbando doganale. Dunque nell'ipotesi di introduzione di stupefacente nello Stato senza l'osservanza delle disposizioni regolatrici del fenomeno si verifica una duplice violazione di norme penali, risultando integrata tanta la violazione delle norme del d.p.r.309/1990 quanto di quelle penal-tributarie dettate in materia di contrabbando e di evasione I.V.A. in relazione al corrispondente importo della sostanza".
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 GENNAIO 2003.