Cass. civ., sez. I, sentenza 15/04/2011, n. 8767
CASS
Sentenza 15 aprile 2011

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Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla prova della conoscenza effettiva dello stato di insolvenza in capo all'"accipiens", nell'ambito del giudizio di revocatoria fallimentare di un pagamento),

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/04/2011, n. 8767
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8767
Data del deposito : 15 aprile 2011

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