Sentenza 3 novembre 2011
Massime • 1
Il soggetto obbligato a fornire i mezzi di sussistenza non può opporre, a titolo di compensazione, al fine di escludere la ipotizzabilità del reato di cui all'art. 570 cod. pen., un suo credito verso l'avente diritto.
Commentari • 3
- 1. No alla compensazione del mantenimento dovuto dallex marito con i crediti vantati verso lex moglie che versi in stato di bisognoRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 11 novembre 2020
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9553/2020, si è pronunciata in merito alla possibilità o meno di compensare il credito della ex moglie per il mantenimento dovutole dall'ex marito, con i crediti vantati da quest'ultimo nei suoi confronti. La vicenda giudiziaria oggetto della pronuncia della Suprema Corte vedeva come protagonista un uomo, il quale, dopo essere stato accusato dall'ex moglie di avere violato i propri obblighi di assistenza familiare, veniva condannato ai sensi dell'art. 570 del c.p. in entrambi i gradi del giudizio di merito, nonostante l'imputato avesse prodotto, a sua difesa, alcuni documenti dai quali, a suo avviso, si deduceva la …
Leggi di più… - 2. Debiti e crediti fra ex coniugi non si compensano con il mantenimento (Cass. 45450/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 ottobre 2018
L'obbligo di mantenimento dei figli e dell'ex coniuge ha la funzione di preservare il nucleo familiare da una condizione di bisogno che prevale su qualsivoglia questione di natura civilistica e non può essere piegata a questioni di natura compensatoria. Il soggetto obbligato a fornire i mezzi di sussistenza non può opporre, a titolo di compensazione, al fine di escludere la ipotizzabilità del reato di cui all'art. 570 cod. pen., un suo credito verso l'avente diritto. Corte di Cassazione sez. VI Penale, sentenza 21 giugno – 9 ottobre 2018, n. 45450 Presidente Mogini – Relatore Giordani Ritenuto in fatto 1. La parte civile, S.M.F. , impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2011, n. 9600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9600 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 03/11/2011
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2568
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 39871/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.T. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 09/07/2010 della Corte di Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 9 luglio 2010 la Corte d'Appello di Venezia, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Dolo, ha riconosciuto T..B. responsabile dei delitti di lesioni personali lievi continuate e violazione degli obblighi di assistenza familiare in danno di G..G. , unificati dal vincolo della continuazione;
ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, condizionante la sospensione della pena.
1.1. Ha ritenuto quel collegio che la colpevolezza dell'imputato emergesse da una valutazione complessiva e non parcellizzata degli elementi probatori acquisiti, costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa, dalle deposizioni dei testimoni assunti, dai certificati medici e dalle fotografie prodotte.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo articolato in tre censure.
2.1. Con la prima censura il ricorrente, premesso un excursus dogmatico sulla nozione giuridica di reato, lamenta che il giudizio di penale responsabilità si sia basato sulle dichiarazioni della persona offesa, senza che queste siano state sottoposte al doveroso vaglio di attendibilità e senza il concorso di adeguati riscontri;
contesta la capacità dimostrativa dei certificati medici, delle fotografie e delle deposizioni testimoniali, sotto il profilo dell'eziologia dei lividi riscontrati sul corpo della G. .
2.2. Con la seconda censura contesta la configurabilità del delitto ex art. 570 c.p. per essere stata dedotta nel giudizio civile di separazione l'esistenza di un suo ingente credito nei confronti della G. .
2.3. Con la terza censura deduce carenza di motivazione in ordine alla modulazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le deduzioni che informano la prima censura dell'unico motivo di ricorso, dietro l'apparente denuncia di vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame nel merito - non consentito in sede di legittimità - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.
1.1. La Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che l'hanno indotta a ravvisare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria;
a tal fine ha sottoposto a disamina le risultanze delle fonti probatorie acquisite, e cioè, oltre alle dichiarazioni della persona offesa, anche la deposizione della teste F. , presente ad alcuni episodi di aggressione verbale del B. nei confronti della moglie;
quelle dei vicini di casa L..C. e Go.Sa. , che dalle urla dell'odierno imputato erano stati talmente allarmati, da intervenire personalmente e chiedere l'intervento dei carabinieri;
ed ancora la testimonianza della sorella della persona offesa, che aveva constatato di persona i segni lasciati sul corpo della G. dalle percosse infertele dal B. , e infine i certificati medici e le fotografie attestanti la presenza di lividi e di lesioni a carico della persona offesa.
1.2. La valutazione complessiva e unitaria degli elementi probatori così raccolti ha persuaso quel collegio che l'imputato, prima di por fine alla convivenza con la moglie lasciandola priva dei mezzi di sussistenza, l'avesse fatta segno ad ingiurie, minacce e maltrattamenti sfociati in percosse, con le conseguenze lesive documentalmente provate.
1.3. Della linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità, che emerga ictu oculi dal testo stesso del provvedimento;
mentre il suo tentativo di screditare le prove dichiarative e ridimensionare le risultanze documentali si risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.
2. Carente di pregio giuridico è l'assunto difensivo (seconda censura) a tenore del quale non sarebbe configurabile il delitto di cui all'art. 570 c.p.. 2.1. Il fatto che la G. sia cointestataria della casa coniugale non contraddice l'ipotesi accusatoria, a nulla giovandole la contitolarità del diritto dominicale su un immobile lasciato privo degli allacciamenti alle indispensabili utenze di luce, gas e telefono, in mancanza dei mezzi economici per ripristinare le forniture e per provvedere alle più elementari esigenze di vita.
2.2. Non giova all'imputato sostenere l'esistenza di un proprio credito verso la persona offesa, tra l'altro - per sua stessa ammissione - contestato e tuttora soggetto ad accertamento giudiziale.
Con enunciazione per vero alquanto risalente, ma mai contrastata da arresti di segno contrario, questa Corte Suprema ha già affermato il principio, che va qui ribadito, secondo cui il soggetto obbligato a fornire i mezzi di sussistenza non può opporre a titolo di compensazione, al fine di escludere la ipotizzabilità del reato di cui all'art. 570 c.p., un suo credito verso l'avente diritto (Sez. 6^, n. 4078/84 del 22/12/1983, Galioto, Rv. 164021).
3. Inammissibile è la terza censura.
3.1. In proposito va rimarcato che tanto la modulazione della pena quanto la concessione delle attenuanti generiche sono statuizioni che l'ordinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica. Nel caso di specie la Corte d'Appello non ha mancato di motivare la propria decisione sui punti in questione: sia con l'esprimere un giudizio di sostanziale "correttezza" (id est:
adeguatezza ai fatti accertati) del trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice;
sia col rilevare l'insussistenza - anche a fronte della totale carenza di deduzioni al riguardo - di qualsiasi elemento positivo tale da indurre alla concessione di un trattamento di benevolenza nei confronti dell'imputato.
4. Conclusivamente, il ricorso del B. è da rigettare;
ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4.1. Trattandosi di reati commessi nell'ambito dei rapporti di famiglia, deve disporsi l'oscuramento dei dati identificativi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone l'oscuramento dei dati identificativi.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2012