Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/01/2004, n. 17600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17600 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 22/01/2004
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 94
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 014544/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
1) RT OR, N. IL 22/01/1973;
avverso ORDINANZA del 31/01/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'AMBROSIO L., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 31 gennaio 2003 del Presidente della medesima Corte che, giudicando sull'opposizione proposta dal medesimo Procuratore generale contro il decreto emesso l'8 ottobre 2002 - che aveva liquidato i compensi dovuti all'avv. Salvatore Donato Messina per l'attività defensionale svolta nell'interesse di RT OR ammesso al patrocinio a spese dello Stato - ha solo in parte accolto l'opposizione proposta. Il ricorrente propone tre diverse censure nei confronti del provvedimento impugnato;
censure che vanno separatamente esaminate. Innanzitutto il decreto di liquidazione dei compensi sarebbe nullo, secondo il ricorrente, in quanto il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stato tardivamente emesso. Ciò comporterebbe la nullità del decreto di liquidazione per il disposto dell'art. 96 comma 1 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115. Il motivo è palesemente infondato. La nullità cui fa riferimento la norma ricordata è infatti dettata nell'interesse della persona che ha chiesto l'ammissione al patrocinio a favore dello Stato ed ha l'esclusiva funzione di tutelare l'imputato, o la persona sottoposta alle indagini, garantendogli, quando si trovi in condizioni economiche sfavorite, di poter utilizzare la difesa tecnica a spese dello Stato. Sarebbe paradossale poi che una violazione dei termini da parte dell'organo giudiziario si risolvesse in un danno per un soggetto che questo ritardo non ha contribuito a provocare. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso che si riferisce al diritto alla liquidazione della c.d. "tassa parere". Basti ricordare che, per il disposto dell'art. 82 del citato d.p.r. n. 115, il parere deve essere obbligatoriamente rilasciato prima che l'autorità giudiziaria liquidi il compenso. Si tratta di un obbligo al cui adempimento è subordinata l'ammissione al patrocinio per cui non v'è ragione di escludere dalla ripetibilità questo onere cui il richiedente deve obbligatoriamente sottostare.
È infine inammissibile l'ultimo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta la mancata emissione dell'ordine di pagamento previsto dall'art. 82 del citato d.p.r.; il provvedimento impugnato ha infatti rilevato che l'ordine di pagamento si identifica, nella sostanza, con il decreto di liquidazione e questa Corte condivide questa considerazione perché il disposto dell'art. 82, con la sua formulazione, sembra aver individuato nell'"ordine di pagamento" il provvedimento di liquidazione che deve essere considerato titolo di pagamento. Trattasi quindi di problema esclusivamente nominalistico in quanto l'ordine di liquidazione deve identificarsi con l'ordine di pagamento.
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004