Sentenza 20 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/10/2003, n. 15655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15655 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto LocazioneSEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 56 55/03 R.G.N. 8485/00 Dott. Angelo Presidente Dott. Roberto PRE N Roberto Cron.31836 Dott. Italo PURCARO --Consigliere Rep. 24111 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Ud.20/05/03 Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IE DI EG NA & C SAS, in persona del legale rappresentante Sig. NI AT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, difesa dall'avvocato MARIO CASTELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DITTA EVOLUTION DI FURLANETTO IA ROSA;
+ + - intimata - avverso la sentenza n. 2287/99 del Tribunale di 2003 VENEZIA, Sezione III Civile, emessa il 26/05/99 e 1195 depositata il 24/09/99 (R.G. 1782/98); 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/03 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Carlo ALBINI (per delega Avv. Mario CASTELLI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione 17.10.95 la sas, LI di NI Re- nato & C. proponeva opposizione avverso il decreto in- giuntivo di pagamento della somma di £ 41.661.900 n.99/95 emesso dal pretore di Venezia Dolo su richiesta della ditta Evolution di RL AR Rosa,a titolo di indennità di avviamento dovuta a seguito di risolu- zione della locazione commerciale intercorsa fra le stesse parti, chiedendo la revoca del decreto e , in via riconvenzionale, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni maturati e non corrisposti. Assumeva l'opponente che la richiesta di contropar- te si basava su una disdetta affetta da nullità perché comunicata fuori termine e,in quanto tale, non idonea al rilascio dell'immobile da parte del condutto- re;
inoltre, che costui non aveva titolo per chiedere la suddetta indennità, in quanto l'attività esercitata non comportava contatti con il pubblico;
infine, che lo stes- so dopo la disdetta aveva smesso il pagamento dei cano- ni. Il creditore opposto, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione, controdeducendo di aver esercitato l'attività di rivendita di filati al pubblico e di aver messo l'immobile a disposizione del- la locatrice già dal 15.7.95. Il pretore, con sentenza 22.12.97, rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente alle spese di lite. I l tribunale di Venezia, con sentenza n.2287/99 depositata il 24.9.99, rigettava l'appello proposto dal- la locatrice che condannava alle ulteriori spese del grado. Per la cassazione della decisione ricorre la loca- trice esponendo due motivi. Nessuna difesa ha svolto il conduttore. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione : falsa applicazione delle norme di diritto, si censura о la sentenza impugnata nel punto in cui conside- ra, secondo l'asserzione del ricorrente, "l'avvenuta di- sdetta come manifestazione di volontà del locatore di 3 risolvere anticipatamente il contratto, la quale.... combinata con l'adesione del conduttore determina ugualmente la risoluzione anticipata del rapporto" e si sostiene che tale asserito principio di dirit- to, riflettente la tutela dell'affidamento del terzo in buona fede, in forza del quale merita tutela chi riceve una dichiarazione e in buona fede regola i suoi atti in conformità di quanto gli viene dichiarato, perde rilievo di fronte alla primaria esigenza di assicurare la cer- tezza del diritto, che vuole che l'atto nullo sia tamquam non esset e, quindi, che la relativa nullità sia rilevabile anche di ufficio o da chiunque vi abbia in- teresse, determinando il medesimo uno stato di obbietti- va incertezza circa la situazione giuridica del quale si chiede l'accertamento. Con il secondo motivo, deducendo omessa, insuffi- ciente o contraddittoria motivazione circa un punto de- cisivo della controversia, si censura la sentenza impu- B gnata nel punto in cui considera che essendo entrambe le parti decadute dal diritto di recedere dal contratto per decorso dei termini di legge, il medesimo debba in- : tendersi rinnovato e si sostiene che , una volta asseri- to il principio che il contratto di rinnova o si risol- ve solo con il consenso di entrambe le parti, nel momen- to in cui il conduttore non denunzia la decadenza del 4 locatore dalla disdetta, rinunzia conseguentemente ad usufruire della protrazione del rapporto per effetto della rinnovazione già verificatasi, di tal che la riso- luzione del contratto debba ritenersi "un effetto con- cordemente voluto dalle parti". Il ricorso è infondato in entrambe le sue articola- zioni, perché non tiene conto del principio di diritto a cui è informata la decisione impugnata , che è quello che la disdetta del contratto di locazione, quale atto di natura negoziale, ha la funzione di impedire, se non opposta, la rinnovazione del contratto: se tal è il prin- cipio di diritto desumibile dalla normativa in vigore, è evidente che una volta che il locatore ha manifestato la volontà di porre termine alla locazione, la mancanza di una convenzione risolutoria, in cui il conduttore ab- bia manifestato espressamente il suo consenso alla ri- soluzione, non può assurgere a manifestazione tacita di adesione all'iniziativa del locatore, bensì costituisce una mera ottemperanza all'obbligo del rilascio da Co- stui contrattualmente assunto. Ne consegue che, in ipo- tesi di locazione ad uso commerciale, ai fini di conte- stare la sussistenza del diritto del conduttore all'indennità ex art.34 della menzionata legge , è asso- lutamente irrilevante la circostanza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile senza contestazioni, in sede 5 giudiziale o stragiudiziale, in ordine alla validità о meno della disdetta, perché, in tale ipotesi, la genesi della cessazione del rapporto trova la sua causa nella volontà espressa dal locatore con la disdetta e le ra- gioni personali che possano indurre il conduttore a ri- lasciare l'immobile possono essere di varia natura, ivi compresa quella di ottenere in anticipo l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, ma non inci- dono sulla volontà comunque manifestata dal locatore (cfr., per tutte: Cass.civ., sez. n.14728/2001). Nessuna censura è possibile muovere alla sentenza impugnata né sul piano interpretativo del diritto ne su quello motivazionale della decisione adottata. Ne consegue il rigetto del ricorso senza obbligo di statuizione sulle spese del presente giudizio stante l'assenza dell'intimato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di Cassazione. + Così deciso in Roma addì 20.5.03. Ilfor residente Il Consigliere relatore E ver Momen DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 20 UTT. 2003.Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista 6