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Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2023, n. 31253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31253 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IE UR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/01/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
Il Procuratore Generale Luca Tampieri conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato BONADDIO MARIA del foro di LAMEZIA TERME in difesa di IE UR che dopo aver esposto nei dettagli i motivi di ricorso, chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31253 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro - adito ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. - ha rigettato l'appello proposto da ZI NZ avverso l'ordinanza depositata 1'11/7/2022, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme aveva rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei suoi confronti. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale ha rilevato che la motivazione del Tribunale procedente dove« ritenersi condivisibile in punto di mancanza di elementi di novità idonei a incidere sul piano della gravità indiziaria con specifico riferimento alle risultanze probatorie emerse nel corso del dibattimento, atteso che quelle evidenziate dalla difesa erano ancora sottoposte al vaglio dibattimentale e che il quadro indiziario medesimo non poteva ritenersi scalfito all'esito di una lettura parcellizzata;
ha altresì ritenuto persistenti le esigenze cautelari già poste alla base dell'applicazione della misura inframuraria, che ha ritenuto proporzionata e adeguata in relazione al persistente pericolo di reiterazione del reato. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ZI NZ, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto la violazione dell'art.606, lett.b) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 274 e 310 cod.proc.pen.. Ha dedotto che il Tribunale avrebbe rigettato l'impugnazione con una motivazione meramente apparente e ha sottolineato l'illogicità della stessa nella parte in cui non aveva ritenuto sussistenti elementi di novità rispetto al quadro indiziario cautelare in ragione degli esiti dell'istruzione dibattimentale in corso;
ha dedotto che nessuno dei collaboratori di giustizia già escussi aveva indicato il ricorrente come appartenente alla contestata associazione di tipo mafioso né come soggetto dedito al narcotraffico;
ha richiamato il contenuto di una conversazione intercettata il :3/8/2016, dalla quale sarebbe emersa un'evidente contraddittorietà rispetto agli assunti accusatori elevati nei confronti dell'imputato, con specifico riferimento all'identificazione effettiva del conversante. Ha altresì dedotto che il Tribunale avrebbe omesso di valutare che l'imputato, in riferimento al tempo trascorso dai fatti oggetto dell'accusa ossia dall'agosto/settembre 2016, non era stato sottoposto ad altri procedimenti penali né aveva commesso altri fatti delittuosi, incorrendo quindi - anche in tale parte - nel vizio di omessa motivazione. 2 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato , 2. Con l'unico e articolato motivo di ricorso, la difesa dell'imputato ha censurato come carente la motivazione del Tribunale adito ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. che - nel confermare la valutazione compiuta dal giudice procedente - ha ritenuto insussistenti elementi di novità idonei a incidere sul giudizio di gravità indiziaria ovvero su quello di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata. 3. In punto di gravità indiziaria, il ricorrente ha specificamente richiamato gli esiti dell'istruzione dibattimentale in corso di svolgimento, con particolare riferimento a quelli di una intercettazione ambientale dalla quale sarebbe asseritamente emerso uno scambio di persona e come l'interlocutore non potesse essere identificato nel ricorrente medesimo;
intercettazione, a propria volta, posta alla base della contestazione formulata ai sensi degli artt.74, comma 1-4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e 416-bisl cod.pen.. Va quindi rilevato che in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569; Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292). Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi che il Tribunale adito abbia adeguatamente esposto - non incorrendo, pertanto, nel dedotto vizio di omessa motivazione - le ragioni idonee a ritenere tuttora sussistente il grave quadro indiziario posto alla base dell'originario titolo cautelare;
evidenziando, con argomentazione intrinsecamente logica, come i soli esiti 3 probatori derivanti dall'ascolto integrale di una delle conversazioni intercettate e facenti parte del compendio indiziario non fosse idonea - attesa la necessità di una valutazione non atomistica - a incidere sul complessivo quadro indiziario a carico dell'imputato, anche in considerazione della complessità del giudizio in corso. 4. Esente dalle formulate censure, in riferimento al secondo punto di ricorso, deve ritenersi anche la valutazione del Tribunale in punto di persistente sussistenza delle esigenze cautelar' e di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata. Sul punto, va sottolineato che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dalVart. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda - come nel caso di specie - i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistent., salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo;
ciò in relazione al principio in base al quale, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766, tra le altre). Evidenziando altresì che qualora - come nel caso in esame - sia stato contestato il reato previsto dall'art.416-bis cod.pen., grava sul giudice un onere motivazionale attenuato in ordine alla persistenza del pericolo cautelare, anche nei casi in cui sussista una significativa distanza temporale tra l'applicazione della misura e la richiesta di sostituzione della stessa, posto che l'attualità delle esigenze è immanente a tale tipo di reato, potendo essere esclusa solo in presenza di prove della rescissione di ogni rapporto dell'accusato con il sodalizio (Sez. 2, n. 12197 del 14/12/2022, dep.2023, Bella, Rv. 284474). Deve quindi ritenersi che il Tribunale abbia adeguatamente sottolineato la valenza neutra del tempo trascorso dall'applicazione della misura e la sua inidoneità a incidere sulla valutazione di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata, anche in considerazione della mancanza di elementi da cui indurre l'effettiva interruzione dei legami con l'ambiente criminale di origine. 4 residente 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 giugno 2023 Il Consigliere estensore
Il Procuratore Generale Luca Tampieri conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato BONADDIO MARIA del foro di LAMEZIA TERME in difesa di IE UR che dopo aver esposto nei dettagli i motivi di ricorso, chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31253 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro - adito ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. - ha rigettato l'appello proposto da ZI NZ avverso l'ordinanza depositata 1'11/7/2022, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme aveva rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei suoi confronti. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale ha rilevato che la motivazione del Tribunale procedente dove« ritenersi condivisibile in punto di mancanza di elementi di novità idonei a incidere sul piano della gravità indiziaria con specifico riferimento alle risultanze probatorie emerse nel corso del dibattimento, atteso che quelle evidenziate dalla difesa erano ancora sottoposte al vaglio dibattimentale e che il quadro indiziario medesimo non poteva ritenersi scalfito all'esito di una lettura parcellizzata;
ha altresì ritenuto persistenti le esigenze cautelari già poste alla base dell'applicazione della misura inframuraria, che ha ritenuto proporzionata e adeguata in relazione al persistente pericolo di reiterazione del reato. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ZI NZ, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto la violazione dell'art.606, lett.b) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 274 e 310 cod.proc.pen.. Ha dedotto che il Tribunale avrebbe rigettato l'impugnazione con una motivazione meramente apparente e ha sottolineato l'illogicità della stessa nella parte in cui non aveva ritenuto sussistenti elementi di novità rispetto al quadro indiziario cautelare in ragione degli esiti dell'istruzione dibattimentale in corso;
ha dedotto che nessuno dei collaboratori di giustizia già escussi aveva indicato il ricorrente come appartenente alla contestata associazione di tipo mafioso né come soggetto dedito al narcotraffico;
ha richiamato il contenuto di una conversazione intercettata il :3/8/2016, dalla quale sarebbe emersa un'evidente contraddittorietà rispetto agli assunti accusatori elevati nei confronti dell'imputato, con specifico riferimento all'identificazione effettiva del conversante. Ha altresì dedotto che il Tribunale avrebbe omesso di valutare che l'imputato, in riferimento al tempo trascorso dai fatti oggetto dell'accusa ossia dall'agosto/settembre 2016, non era stato sottoposto ad altri procedimenti penali né aveva commesso altri fatti delittuosi, incorrendo quindi - anche in tale parte - nel vizio di omessa motivazione. 2 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato , 2. Con l'unico e articolato motivo di ricorso, la difesa dell'imputato ha censurato come carente la motivazione del Tribunale adito ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. che - nel confermare la valutazione compiuta dal giudice procedente - ha ritenuto insussistenti elementi di novità idonei a incidere sul giudizio di gravità indiziaria ovvero su quello di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata. 3. In punto di gravità indiziaria, il ricorrente ha specificamente richiamato gli esiti dell'istruzione dibattimentale in corso di svolgimento, con particolare riferimento a quelli di una intercettazione ambientale dalla quale sarebbe asseritamente emerso uno scambio di persona e come l'interlocutore non potesse essere identificato nel ricorrente medesimo;
intercettazione, a propria volta, posta alla base della contestazione formulata ai sensi degli artt.74, comma 1-4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e 416-bisl cod.pen.. Va quindi rilevato che in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569; Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292). Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi che il Tribunale adito abbia adeguatamente esposto - non incorrendo, pertanto, nel dedotto vizio di omessa motivazione - le ragioni idonee a ritenere tuttora sussistente il grave quadro indiziario posto alla base dell'originario titolo cautelare;
evidenziando, con argomentazione intrinsecamente logica, come i soli esiti 3 probatori derivanti dall'ascolto integrale di una delle conversazioni intercettate e facenti parte del compendio indiziario non fosse idonea - attesa la necessità di una valutazione non atomistica - a incidere sul complessivo quadro indiziario a carico dell'imputato, anche in considerazione della complessità del giudizio in corso. 4. Esente dalle formulate censure, in riferimento al secondo punto di ricorso, deve ritenersi anche la valutazione del Tribunale in punto di persistente sussistenza delle esigenze cautelar' e di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata. Sul punto, va sottolineato che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dalVart. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda - come nel caso di specie - i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistent., salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo;
ciò in relazione al principio in base al quale, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766, tra le altre). Evidenziando altresì che qualora - come nel caso in esame - sia stato contestato il reato previsto dall'art.416-bis cod.pen., grava sul giudice un onere motivazionale attenuato in ordine alla persistenza del pericolo cautelare, anche nei casi in cui sussista una significativa distanza temporale tra l'applicazione della misura e la richiesta di sostituzione della stessa, posto che l'attualità delle esigenze è immanente a tale tipo di reato, potendo essere esclusa solo in presenza di prove della rescissione di ogni rapporto dell'accusato con il sodalizio (Sez. 2, n. 12197 del 14/12/2022, dep.2023, Bella, Rv. 284474). Deve quindi ritenersi che il Tribunale abbia adeguatamente sottolineato la valenza neutra del tempo trascorso dall'applicazione della misura e la sua inidoneità a incidere sulla valutazione di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata, anche in considerazione della mancanza di elementi da cui indurre l'effettiva interruzione dei legami con l'ambiente criminale di origine. 4 residente 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 giugno 2023 Il Consigliere estensore