Sentenza 7 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/04/2003, n. 5444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5444 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
CC 78979 23 R.G. 17743/2001 Udienza del 9.9.2002 Imposta sui redditi;
agevolazioni sisma 1984. CRON. 11367 05444 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPE, EMA, DIGL Composta dai seguenti Magistrati: Dott. Enrico Papa Presidente Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Nino Fico Consigliere Dott. Francesco Ruggiero Dott. Paolo Giuliani Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA GN ON CI 78942 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generate dello Stato, che la rappresenta e difende per legge -ricorrente- ༨ , ཨ
contro
-intimato - NN Paolo avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, sczione 6, n. 327/6/2000 del 23.5/29.5.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.9.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
dito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Schiro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, 1 Osservato in fatto che l'Amministrazione finanziaria ricorre con un unico motivo avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Ufficio contro la pronunzia di primo grado che aveva accolto il ricorso contro il ruolo del contribuente sulla non cumulabilità nel reddito imponibile delle imposte sospese a causa degli eventi sismici del 1984; -che l'Amministrazione ricorrente denunciando la violazione falsa applicazione dell'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; dell'art. 13 quinquies del D.L. n. 159 del 1984 conv. in legge n. 363 del 1984; dell'art. 3, comma 2 bis del D.L. 30 dicembre 1985 n. 791; dell'art. 13, primo comma legge 27.12.1997, n. 449; dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1986 n. 46; dell'art. 2 D.P.R. 597/1973; del decreto legge 29 maggio 1989 n. 202 convertito in legge n. 263/1989 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.)- censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che, ai fini del recupero delle somme dovute in pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 1985, la cui riscossione era stata sospesa in applicazione dell'art. 3, comma 2 bis del d.l. 30.12.1985 n. 791, convertito con modificazioni nella legge 28.2.1986 n. 46______ 1'imponibile andava determinato al netto delle somme in questione;
che la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;
che la questione sollevata dalla p.a. ricorrente è stata esaminata dalla Cass. sez, tributaria, con sentenza n. 8659 del 25.6.2001, che, nel solco delle precedenti sentenze n. 4945 del 18.4.2000 e 534 del 16.1.2001, l'ha risolta enunciando il principio secondo cui l'art. 3, comma 2 bis D.L... 30, 12,1985 n. 791, come convertito nella L. 28.2.986 n. 46 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle - imposte dirette, sospesi in virtù dell'art. 13 quinquies D. L. 26.5.1984 n. 159, come convertito nella L. 24.7.1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini della Irpef e dell'Ilor in virtù dell'interpretazione autentica effettuata con l'art. 28 L. 13.5.1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 L. 18.2.1999 n. 28 - deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore Σ + agevolazione, consistente nella determinazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi;
the la sentenza impugnata risulta resa in conformità all'orientamento giurisprudenziale delle pronunzie di questa Corte sopra citate e di numerose altre successive, orientamento dal quale non vi è ragione di discostarsi perché resiste alle critiche mossele con il presente gravame che il ricorso, quindi, deve essere rigettato, che non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede non si deve provvedere sulle spese;
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Roma, 23.9.2002 11 Presidenc Il Consigliere est. If there 14 ه اند .- IL CANCELLIERE C1 C a Casoli Depositata in Caricelleria -7/APR_2003... IL CANCELLIERE C1 Gi Casoli 3