Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2003, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ¡ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEEKONE LAVORO02 0 30/03 Lavoro Composta dagli Ill.m Presidente Dott. Stefano CICIRETTI ..N. 10519/00 Consigliere Cron. 4606 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Rep. : Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud.30/10/02 - Dott. Camilla DI IASI Consigliere ha pronunciato la seguente 321 SENTE NZA sul ricorso proposto da: CU TRE STELLE MANIFATTURA DI SETTALA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, rappresentato e difeso dagli avvocati GIORGIO ALBE', FRANCESCO CAROLEO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RR ER, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati 2002 NYRANNE MOSHI, LUCIA GIAMMARCO, ENRICA MANGIA, giusta 4273 -1- delega in atti;
- controricorrente avvers0 la sentenza n. 4949/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 21/05/99 יח R.G.N. 881/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato CAROLEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso del 31 dicembre 1997 Pretore di Milano, ER IG TE al esponeva di aver lavorato alle dipendenze della s.p.a. La IR tre stelle come operaia dal 1956 al 1979, come intermedia dal 1979 al 1982 e come impiegata dal 1983 al 31 dicembre 1993, e di aver percepito un trattamento di fine rapporto inferiore al dovuto in quanto calcolato col sistema a scaglioni" ossia frazionando il rapporto di lavoro in periodi corrispondenti alle diverse qualifiche;
che ella sosteneva essere stato abolito tale sistema di calcolo dalla contrattazione collettiva di settore fin dal 1967 e doversi perciò determinare il trattamento in questione con criterio unitario, onde chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento della differenza;
che, costituitasi la convenuta, la domanda veniva accolta dal Pretore con decisione del 27 maggio 1998, confermata con sentenza del 21 maggio 1999 dal Tribunale, il quale Osservava che il vigente contratto collettivo, come tutti quelli succedutisi dopo il 1967, prevedeva (art. 42) un unico periodo di calcolo del trattamento di fine rapporto, anche se nel corso di esso il lavoratore 3 avesse conseguito passaggi di categoria;
che tale sistema di calcolo era giustificato dalla necessità di contrastare la prassi delle fittizie risoluzioni dei rapporti di lavoro, operate al solo fine di frazionare l'indennità d'anzianità (poi denominata trattamento di fine rapporto); che contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. IR tre stelle, mentre la TE resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
Considerato che
con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2120, 2362, 1363 cod. civ. nell'interpretazione degli artt. 42 e 9 del contratto collettivo del 1979 per il settore tessile, nonché vizi di motivazione, sostenendo che il Tribunale si contraddisse nel negare che il sistema di liquidazione del "a scaglioni" fossetrattamento di fine rapporto necessariamente legato alle fittizie risoluzioni del rapporto di lavoro, ossia al frazionamento dell'anzianità soltanto formale, e nell'affermare al tempo stesso che nel contratto collettivo in esame le parti avessero voluto abolire quel sistema .ine di evitare il dettodi liquidazione proprio alalfine 4 frazionamento fittizio;
che la contraddizione lamentata non sussiste giacchè non si contraddice chi afferma una mera eventualità astratta e ne nega l'avveramento in concreto%;B che la ricorrente prosegue sostenendo l'errata interpretazione della volontà delle parti (le quali, ad avviso del Tribunale, intesero escludere il detto sistema di liquidazione а scaglioni, legittimamente derogando all'art. 2120 cod. civ.) per omessa "indagine sull'intero contenuto del contratto, sia nella parte generale che nella parte speciale, secondo i principi dell'ermeneutica contrattuale"; che in tale parte la censura è inammissibile per genericità, ossia per inosservanza dell'art. 366 n.4 cod. civ.; che la ricorrente lamenta ancora il mancato ricorso dei giudici di merito a criteri di liquidazione equitativi, formulando così ancora una doglianza inammissibile, poiché non rientra nei poteri di questa Corte di legittimità il sindacato sui poteri equitativi dei giudici di merito;
che in conclusione il ricorso va rigettato mentre le spese seguono la soccombenza. 5
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro24,00/1/veutifulto/00/01000 Coltre ad euro duemila per onorario. Così deciso in Roma il 30 ottobre 2002. il Presidente: E n Il Cons. estensore: Tequico Roulli IL CANCELLIEREV Depositate in Cancelleria 11 FEB. 2003 Oggi, MA IL CANCELLIERE Vil a Brun E T R O O C N ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI EGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 17 N. 533 སོཙྪཱ པ PACE