Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2001, n. 4639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4639 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
0463 9/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Regolamento di com- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE petenza SEZIONE SECONDA CIVILE R.G. n. 1144/2000 composta da: 9837 Cron. Presidente Antonio IANNOTTA Rep. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Udienza 22 gennaio 200 Carlo CIOFFI Consigliere relatore Lucio MAZZIOTTI di CELSO Consigliere Francesca TROMBETTA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studioha pronunciato la seguente: dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L.1500 sul ricorso per regolamento di competenza proposto da: il 29 MAR. 2001 IL IN e LL IS, elettivamente domici- IL CANCELLIERE liatI in Roma, via Attilio Friggeri n. 82, presso lo studio Fiandanese, difeso LIRE 1500 dall'avv. Gaetano Di Muro, come da procura in atti;
CANCELLERI
- ricorrente -
contro
COMUNE di BARI, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 0523681 180, presso l'avv. Mario Sanino, difeso dall'avv. Luigi Paccione, come da procura in atti;
- controricorrente -
b avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 941 del 18 novembre 1999; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 113/01 CORTE SUPPLANA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig PACCION per cirici E. Л о 13,519. 2001 22 gennaio 2001 dal consigliere Carlo Cioffi;
IL CANCELLIERE letta la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, so- stituto procuratore generale della Repubblica Guido Raimondi, del seguente testuale tenore: "IL P. M., esaminati gli atti, osserva in LIRE 1500 FATTO CANCELLERIA Con sentenza n. 941/1999, depositata il 18 novembre 1999, la Corte di appello di Bari dichiarava la nullità del lodo arbitrale emesso a Bari il 25.2.1997 nella controversia insorta tra il Comune di Bari da una C415026 parte, e l'ing. IN HI dall'altra, in relazione alla debenza di competenze professionali in favore di questi ultimo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Avverso questa sentenza l'ing. IN HI e l'ing. Gio- UFFICIO COPIE vanbattista LA hanno proposto ricorso per regolamento di competenza Richiesta copje studio dal Sig. SANINO dinanzi a questa Corte. per dirki 1500 Il Comune di Bari ha depositato una memoria difensiva ai sensi 1976/11.2001 IL CANCELLIERE dell'ultimo comma dell'art. 47 cod. proc. civ. DIRITTO Il ricorso è inammissibile a parere del requirente. Invero nella narrativa in fatto contenuta nel ricorso si parla di un incarico professionale congiuntamente attribuito dal Comune di Bari ai due professionisti ricorrenti con “atto d'obbligo" del quale non si precisa la data (ma che dagli atti risulta essere stato conferito il 22.7.1988), di un giudizio arbitrale promosso dai due professionisti, di un giudizio di impu- gnazione del lodo promosso dal Comune di Bari nei confronti degli stessi professionisti dinanzi alla Corte di appello della stessa città, ed infine di LIRE 1500 CANCELLERIA 2 0021116 una sentenza di quest'ultima Corte la sentenza che si dichiara di voler impugnare - decisione con la quale veniva dichiarata la nullità del lodo, e che veniva "comunicata agli appellati il 7.12.1999”.. Dall'esame della sentenza impugnata emerge invece che la 暑 Corte di appello si e occupata di un lodo, non riguardante l'ing. LA, relativo a competenze professionali inerenti ad un incarico conferito al solo ing. HI "a seguito di un contratto sottoscritto in data 22.7.1988" (non il 25 successivo), che l'ing. HI era la sola persona convenuta dal Comune di Bari e nei cui confronti la decisione di annullamento del lo- do è stata presa. A parte il difetto di legittimazione dell'ing. LA, che è estra- neo alla decisione che è stata impugnata, è evidente che l'esposizione in fatto contenuta nel ricorso non è congrua rispetto alla medesima sentenza impugnata, che riguarda una fattispecie diversa rispetto a quella presa in considerazione dall'impugnazione. Ne segue che il ricorso si deve ritenere sprovvisto dei minimi elementi indispensabili per la comprensione dei fatti di causa, elementi ri- chiesti dall'articolo 366 n. 3 del codice di procedura civile, che è applica- bile a tutte le impugnazioni dinanzi a questa Corte (cfr. Cass. sez. III n. 7208 del 2.12.1983). Esso è quindi inammissibile.
P.Q.M.
chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, di- chiari l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. Roma, 27 luglio 2000". La Corte condivide le su riferite considerazioni, e le fa proprie. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e compensa tra le parti le spese di lite. Roma, 22 gennaio 2001 Il Presidente (Antonio Iannotta) L'estensore (Carlo Cioffi) Woch 20000 270000 IL CANCELLIERE C1 Talarico 2 A MAG. 2001 Serie 4. M RO DEPOSITATO IN CANCELLERIA TRATE 270.000 29 MAR 2001 EN ELLE Roma CANCELLIERE C1 versate £ D A Registrato in 24 IO Talezico TAM UFFIC Il Dirigente Area Servizi SETTAN FILIPPO) ain 24.665 ...) o Atli Giudiziari DUECENTO INI) (D.ssa Maria Graz (Dr. M. RACCIC Responsabile S (lire p. E F F I C O 24 DELLE MAG 001