Sentenza 23 novembre 2004
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, i beni oggetto di atti simulati possono essere oggetto di sequestro anche nel caso in cui la simulazione sia finalizzata a sottrarsi all'adempimento di obblighi derivanti da un lodo arbitrale, in quanto esso ha valore di sentenza e, come tale, è titolo per procedere ad esecuzione forzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2004, n. 49974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49974 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato Presidente del 23/11/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio Consigliere SENTENZA
Dott. DERIU Luciano Consigliere N. 1872
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio Consigliere N. 16679/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO VA, ON EN, ON VI, RL EL;
avverso l'ordinanza 3/3/04 Tribunale di Grosseto;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 27/2 - 3/3/04 il Tribunale di Grosseto, adito in sede di riesame da IO VA, ON EN, ON RA, ON VI e RL EL del decreto in data 6/2/04, con il quale il G.I.P. aveva disposto il sequestro preventivo ex art. 321 cpp degli immobili devoluti ai trust "Oropa Trust", "Harry Trust, e
"Wendy Trust", confermava il provvedimento cautelare in ordine al reato di cui all'art. 388/1 cp. In motivazione il Tribunale osservava che ricorrevano entrambi i presupposti previsti dal cit. art. 321, e cioè il "fumus", e il "periculum in mora". Quanto al primo precisava che l'ipotesi criminosa de qua concerneva la sottrazione da parte degli indagati all'adempimento di obblighi civili nascenti, non solo da una sentenza di condanna, ma anche di quelli dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'Autorità Giudiziaria e tale doveva ritenersi anche il procedimento arbitrale, ed inoltre la costituzione dei trusts certamente rappresentava una operazione idonea a paralizzare e ostacolare le azioni del creditore, come un qualunque più semplice atto di disposizione in favore di terzi estranei, e come tale un atto simulato o fraudolento. Quanto al secondo requisito richiamava la motivazione del provvedimento impugnato, che faceva riferimento alla necessità di impedire la protrazione della condotta criminosa attraverso la disponibilità degli immobili da parte dei fiducianti e dei fiduciari, tutti tra loro legati da vincoli di parentela, che ostacolava le azioni delle controparti creditrici. Ricorrono avverso tale decisione gli opponenti a mezzo del loro difensore, e deducono con il primo motivo la illegittimità del provvedimento per violazione di legge in ordine alla ipotizzabilità del reato ex art. 388/1, non essendo configurabili nel caso in esame atti simulati e fraudolenti, in quanto i beni del "trust" sono sempre aggredibili attraverso l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di eventuali creditori;
nella specie i trusts non si sottraevano alla competenza del giudice italiano, per essere anche il trastee di nazionalità italiana;
inoltre i tempi strettissimi intercorsi tra la formalizzazione della richiesta di adempimento da parte dei creditori e la presentazione della denunzia-querela non consentivano di dare esatta esecuzione al precetto e sul punto l'ordinanza impugnata era carente di motivazione. Con il secondo motivo denunziano la illegittimità del provvedimento per la errata applicazione della norma penale incriminatrice, difettando nella specie la sentenza di condanna ovvero l'accertamento giudiziario, e non essendo il lodo equiparabile ad una sentenza. Con il terzo motivo eccepiscono ancora la illegittimità del provvedimento per la errata applicazione della legge processuale, non sussistendo nel caso in esame il nesso pertinenziale tra i beni e il reato, dovendo tale nesso interpretarsi in chiave rigidamente garantistica;
nella specie la disposta misura finalizzata com'era a perseguire garanzie patrimoniali estranee al sequestro preventivo e ad impedire non la disponibilità materiale del bene, bensì quella giuridica, simulava un sequestro conservativo, diversamente disciplinato dagli artt. 316 e seg. Con il quarto motivo infine deducono la illegittimità del provvedimento per violazione della legge processuale in riferimento al "periculum in mora", trattandosi nella specie di reato istantaneo, già consumato al momento dell'adozione del provvedimento, e non sussistendo alcun pericolo circa la libera disponibilità di quei beni, per essere stata già trascritta sui registri immobiliari l'azione civile di revocatoria promossa nei confronti dei trusts.
I ricorsi non hanno fondamento e vanno pertanto rigettati. Non coglie nel segno la censura di cui al primo motivo. Il Tribunale nel valutare la corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie concreta, e concludere per la sussistenza del "fumus" del reato ex art. 388/1 cp, ha fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite, a mente della quale l'accertamento di tale requisito va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica (Sez. Un. 20/11/96 Bassi CED 206657; 25/3/93 Gifuni CED 193117). E così, rispondendo alla doglianza mossa nei motivi del riesame in ordine alla non configurabilità del reato per difetto dell'atto simulato o fraudolento e per insussistenza dell'inottemperanza, il Tribunale ha, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, escluso che l'aggredibilità dei trusts attraverso l'azione revocatoria ex art. 2901 cod.civ. fosse di ostacolo alla configurabilità dell'atto simulato o fraudolento.
È risaputo infatti che l'istituto del "trust" di origine anglosassone, introdotto nel diritto comunitario europeo a seguito della Convenzione dell'Aia del 1/7/85, ratificata dal Governo Italiano con legge 16/10/89 n. 364, non trova specifica disciplina nel nostro ordinamento civile, se non attraverso quelle norme del codice civile, che disciplinano i negozi giuridici dispositivi di beni mobili e immobili. Tale istituto è finalizzato nella maggior parte dei casi alla formazione di patrimoni separati rispetto a quello del disponente e si articola attraverso la devoluzione al fiduciario (c.d."trustee"), che ne accetta la piena proprietà, di determinati beni del disponente, i quali di conseguenza diventano in aggredibili sia dai creditori personali del trustee, sia dai creditori del disponente.
Nel caso in esame, per come si legge nei rogiti allegati agli atti, qui trasmessi, la costituzione dei trusts, i cui beni costituiscono oggetto del sequestro, appaiono all'evidenza, finalizzati, per la fretta con cui si è ricorso a tali sofisticati negozi giuridici in coincidenza con il deposito del lodo sfavorevole agli indagati e la messa in mora per l'adempimento degli obblighi da esso derivanti e per lo stretto vincolo di parentela tra fiduciante e fiduciario, ad ostacolare e paralizzare le azioni del creditore-querelante, non garantite neppure dal diritto in capo a quest'ultimo alla menzionata azione revocatoria, perfettamente inutile di fronte ad una eventuale alienazione dei beni a terzi da parte del trustee.
Ugualmente destituito di fondamento è anche il secondo motivo. La norma incriminatrice ex art. 388/1 cp tutela non solo l'autorità della decisione giudiziaria, ma anche indirettamente l'azione esecutiva, che da essa deriva, onde corretta ed in linea con la giurisprudenza di questa Sezione si ravvisa la decisione del Tribunale di attribuire valore di sentenza al lodo arbitrale, proprio in virtù della sua idoneità ad essere soggetta ad esecuzione forzata (Cass. Sez. 6^ U.P. 22/5/02 PG/Cucco e Peretti). Stessa sorte merita il terzo motivo, non potendosi dubitare del nesso di pertinenzialità tra il reato ex art. 388/1 e i beni devoluti ai trusts. Sul punto la conclusione del giudice a quo, che nei beni in questione ha individuato sia l'oggetto dell'adempimento degli obblighi civili, nascenti dal lodo, sia l'oggetto delle disposizioni fraudolenti, destituisce di fondamento la tesi difensiva, che vorrebbe circoscrivere l'oggetto e il mezzo del reato ai soli atti (documenti) dispositivi di quei beni. Essa si adegua alla consolidata giurisprudenza di legittimità, a mente della quale per "cose pertinenti a reato, sulle quali può cadere il sequestro preventivo ex art. 321 cpp, debbono intendersi non solo quelle caratterizzate da un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso e a quelli futuri, con cui si paventa la commissione, ma anche quelle che, come specificato nella 'Relazione al progetto preliminare' del vigente codice di procedura penale, risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità di esse possa dar luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato, ovvero all'agevolazione alla commissione di altri (Cass. 3/4/98 CP 99, 1867; Cass. 6/6/03 Giorgetti CED 226017). Nel caso in esame il sequestro è evidentemente finalizzato a creare la indisponibilità materiale dei beni, onde di nessuna rilevanza si ravvisa il distinguo operato dalla difesa tra indisponibilità materiale e indisponibilità giuridica e il tentativo di fare apparire come sequestro conservativo quello che nella forma e nella sostanza è un sequestro preventivo.
Quanto al quarto e ultimo motivo, il riferimento difensivo alla consumazione del reato non toglie efficacia al provvedimento cautelare e non esclude il "periculum in mora" giacché l'esigenza richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo è ipotizzatale anche per i reati, per i quali sia cessata la condotta o in genere siano perfezionati gli elementi costitutivi, essendovi conseguenze dello stesso reato, che la misura cautelare è destinata ad evitare anche dopo che esso abbia esaurito il suo iter. Ciò in quanto le conseguenze che il sequestro preventivo tende ad evitare sono ulteriori rispetto alla fattispecie tipica già realizzata. (Cass. 15/2/00 Scrittrale CED 216341). Nella fattispecie il Tribunale ha correttamente giustificato l'esistenza di tale presupposto, richiamando la necessità di impedire la protrazione della condotta attraverso la disponibilità degli immobili da parte dei fiducianti e dei fiduciari (alcuni dei quali essi stessi debitori), tutti tra loro legati, come si è detto, da vincoli di parentela, con ostacolo alle azioni delle controparti creditrici, in particolare impedendo l'esecuzione coattiva sui beni medesimi e vanificando in tal modo la forza imperativa della sentenza. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2004