Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2001, n. 4621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4621 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
LA CORTE 046 2 1 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA CASSAZIONE Oggetto testaments departs SEZIONE SECONDA CIVILE Quaillaurent Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 2579/99 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere 4846/99 9879 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Cron. 1601 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere Rep. Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere - Ud. 16/01/01 ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: VA RL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 508, presso 10 studio dell'avvocato CORRADO, che lo difende unitamente CRIALESI all'avvocato ZIGNONI PIETRO, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio ***IL SOLE 24 ORE dal Sig. PERACCHI FRANCA;
per diritti L. 6.000 29 MAR. 2001... intimata il IL CANCELLIERE e sul 2° ricorso n° 04846/99 proposto da: CANCELLERIA PERACCHI FRANCA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA + 2001 PIERLUIGI DA PALESTRINA 63 presso lo studio 60 dell'avvocato CONTALDI MARIO, che la difende 00663264 -1- 00663367 unitamente all'avvocato RUSSO GIOVANNI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
VA RL;
intimato avverso la sentenza n. 103/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 20/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato CORRADO CRIALESI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato GIOVANNI RUSSO, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 12 aprile 1979, FR AC conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Savona, GI RS, esponendo che il 15 maggio 1978 era deceduta in Noli Maria CA, della quale sarebbe stata erede univer- sale, giusta testamento olografo del 14 maggio 1970, se con successivo testamento del 17 agosto 1976, anch'esso olografo, ma fatto quando era priva della capacità d'intendere e di volere, la Camoira- no non avesse invece nominato suo erede universale GI RS. Chiedeva, quindi, l'annullamento di quest'ultimo testamento per incapacità naturale della testatrice e l'attribuzione a sé della qualità di unica erede della defunta CA, con conseguente declarato- ria in capo ad essa FR AC della proprietà esclusiva di tutti i beni ereditari, che dovevano esserle consegnati, compreso l'appartamento in Celle LI, via della Costa n. 89. Il convenuto GI RS si costituiva e resisteva alla domanda, contestando la dedotta incapacità della CA nel momento in cui fece il testamento olografo del 17 agosto 1976. Con sentenza del 31 dicembre 1992, il Tribunale di 3 Savona annullava il testamento impugnato, dichiara- va la AC unica erede della CA e condannava il RS a consegnarle tutti i beni ereditari, in essi compreso l'appartamento di Celle LI. Entrambe le parti interponevano gravame: il RS, in via principale, e la AC, in via incidenta- le. Con sentenza del 10 luglio 1997/20 febbraio 1998, la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della decisione del Tribunale, condannava il RS a restituire alla AC, a decorrere dalla domanda giudiziale e nella misura da determinarsi in prosieguo, i frutti percepiti e percipiendi dell'appartamento di Celle LI, nonché a corri- sponderle, per l'ipotesi di mancata consegna del bene, una somma pari al valore attuale di tale appartamento, da determinarsi -anch'essa- in prosieguo di giudizio. A motivo della decisione, evidenziava, innanzi tutto, l'incapacità d'intendere e di volere della CA, nel momento in cui fece il testamento olografo del 17 agosto 1976, all'indomani del suo ricovero "coattivo" presso l'ospedale di Cogoleto e di lì presso la casa di cura di malattie nervose e Կ mentali Villa Salus, affetta -com'era- da gravi disturbi psichici, in un contesto di demenza arteriosclerotica. Esponeva, poi, che il RS era obbligato a restituire alla AC, quale erede della CA, sia l'appartamento di Celle LI che i relativi frutti, percepiti e percipiendi, dedotte le spese per produrli, a decorrere dalla domanda giudiziale, siccome dapprima era da consi- derarsi "possessore pro herede in buona fede". Rilevava, infine, la fondatezza della domanda formulata in grado d'appello dalla AC, avente ad oggetto la corresponsione di una somma pari al valore attuale di quell'appartamento, per l'ipotesi di sua mancata consegna. Per la cassazione di tale sentenza, GI RS ha proposto ricorso in forza di due motivi, illu- strati anche con successiva memoria. FR AC ha resistito con controricorso er al contempo, ha proposto ricorso incidentale in forza di un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., i ricorsi vanno riuniti perché proposti avverso la stessa sentenza. 5 Sul ricorso principale di GI RS Con il primo motivo, denunciando omessa, insuffi- ciente ○ contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia valutato soltanto gli elementi negativi della capacità di testare della CA, nel momento in cui fece il testamento impugnato dell'agosto 1976, e non abbia poi consi- derato che, successivamente a tale atto e fino alla sua morte, avvenuta nel 1978, ebbe a compiere attività, quali il rilascio di una procura a vendere nel gennaio 1977, che implicavano capacità di intendere e di volere. Il motivo non ha pregio. è incorsa nei Ed invero, la Corte di merito non denunciati vizi di motivazione, posto che l'accertata incapacità "naturale" della testatrice CA, nel momento in cui fece il testamento olografo del 17 agosto 1976, è stata adeguatamente e coerentemente argomentata in sentenza, nell'ambito di un tipico accertamento di fatto ed in forza di un esauriente esame dei materiali probatori (dalla forma e contenuto del testamento alle testimonianze assunte, alla certificazione medica acquista ed ai rilievi del consulente tecnico d'ufficio), nient'affatto pregiudicato sul piano della decisività dalle contrarie osservazioni del ricorrente, segnatamente incentrate -peraltro- su un generico assunto di valutazione dei soli elementi contrari alle capacità psichiche della CA e di mancato esame di un (non meglio precisato) rilascio di una procura a vendere nel gennaio 1977, in ероса successiva al momento del testamento in questione, cui deve invece aversi specifico riguardo in materia, ai sensi dell'art. 591, comma secondo, n. 3, c.c.. Con il secondo motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazio- ne all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente censura la Corte di merito per aver erroneamente ritenuto che esso ricorrente non avesse impugnato la senten- za di primo grado nel capo relativo alla restitu- zione dei beni ereditari e, quindi, ritenuto che fosse obbligato a corrispondere una somma pari al valore attuale dell'appartamento in Celle LI. Al riguardo, precisa che il suo gravame investiva tutte le domande avversarie, in esse compresa la domanda di restituzione dei beni ereditari, e che, se mai, ai sensi dell'art. 535 c.c., avrebbe dovuto restituire il corrispettivo ricevuto per キ l'alienazione del bene e non altro: n L'ambito del riesame era, quindi, da parte del ricorrente, diretto all'accertamento della validità del testa- mento e al mancato obbligo, di conseguenza, di restituire i beni ereditari (e, a maggior ragione, di corrispondere il valore degli stessi, domanda introdotta nel procedimento d'appello e, nuova come tale, inammissibile). Quindi, ha errato la Corte d'Appello quando ha ritenuto che, non avendo impugnato la sentenza del Tribunale sul punto relativo alla restituzione dei beni ereditari, il ricorrente era tenuto a corrispondere l'equivalente, e cioè una somma pari al valore attuale di tale alloggio. Per cui, ai sensi dell'art. 535 C.C., e considerando che la Corte d'Appello ha riconosciuto la buona fede del RS, al momento della vendita, quest'ultimo, in denegata rispondereipotesi, dovrebbe tutt'al più del ricavato della vendita e non altro.. " Il motivo, che specificamente involge il capo di decisione, relativo al disposto pagamento da parte del RS di una somma -da determinarsi nel prosie- giudizio- pari al valore attualeguo del dell'appartamento di Celle LI, per l'ipotesi in cui non abbia a consegnare tale bene alla AC, d va accolto perché la statuizione in oggetto è stata del resa dalla Corte di merito in violazione di domande nuove nel divieto di proposizione giudizio d'appello (art. 345 c.p.c.), come pure il ricorrente evidenzia, rilevando l'inammissibilità della relativa domanda di controparte. Ed invero, siffatto capo di decisione trova corri- spondenza nella conforme ed ulteriore domanda, che la AC ebbe a proporre per la prima volta nel t giudizio d'appello, а fronte della originaria e accolta domanda di restituzione del bene, così come appunto chiarito dalla stessa Corte di merito in ove, peraltro, si dà conto che sentenza, l'appartamento di Celle LI venne venduto а terzi dal RS in data 24 marzo 1979 (con contrat- to trascritto il successivo 12 aprile), ossia in epoca anteriore allo stesso atto introduttivo della causa, risalente al 12 aprile 1979. Tale ulteriore domanda, quindi, proposta in sede di gravame e pur esaminata nel merito, si presentava nuova rispetto a quella originaria, introducendo un diverso tema d'indagine e di decisione (coinvolgen- te gli effetti dell'alienazione a terzi di bene ereditario da parte dell'erede apparente), e, in quanto tale, non poteva sottrarsi al rilievo di q inammissibilità, che la Corte di merito ha omesso e che va ora effettuato in sede di legittimità, anche sul corretto d'ufficio, giusta la sua incidenza esercizio della giurisdizione: il divieto di risponde adproporre domande nuove in appello esigenze di ordine pubblico e la sua violazione va d'ufficio dalla Corte di legittimità rilevata il giudice di secondo grado abbia allorquando omesso di rilevarla, non incidendo al riguardo l'eventuale accettazione del contraddittorio sul merito della domanda (v. ex plurimis Cass. n. 4531/2000, n. 2157/98, n. 5389/97, n. 9756/91, n. 2944/89 e n. 1052/86). Sul ricorso incidentale di FR AC Con unico mezzo, la ricorrente si duole che la Corte di merito, in violazione o falsa applicazione dell'art. 535 c.c. e con vizi di motivazione, abbia disposto la restituzione dei frutti dei beni ereditari soltanto per il tempo successivo alla domanda giudiziale, negandola invece per il tempo antecedente. Al riguardo, precisa che l'argomentazione esposta in sentenza, raffigurata dalla mera proposizione "il RS fino alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio deve considerarsi possessore pro herede in buona fede, mentre, successivamente, possessore di mala fede", è assertiva e non anche esplicativa di uno stato siffatto (di possesso in buona fede), che, peraltro, si presenta contrastan- te con gli accertamenti espressi in altre parti della decisione, evidenzianti fin dal principio la mala fede del RS ○ la sua colpa grave ex art. deterioramento 535 C.C., quali il considerevole della de cuius, note al delle condizioni mentali RS, il quale ebbe a prelevarla dalla casa di cura, ove era ricoverata, per condurla nello studio notarile, ove venne redatto il testamento olografo, ritenuto invalido per incapacità naturale della testatrice. Il motivo è fondato con riguardo particolare al dedotto vizio di motivazione. Ed invero, al di là di quanto innanzi riportato tra virgolette, la Corte di merito null'altro ha esposto con riguardo all'affermata sussistenza del possesso di buona fede del RS in ordine ai beni ereditari, nel tempo antecedente alla domanda giudiziale, così raffigurando una motivazione del tutto apparente di tale decisum, priva cioè di qualsivoglia apprezzabile spiegazione del convinci- mento espresso, tanto più che in altra e precedente parte della sentenza impugnata la stessa Corte di merito dà atto delle singolari modalità, valutabili ai fini della qualificazione di buona 0 mala fede del possesso di beni ereditari ex art. 535, comma terzo, C.C., che accompagnarono la stesura del testamento olografo del 17 agosto 1976, annullato per incapacità naturale della testatrice, appunto ricoverata in casa di cura per gravi e risalenti turbe psichiche e di lì a poco prelevata e portata anche dal RS presso il notaio Barletti, ove scrisse la scheda testamentaria. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, in accoglimento del secondo motivo del ricorso princi- pale, rigettato il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio con riguardo al capo di decisione, avente ad oggetto la condanna del RS al pagamento del valore attuale dell'appartamento di Celle LI per l'ipotesi di mancata restituzione (consegna) alla AC di tale bene, e, in accoglimento del ricorso inciden- tale, la stessa sentenza deve essere cassata con rinvio nel capo di decisione, avente ad oggetto la condanna del RS alla restituzione (corresponsio- percepiti e percipiendi di ne) dei frutti quell'appartamento soltanto a decorrere dalla k domanda giudiziale. Il giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Genova, provvederà al riesame della domanda di restituzione dei frutti in oggetto per il tempo anteriore alla proposizione della domanda giudiziale nonché al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. 80000
P.Q.M.
330000 La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo motivo, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata nel capo di condanna al pagamento del valore attuale dell'appartamento di Celle LI per l'ipotesi di sua mancata restituzione;
accoglie il ricorso incidentale e cassa la sentenza impugnata, nel capo relativo alla restituzione dei frutti di tale bene a decorrere soltanto dalla domanda giudiziale, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova, anche per le spese. Così deciso il 16.1.2001, in Roma, nella camera H consiglio della seconda sezione civile. f 11 Sons. fot. Il presidente Franco Santorin much had time Мисски 2 0 0 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna Dongtolle DEPOCITATO IN CANCELLERIA 13 Roma 2.9 MAR. 2001 IL CANCELLIARE OT ん