Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/2001, n. 6471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6471 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
, PUBBLIC 647 1 /01 O 0 T I 1 A R . T E 1 т I S 1 N A . O R L T L T R S E A D E 8 N O NOME DEL POPOLO ULIAN 9 O - C I I S 3 R L - U A RTE SUPREMA DI CASSAZIONE P C L S Oggetto E A E : D E A I S 0 SEZIONE PRIMA CIVILE E R ESPULSIONE 4 P E T . S STRANIERO A L M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1610/00 - Presidente Dott. Alfredo ROCCHI Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere CELENTANO Consigliere 14533 Cron. Dott. Walter Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Rep. Ud. 07/03/2001 Dott. Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: LI FI BE CK, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso l'avvocato ALESSIO PETRETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO CARBONE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso 2001 rappresenta e difende ope legis;
614 controricorrente avverso il provvedimento del Tribunale di TRIESTE, emesso il 04/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e motivi Il Tribunale di Trieste, con decreto del 4 gennaio 2000, ha respinto il ricorso presentato da EZ So- fiane BE BE contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Trię = -\ste in data 18 dicembre 2000, osservando: a) che la sua posizione lavorativa era stata subordinata all'espiazione della pena per i reati per cui aveva ri- portato condanna e che il rapporto lavorativo dallo stesso instaurato si era perciò risolto;
b) che doveva considerarsi irrilevante la mera dichiarazione di as- sunzione formulata dalla s.n.c. Gualtiero Afri & C.; c) che d'altra parte egli non viveva stabilmente in Italia da almeno 5 anni, ma vi aveva fatto ingresso illegal- mente nel 1997, ed era stato arrestato per scontare le condanne penali. Per la cassazione di questo provvedimento il Mezli- 2 ne ha proposto ricorso affidandolo a quattro motivi, ed in ottemperanza dell'ordinanza emessa da questa Corte il 28 settembre 1990, lo ha notificato al Prefetto di Trieste nella propria sede. Ad esso resiste il Ministe- ro dell'Interno con controricorso;
mentre la Prefettura di Trieste non ha spiegato difese. Motivi della decisione Il collegio deve preliminarmente dichiarare l'inammissibilità della costituzione in giudizio, quale controricorrente, del Ministero dell'Interno, in quanto una delle innovazioni introdotte dall'art.13 bis del d.lgs.286 del 1998 è consistita nell'avere previsto l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Autorità emittente il provvedimento;
nonché la fa- coltà di detta Autorità di stare in giudizio personal- mente o avvalendosi di funzionari delegati. Questa Corte ha, infatti, già affermato che la procedimentale di cuichiara adozione del modello all'art. 23 della legge 689 del 1981, la cui formula sulla evocazione-costituzione difesa dall'Autorità emittente il provvedimento è anche letteralmente uti- lizzata nella disposizione in esame, persuade della vo- lontà legislativa di conferire al Prefetto esclusiva legittimazione personale a contraddire l'opposizione dello straniero, e ciò in vista dell'interesse pubblico 3 ad una immediata e diretta risposta dell'Autorità loca- le: l'unica idonea a valutare e contraddire -nei ri- strettissimi termini del procedimento- le ragioni dell'opposizione, e per tali fini munita della necesa- ria autonomia funzionale. Ed a tale legittimazione personale, permanente nel corso del procedimento ed estesa al giudizio di cassa- zione, fa riscontro la deroga dell'art. 11 r.d. 1611 del 1933 e la applicazione delle ordinarie regole del codi- ce di rito in materia di notificazioni le volte in cui, fruendo della opportunità concessa dalla citata norma, il Prefetto non si sia costituito ovvero ciò abbia fat- to avvalendosi della facoltà di delegare un proprio funzionario. E sulle ragioni delle analoghe scelte com- piute dall'art. 23 della legge 689/81 non può non ri- chiamarsi il costante indirizzo di questa Corte inaugu- rato da Cass.sez.un.2272/1988 e da ultimo ribadito da sez.un.599/1999. In base a tali considerazioni avrebbe potuto dunque costituirsi in giudizio (come è avvenuto nella fase di merito) soltanto la Prefettura di Trieste e non anche, quindi, l'Amministrazione dell'Interno, essendo il Mi- nistro per le ragioni esposte privo di alcuna legitti- mazione. Con il primo motivo del ricorso EZ SO BE 4 BE denunciando violazione del d.lgs.286 del 1998, si duole che il provvedimento impugnato abbia travisato il contenuto del decreto di espulsione trasformando la sua richiesta di carta di soggiorno in richiesta di ri- lascio di permesso di soggiorno da lui mai formulata. Con il secondo motivo lamenta quindi che il giudice del merito abbia esaminato la relativa problematica, mai po- sta, e non il petitum reale fondato sulla richiesta da lui inoltratata della carta di soggiorno. Con il terzo assume ancora che non sia stato perciò provveduto su di : un punto decisivo della controversia;
e con il quarto censura, infine, il decreto prefettizio per avere uni- lateralmente ed arbitrariamente ritenuto irricevibile la sua richiesta di carta di soggiorno. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione risultano inammissibili. Premesso, infatti che con il ricorso per cassazione previsto dall'art. 13 bis del T.U. 286 del 1998 possono essere denunciati solo i vizi del provvedimento del giudice unico adito con il ricorso di cui all'8° comma del precedente art.13 e non anche quelli del decreto di espulsione (cfr.art.13 bis,4°comma), nel caso detto de- creto è stato pronunciato: 1) per avere il ricorrente violato le disposizioni di cui all'art.4 e 13, 2° comma lett.a) dello stesso d.lgs., per cui l'ingresso nel ter- 5 ritorio dello Stato è consentito alla straniero in pos- sesso di passaporto valido (o documento equipollente) e del visto di ingresso e deve avvenire esclusivamente attraverso valichi di frontiera appositamente isti- tuiti;
2) per essersi lo stesso trattenuto nel territo- rio dello Stato senza avere richiesto neppure successi- (art.13, 2° comma vamente il permesso di soggiorno lett.b). Ora, proprio la disamina della ricorrenza di sif- fatti presupposti di legittimità del decreto ha costi- tuito il contenuto del provvedimento impugnato,il quale ha accertato per un verso, che il EZ era entrato illegalmente in Italia nel 1997 ed era stato arresta- to;
e per altro verso, che egli non aveva mai richiesto né era dunque in possesso del permesso di soggior- no, tale non potendosi ritenere la speciale autorizza- zione conseguita per svolgere lavoro all'esterno ed ap- provata dal Magistrato di sorveglianza, durante il pe- riodo della carcerazione sofferta per espiazione della pena inflittagli dalle sentenze dallo stesso menziona- te. Ed il ricorrente non ha contestato alcuno di detti accertamenti, perciò stesso confermando la legittimità del decreto di espulsione, e palesando il difetto di interesse ad ottenere una pronuncia in merito alla que- stione della ricevibilità о meno della sua richiesta þ 6 all'autorità amministrativa della carta di soggiorno di cui all'art. 9 del d.lgs.286/98:in base alla sudetta norma, infatti, solo il titolare della carta di soggiorno può evitare il provvedimento di espulsione e semprecchè non ricorrano gravi motivi di ordine pubblico o sicu- rezza nazionale, ovvero qualcun'altra delle ipotesi pre- viste dal 5° comma della stessa disposizione. Laddove lo stesso ricorrente ha escluso di averla allo stato con- seguita;
sicchè correttamente il Tribunale ha giudicato irrilevante stabilire se ricorressero o meno i presup- posti per far acquisire al Mezlini siffatto provvedi- mento autorizzativo e se il Prefetto nell'adottare il decreto di espulsione (per i motivi di cui si è detto) avesse о meno il potere di anticiparne la valutazione spettante ad altra autorità amministrativa. Nessuna pronuncia va emessa in ordine al regolamen- to delle spese processuali, perché il Prefetto di Trie- ste, cui l'esito del giudizio è stato favorevole, non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 7 marzo 2001. Il Consigli estensore Il Presidente RocclHe Salvatore Salvago for 7 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 10 MAG 2001 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Luisa Passinetti Ca n I R E I 0 N 1 . A O 1 R T 1 T A S . T T S E R N O O A I L S L 8 L E 9 U - D P 3 - S O E 6 C I : L R A I E A R C D E T A 0 A 4 M E . S L E P S