Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/06/2002, n. 8270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8270 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
08270/02 E DAL OR O ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Bruno SACCUCCI - R.G.N. 216/00 Consigliere Cron.27728 Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Consigliere Ud. 08/01/02 Dott. Eugenio AMARI Rel. Consigliere Dott. Nino FICO ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: LA PA, titolare della ditta AUTOSALONE POLESINE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato DINO VALENZA, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCO FEDOZZI, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEIN tempore, elettivamente 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente - 14 i -1- avverso la sentenza n. 105/98 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 17/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato FEDOZZI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GENTILI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso;
l'accoglimento del secondo motivo. -2- Svolgimento del processo OL GN, titolare della ditta "Autosalone Polesine", ha impugnato gli avvisi di rettifica delle dichiarazioni annuali IVA relative ai periodi di imposta 1991 e 1992. La Commissione Tributaria di 1° grado di Rovigo ha rigettato il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale del VE ha respinto l'appello della GN. Avverso quest'ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione la GN affidandolo a due motivi. Il Ministero delle Finanze non ha resistito con controricorso, limitandosi a partecipare alla discussione orale. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art.51, comma 2, n.2, del D.P.R. n.633 del 1972 sotto il profilo sia della inidoneità degli accertamenti bancari a costituire, in mancanza di ulteriori elementi di riscontro, la prova di operazioni imponibili e la base delle rettifiche operate, sia della omessa motivazione della prevalenza accordata ai criteri contabili seguiti dalla G. di F. e dall'Ufficio rispetto a quelli offerti da essa ricorrente (art.360 n.3 e 5). La censura è infondata sotto entrambi i profili. L'art.51, comma 2, n.2, del D.P.R. n.633/72 prevede espressamente che i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti di cui ai successivi artt.54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili. La norma prevede quindi, in relazione alle operazioni annotate nei conti bancari (prelevamenti e versamenti) un'inversione dell'onere della prova, sicché non spetta all'Ufficio fornire ulteriori elementi di riscontro, come sostenuto dalla ricorrente, ma al contribuente dimostrare di avere tenuto conto di quei dati nella dichiarazione ovvero che gli stessi non sono riconducibili ad operazioni imponibili. Col ritenere del tutto generiche, assolutamente prive di rilievo specifico le contestazioni mosse ai criteri contabili seguiti dalla G. di F. e dall'Ufficio la sentenza impugnata ha fornito adeguata motivazione della ritenuta validità e attendibilità dei criteri stessi. Col secondo motivo la ricorrente ha denunciato l'omesso esame della documentazione prodotta a dimostrazione dell'infondatezza della pretesa tributaria e la conseguente omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360 n.5). La censura è fondata e va accolta. Per contrastare l'assunto dell'Ufficio, dell'acquisto e della vendita di autovetture senza emissione di regolari fatture, e al fine specifico della giustificazione delle movimentazioni bancarie, la ricorrente ha prodotto, nel corso del giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, numerosa documentazione, contabile e non, tra cui anche una sentenza del giudice penale di assoluzione per insussistenza del fatto dagli stessi fatti-reato desunti dal p.v.c. della G. di F. e posti a base delle rettifiche operate. I giudici di secondo grado non hanno preso in esame alcuno dei documenti prodotti, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte. Segue all'accoglimento della censura la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del VE che provvederà ad emettere una nuova decisione previo esame della documentazione prodotta dalla ricorrente.
p.q.m.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del VE. Roma, .01.2002 21 gice il presidente il cons. est. гино er IL CANCELLIER C Amaldo Caparсалмо Oggi -76102002 DEPO A