Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2004, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO FINANZE DIREZIONE REGIONALE ENTRATE VENETO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CH ZI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 91/98 della Commissione Tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 27/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/05/03 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
Atteso che la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza 27 marzo 1998 ha ritenuto illegittima la ritenuta IRPEF operata dal datore di lavoro nei confronti di ZI RA su indennità per ferie non godute, affermando l'indisponibilità del diritto alle ferie da parte del dipendente e la conseguente natura risarcitoria, e non retributiva della indennità corrisposta;
che il Ministero delle Finanze ha chiesto la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo, adducendo la violazione degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 917 del 1986, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, sul duplice presupposto della natura retributiva della indennità in argomento, e della sua imponibilità anche se la si dovesse ritenere conseguita a titolo risarcitorio, poiché l'art. 46 del T.U.I.R. equipara, ai fini dell'imponibilità, tutti gli emolumenti comunque percepiti in dipendenza del rapporto di lavoro, escludendo soltanto quelli per cui il rapporto di lavoro costituisca mera autonoma occasione per la corresponsione di somme;
che controparte non si è costituita;
che il ricorso è fondato e deve essere accolto, sulla base della natura retributiva della indennità per ferie non godute, assoggettabile a contribuzione previdenziale aI sensi dell'art. 12 L. 153/69, pur in presenza di un profilo risarcitorio che non ne esclude tuttavia, la sua riconducibilità all'ampia nozione di contribuzione imponibile ai sensi del citato art. 12, costituendo essa una attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore lavoratore in dipendenza di lavoro (Cass. 8791/95) e pertanto imponibile, trattandosi di compenso commisurato ad una certa quantità di lavoro svolto, ancorché in violazione di un diritto indisponibile (Cass. 7188/99; 4134/99, 4834/99);
che il ricorso deve essere pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
che sussistono giusti motivi di compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004