CASS
Sentenza 3 maggio 2023
Sentenza 3 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2023, n. 18338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18338 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BR EM BR UZ nato il [...] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza;
lette le note scritte del difensore che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18338 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Locri, in esito a giudizio abbreviato, nei confronti di BR NE BR ZE, in relazione ai reati di cui agli artt. art. 13, comma 13, d. Igs. n. 286 del 1998 (capo a) e 495, comma 1, 61, comma 1, n. 2 cod. pen. (capo B), alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati, con la riduzione per il rito prescelto. 2. Ricorre BR per cassazione, tramite il difensore di fiducia, denunciando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del reato di cui all'art. 495 cod. pen., sotto il profilo dell'elemento psicologico. Si è inferita la sussistenza del deliberato mendacio dalla circostanza che il nome declinato dal ricorrente, al momento dell'identificazione, non corrispondeva a quello effettivo, avendo egli dichiarato di chiamarsi BR HA invece di BR NE. Tuttavia, i giudici di merito hanno trascurato l'argomento difensivo (fatto proprio anche dal Procuratore generale presso la Corte d'appello) che tale discrasia era giustificata dalla differente pronuncia della vocale che ben poteva essere stata fraintesa dal verbalizzante, all'atto del controllo. L'imputato, in detta occasione, forniva le proprie generalità agli operanti, affermando di chiamarsi, come in effetti si chiama, BR Ghaniem, con pronuncia egiziana;
circostanza che può aver determinato un difetto di comunicazione e/o comprensione delle vocali. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 133 cod. penA il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena. Nel ritenere che il precedente ingresso illegale costituisse un precedente specifico tale da giustificare un inasprimento sanzionatorio, i giudici di merito non hanno tenuto in adeguata considerazione le origini dell'imputato, proveniente da un paese notoriamente dedito alla negazione dei diritti fondamentali, territorio dal quale egli era in fuga. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Marco Dall'Olio, con requisitoria scritta in data 29 novembre 2022, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, reputando fondato il primo motivo di ricorso. 2 4. La difesa, in data 30 novembre 2022, ha depositato note scritte con le quali ha insistito nell'accoglimento del ricorso, aderendo alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale. CON DIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure complessivamente infondate e dev'essere, pertanto, rigettato. 2. Privo di pregiotil primo motivo di ricorso, che muove da una premessa errata siccome parziale e, segnatamente, che oggetto della falsità in contestazione fosse esclusivamente la declinazione da parte del ricorrente del proprio nome con pronuncia che, a causa della differenza di una sola vocale, ben avrebbe potuto essere malintesa da parte del verbalizzante. Non si avvede la difesa che, al contrario, oggetto dell'imputazione e, conseguentemente, anche della condanna è la circostanza che il ricorrente avesse dichiarato di chiamarsi «BR HA invece di BR NE BR ZE», sicché - ai fini della corretta verifica in capo al soggetto agente dell'elemento psicologico richiesto per la configurabilità del reato - l'analisi non può essere circoscritta al tema dell'ipotetica pronuncia di una vocale, scambiata per un'altra (circostanza, non a caso, affermata nel ricorso in termini meramente ipotetici, siccome non fondata su alcun dato obiettivo). Correttamente i giudici di merito, in punto di sussistenza dell'elemento psicologico, hanno dunque richiamato la duplice circostanza che il ricorrente - il cui nome era formato da ben quattro "titoli" - ne aveva dichiarati solo due e che, pertanto, aveva reso una dichiarazione parziale, valorizzando altresì, con motivazione non manifestamente illogica, la precedente condanna per il reato di false generalità. Si tratta, invero, di motivazione in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «Nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa, consumandosi il reato nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico» (tra molte, Sez. 5, n. 2676 del 05/11/2021, dep. 2022, Dell'Orno, Rv. 282650). 3. Il secondo motivo è inammissibile, poiché non si confronta in modo puntuale con la motivazione del primo giudice, fatta propria dalla Corte di 3 appello, che ha ritenuto di quantificare la pena nella misura suindicata, tenuto conto della personalità negativa, richiamando la precedente condanna dell'imputato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, un precedente di polizia per il reato di violenza privata, infine l'accertato precedente ingresso illegale, evidenziando come, anche in quell'occasione così come in occasione di altri controlli, egli avesse declinato generalità false. La censura, invero, oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Ciò a maggior ragione nel caso in cui venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non essendo necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice, potendo il parametro valutativo essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949). 4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 dicembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza;
lette le note scritte del difensore che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18338 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Locri, in esito a giudizio abbreviato, nei confronti di BR NE BR ZE, in relazione ai reati di cui agli artt. art. 13, comma 13, d. Igs. n. 286 del 1998 (capo a) e 495, comma 1, 61, comma 1, n. 2 cod. pen. (capo B), alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati, con la riduzione per il rito prescelto. 2. Ricorre BR per cassazione, tramite il difensore di fiducia, denunciando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del reato di cui all'art. 495 cod. pen., sotto il profilo dell'elemento psicologico. Si è inferita la sussistenza del deliberato mendacio dalla circostanza che il nome declinato dal ricorrente, al momento dell'identificazione, non corrispondeva a quello effettivo, avendo egli dichiarato di chiamarsi BR HA invece di BR NE. Tuttavia, i giudici di merito hanno trascurato l'argomento difensivo (fatto proprio anche dal Procuratore generale presso la Corte d'appello) che tale discrasia era giustificata dalla differente pronuncia della vocale che ben poteva essere stata fraintesa dal verbalizzante, all'atto del controllo. L'imputato, in detta occasione, forniva le proprie generalità agli operanti, affermando di chiamarsi, come in effetti si chiama, BR Ghaniem, con pronuncia egiziana;
circostanza che può aver determinato un difetto di comunicazione e/o comprensione delle vocali. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 133 cod. penA il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena. Nel ritenere che il precedente ingresso illegale costituisse un precedente specifico tale da giustificare un inasprimento sanzionatorio, i giudici di merito non hanno tenuto in adeguata considerazione le origini dell'imputato, proveniente da un paese notoriamente dedito alla negazione dei diritti fondamentali, territorio dal quale egli era in fuga. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Marco Dall'Olio, con requisitoria scritta in data 29 novembre 2022, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, reputando fondato il primo motivo di ricorso. 2 4. La difesa, in data 30 novembre 2022, ha depositato note scritte con le quali ha insistito nell'accoglimento del ricorso, aderendo alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale. CON DIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure complessivamente infondate e dev'essere, pertanto, rigettato. 2. Privo di pregiotil primo motivo di ricorso, che muove da una premessa errata siccome parziale e, segnatamente, che oggetto della falsità in contestazione fosse esclusivamente la declinazione da parte del ricorrente del proprio nome con pronuncia che, a causa della differenza di una sola vocale, ben avrebbe potuto essere malintesa da parte del verbalizzante. Non si avvede la difesa che, al contrario, oggetto dell'imputazione e, conseguentemente, anche della condanna è la circostanza che il ricorrente avesse dichiarato di chiamarsi «BR HA invece di BR NE BR ZE», sicché - ai fini della corretta verifica in capo al soggetto agente dell'elemento psicologico richiesto per la configurabilità del reato - l'analisi non può essere circoscritta al tema dell'ipotetica pronuncia di una vocale, scambiata per un'altra (circostanza, non a caso, affermata nel ricorso in termini meramente ipotetici, siccome non fondata su alcun dato obiettivo). Correttamente i giudici di merito, in punto di sussistenza dell'elemento psicologico, hanno dunque richiamato la duplice circostanza che il ricorrente - il cui nome era formato da ben quattro "titoli" - ne aveva dichiarati solo due e che, pertanto, aveva reso una dichiarazione parziale, valorizzando altresì, con motivazione non manifestamente illogica, la precedente condanna per il reato di false generalità. Si tratta, invero, di motivazione in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «Nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa, consumandosi il reato nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico» (tra molte, Sez. 5, n. 2676 del 05/11/2021, dep. 2022, Dell'Orno, Rv. 282650). 3. Il secondo motivo è inammissibile, poiché non si confronta in modo puntuale con la motivazione del primo giudice, fatta propria dalla Corte di 3 appello, che ha ritenuto di quantificare la pena nella misura suindicata, tenuto conto della personalità negativa, richiamando la precedente condanna dell'imputato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, un precedente di polizia per il reato di violenza privata, infine l'accertato precedente ingresso illegale, evidenziando come, anche in quell'occasione così come in occasione di altri controlli, egli avesse declinato generalità false. La censura, invero, oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Ciò a maggior ragione nel caso in cui venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non essendo necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice, potendo il parametro valutativo essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949). 4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 dicembre 2022.