Sentenza 25 giugno 2003
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 2 della legge 11 novembre 1983 n. 638, omesso versamento all'ente previdenziale delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ha natura di reato omissivo istantaneo che si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute.
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1. Premessa La presente pronuncia riguarda il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638). Tale reato, in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, termine fissato dall'art. 2, comma primo, lett. b) del D.Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (cfr. Cass. n. 29275 del 25.6.2003 sezione III). La Corte, in motivazione, nell'enunciare tale principio, ha ulteriormente affermato che, ai fini dell'individuazione del momento consumativo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2003, n. 29275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29275 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Francesco Toriello Presidente
Dott. Amedeo Postiglione Consigliere
Dott. Alfredo Teresi "
Dott. Vincenzo Tardino "
Dott. Alfredo Maria Lombardi "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste;
avverso la sentenza in data 29.1.2002 del Tribunale di Trieste, con la quale è stata applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a:
BRAIUCA Mario, n. a Trieste il 15.8.1940;
la pena di mesi quattro, giorni dieci di reclusione ed Euro 740,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 2 del D.L. n. 463/83, convertito L. n. 638/83. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata sentenza il Tribunale di Trieste ha applicato al BRAIUCA la pena stabilita dallo accordo delle parti in relazione al reato di cui all'art. 2 del D.L. n. 463/83, convertito in L. n.638/83, per avere omesso di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il periodo dal marzo 1997 al gennaio 2000. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte territoriale, che la denuncia per violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Si deduce che il reato di cui alla contestazione ha natura di reato continuato, in quanto si consuma alla scadenza dei termine previsto per ciascun versamento e, pertanto, la pena irrogata all'imputato doveva essere aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., pur in assenza del riferimento alla predetta disposizione di legge nel capo di imputazione.
Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte la fattispecie criminosa di cui all'art. 2 del D.L. n. 463/93, convertito in L. n. 638/93, ha natura di reato omissivo istantaneo, che si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute (sez. III, 28.1.1991 n. 5315; 14.3.1992 n. 2697; 23.7.1994 n. 8327; sez. I 28.1.1998 n. 6850 ed altre). Pertanto, allorché sia stato omesso dal datore di lavoro il versamento delle ritenute dovute per più periodi, ciascun omesso versamento costituisce una autonoma fattispecie criminosa, eventualmente collegabile alle altre sotto il vincolo della continuazione.
Orbene, nel caso in esame, essendo stato contestato all'imputato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali scadenti mensilmente nell'arco temporale tra il marzo 1997 ed il gennaio 2000, come indicato in imputazione, doveva essere configurata a carico del BRAIUCA una pluralità di violazioni, che, come osservato, potevano essere unificate sotto il vincolo della continuazione, con la conseguente applicazione dell'aumento di pena previsto dall'art. 81 c.p. Alla luce di quanto rilevato, quindi, emerge che il fatto di cui alla contestazione non è stato configurato correttamente nel capo di imputazione, come dedotto dalla pubblica accusa ricorrente, mentre incombeva sul giudice di merito, in sede di applicazione dell'art. 444 c.p.p., controllare l'esattezza giuridica della contestazione.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trieste.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 LUGLIO 2003.