Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2016, n. 31952
CASS
Sentenza 20 settembre 2016

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Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia già stato notificato l'avviso di udienza, non ha effetto con riferimento a tale udienza, che può essere ritualmente celebrata, essendo il difensore rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio; ne consegue che l'assenza del difensore di fiducia all'udienza non comporta l'obbligo di nominarne uno d'ufficio al ricorrente, né costituisce condizione ostativa alla regolare celebrazione del processo di legittimità.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2016, n. 31952
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31952
Data del deposito : 20 settembre 2016

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