Sentenza 20 settembre 2016
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia già stato notificato l'avviso di udienza, non ha effetto con riferimento a tale udienza, che può essere ritualmente celebrata, essendo il difensore rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio; ne consegue che l'assenza del difensore di fiducia all'udienza non comporta l'obbligo di nominarne uno d'ufficio al ricorrente, né costituisce condizione ostativa alla regolare celebrazione del processo di legittimità.
Commentari • 3
- 1. Rifiuto dell'estradizione di stato UE, ne bis in idem? (Cass. 9068/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 marzo 2023
Non ha valenza ostativa ai fini del principio del ne bis in idem la una decisione di altro swtato membor UE (Ungheria) di non concedere l'estradizione del ricorrente. La procedura sull'estradizione non è infatti un procedimento sul merito delle accuse mosse all'estradando, avendo soltanto la finalità di consentire, attraverso la consegna della persona ricercata, allo Stato richiedente di realizzare la pretesa punitiva nei suoi confronti. Tale procedura ha infatti lo scopo di verificare se sussistono le condizioni - di norma previste dalle convenzioni o da accordi internazionali, per la cooperazione. Il principio del ne bis in idem presuppone invece l'esercizio della "azione penale" a …
Leggi di più… - 2. Quando, nel giudizio di cassazione, la rinuncia o la revoca al mandato non comporta l’obbligo di nominarne uno d’ufficioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 novembre 2020
Il fatto La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d'appello di Bologna che a sua volta aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di partecipazione all'associazione mafiosa. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. il condannato, a mezzo del difensore e procuratore speciale, con cui si chiedeva la correzione dell'errore materiale relativo alla costituzione della parte all'udienza perché non assistita da nessun difensore posto che il difensore di fiducia dell'imputato era deceduto in data …
Leggi di più… - 3. Rinuncia del mandato in cassazione (Cass. 50004/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2016, n. 31952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31952 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento