Sentenza 26 marzo 1998
Massime • 1
In materia di assegno bancario ogniqualvolta venga falsificata la firma di traenza, appartenga essa al titolare del conto o ad un terzo, il rapporto fra l'istituto di credito e il titolare del conto viene illecitamente strumentalizzato, sicché difetta in sostanza l'autorizzazione ad emettere l'assegno, con la conseguenza che si configura sia il reato di falso in titolo di credito, sia di emissione di assegno senza autorizzazione.
Commentario • 1
- 1. Il risarcimento del danno da morte del congiuntohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Il risarcimento del danno conseguente alla perdita della vita ("danno da morte" o "danno tanatologico"), nonchè la trasmissibilità del credito risarcitorio della vittima, rappresentano tematiche complesse e fortemente dibattute. C'è chi contesta la nozione stessa del danno cd tanatologico (Thanatos o ??????? = morte in greco), ritenendo non risarcibile, di per sé, la perdita della vita, ed unicamente ristorabile la lesione del bene salute; altri invece ritengono configurabile e risarcibile in via equitativa detto danno; vi è il problema di chi può chiedere il risarcimento, di durata della sofferenza prima del decesso per poter configurare il danno da morte, di sommare il danno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/1998, n. 5797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5797 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Badia Presidente del 26.3.98
1. Dott. G. Sica Consigliere SENTENZA
2. " A. Amato " N. 638
3. " A. Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. " S. Occhionero " N. 4907/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IA OR n. Empoli 27.2.69 avverso la sentenza 30.9.97 corte app. Firenze Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. F. Uccella che ha concluso per il rigetto
Motivi della decisione
IA OR ricorre avverso la sentenza con la quale la corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia del pretore di Empoli, che lo ha condannato per ricettazione di titolo di credito, falso in certificato (patente di guida) ed emissione di assegno senza autorizzazione del trattario.
Ricorre in ordine a tale ultima imputazione il difensore, secondo il quale, essendo stata falsificata la firma di traenza di persona diversa da quella titolare del conto corrente, non si configura il delitto in questione.
Il ricorso è infondato.
La sentenza richiamata dal ricorrente (cass. sez. V, 27.5.93, n. 598, Civale) concerne la diversa ipotesi in cui oggetto della falsificazione è la firma del titolare del conto corrente, risolta dalla giurisprudenza nel senso che vada ravvisato il delitto di cui agli Art. 485 e 491 C.P., poiché l'agente, ricorrendo alla falsificazione, si avvale del rapporto che lega il titolare del conto all'istituto trattario (v. anche sez. V, 17.I.96 n. 1258, De Medio). Per l'ipotesi che ne occupa (il IA ha sottoscritto i titoli con la firma di BA MA, non di RI IA, titolare del conto) due orientamenti si contrappongono. Il primo ritiene che restino in tale caso integrati entrambi i reati, poiché l'autore non si avvale del rapporto di conto corrente, bensì solo del modulo per assegno, utilizzato quale mezzo materiale per la più agevole attuazione dell'illecito (sez. V, 18.I.96 n. 2767, Strenta). Ad avviso di sez. V, 7.8.97, Cicchitelli, per conto, anche quando il sottoscrittore appone la firma di un terzo si avvale comunque del rapporto intercorrente fra il titolare del conto e l'istituto di credito e, quindi, dell'autorizzazione, sicché si configura il reato di falso e non quello di cui all'art. 1 l. n. 386/90. Nessuna delle due opzioni interpretative appare convincente. Ogniqualvolta venga falsificata la firma di traenza, appartenga essa al titolare del conto o ad un terzo, il rapporto fra l'istituto di credito e il titolare del conto viene illecitamente strumentalizzato, sicché difetta in sostanza l'autorizzazione ad emettere l'assegno, con la conseguenza che si profilano gli estremi di entrambi i reati, vale a dire il falso in titolo di credito e l'emissione di assegno senza autorizzazione. Tale soluzione, non diversa da quella adottata dal primo dei due indirizzi, se ne discosta nella misura in cui quello sembra tacitamente coonestare l'affermazione secondo cui risponde solo del delitto di cui agli art. 485-491 c.p. colui che emette un assegno contraffacendo la firma del titolare del conto corrente (v. sent. Civale e De Medio).
Il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge.
PTM
Rigetta il ricorso proposto avverso l'impugnata sentenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 26 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 1998