Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 1
La circostanza che dal verbale di udienza risulti l'avvenuto deposito del ricorso in appello notificato non impedisce al giudice di verificare, al momento della decisione, se la circostanza sia in effetti corrispondente alla realtà, e di trarne le debite conseguenze in ordine alla sorte del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7703 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
- ricorrente -
contro
SC TR
- intimato -
avverso la sentenza n. 23132, decisa il giorno 1 marzo 2000 e pubblicata il giorno 14 luglio 2000, resa dal Tribunale di Roma nel procedimento n. 42308/94 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 marzo 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1 giugno 1994 il Ministero dell'interno proponeva appello avverso sentenza del Pretore di Frosinone in funzione di Giudice del Lavoro in data 18 giugno 1993, con la quale erano state riconosciute in favore di SC RO somme maggiori rispetto a quelle percepite nel periodo 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987 a titolo di indennità di accompagnamento. Con sentenza n. 23132 in data 1 marzo - 14 luglio 2000, il Tribunale di Roma dichiarava improcedibile il gravame per mancata notifica. Osservava al riguardo che l'appellante non aveva notificato l'appello nel rispetto dei termini fissati dalla legge e solo in data 19 gennaio 1999 aveva d'iniziativa notificato detto atto, unitamente al decreto di fissazione di udienza ed ai verbali delle udienze già tenute.
Disattendeva, svolgendo al riguardo argomentazioni di cui si dirà oltre, l'insegnamento delle Sezioni Unite circa la rinnovazione della notifica dell'atto di appello, a suo avviso inapplicabile al caso di notifica del tutto omessa.
Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per Cassazione il Ministero dell'Interno, con atto notificato in data 30 gennaio 2001, sulla base di due motivi.
SC RO è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denuncia, con implicito riferimento ai numeri 3 e 4 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 2700 cc e 126 cpc. Si osserva che nel verbale di udienza 21 giugno
1996 si da atto che "è comparso l'Avvocato dello stato il quale deposita copia dell'appello" notificato e ciò varrebbe a dimostrare che la notifica in realtà vi è stata. La censura non appare fondata.
Invero il fatto che dal verbale di udienza risulti l'avvenuto deposito del ricorso in appello notificato non impedisce al giudice di verificare, al momento della decisione, se la circostanza risulti corrispondente alla realtà e trame le debite conseguenze circa la sorte del processo.
Col secondo mezzo si denuncia, sempre con implicito riferimento ai numeri 3 e 4 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione degli articoli 156, 160, 291, 415, 435 cpc;
si osserva che in caso di mancata notifica il giudice di appello deve disporre la rinnovazione dell'atto e, se ciò è avvenuto spontaneamente, procedere nel giudizio.
La censura appare fondata.
Invero "nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il deposito del ricorso, nei termini previsti dalla legge, nella cancelleria del giudice "ad quem"; tale deposito impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che qualsiasi eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare il ricorso, unitamente al decreto presidenziale di fissazione della nuova udienza" (Cass. civ., sez. un., 25 ottobre 1996, n. 9331, conf.
Cass. sez. un., 29 luglio 1996 n. 6841). Non vi sono ragioni per porre in discussione tale orientamento, cui più volte questa Sezione Lavoro si è uniformata, atteso che le argomentazioni svolte nell'impugnata sentenza attengono alla distinzione tra notifica nulla e notifica inesistente e non tengono conto del particolare regime dell'atto introduttivo del processo nel rito lavoro.
Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice in grado di appello, che si individua come in dispositivo, per la regolarizzazione del contraddittorio nei termini indicati nelle sentenze sopra richiamate e quindi per la pronunzia sull'appello avverso la sentenza di primo grado. Lo stesso Giudice deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2003