Sentenza 23 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/05/2001, n. 7021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7021 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
702 1 / PUBBLICA ITALIANA E IN NOME EL POPOLOZTA A N I O R I Z 6 A . 8 A T 9 N L ATE SUPI MA I CASSAZIONE R 1 U - / T B 4 S Oggetto B I I / 6 . R G TRIBUTI IVA 2 L E T . L R R SEZIONE TRIBUTARIA PRO RATA . A P . . A B OPERAZIONI D A D L T E E A 1 STRUMENTALI D T I 'dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 3 I R N 1 S E E . N S E T E S - Presidente R.G.N. 4542/99 A I Dott. Vincenzo CARBONE - A M Consigliere - Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Cron.16168 Dott. Eugenio AMARI Re. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Ud.28/02/01 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOCCIONI PASQUALE, giusta mandato in calce;
be 4, presso lo studio dell'avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO, che la difende unitamente all'avvocato RUSSO - ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato - avverso la sentenza n. 74/97 della Commissione 2001 tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 384 27/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato RUSSO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. La Bravo srl, rappresentata e difesa come in atti, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, acco- gliendo l'appello dell'Ufficio IVA di Prato, ha ritenu- to legittimo l'avviso di rettifica iva, relativo all'anno 1990, impugnato dalla ricorrente.
1.2. In fatto, l'Ufficio ha proceduto alla rettifi- ca ritenendo, tra l'altro, che la società avesse inde- bitamente escluso dal calcolo del pro rata di cui all'art. 19, terzo comma, DPR 633/72, una operazione esente, consistente nell'addebito di interessi maturati su un finanziamento concesso ad una società partecipa- ta. La società ha impugnato l'atto eccependo che l'oggetto principale e proprio della società era costi- 2 tuito da attività immobiliari e che l'assunzione di partecipazioni in altre società, al pari dei finanzia- menti alle stesse, avesse valore meramente accessorio. Conseguentemente, queste ultime attività non dovevano essere considerate ai fini del calcolo della percentua- le di indetraibilità dell'iva, così come dispone l'ultimo comma dell'art. 19 citato. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente, sposando la tesi del ca- rattere strumentale ed accessorio del finanziamento in contestazione. I giudici di appello, invece, aditi dall'Ufficio, hanno ritenuto la non occasionalità della attività di finanziamento, in quanto espressamente prevista dallo statuto della società ricorrente.
1.3. A sostegno del ricorso, la società deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 19, ultimo comma, DPR 633/72, anche sotto il profilo del vizio di motivazione. Il Ministero intimato non si è costituito in giudi- zio.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
2.2. Occorre premettere, in linea di principio, che a) appartiene esclusivamente alla competenza 3 funzionale del giudice di merito accertare la natura accessoria o principale delle operazioni esenti e il giudice di legittimità può esercitare il proprio sinda- cato soltanto sulla correttezza della motivazione;
b) l'onere di provare l'eventuale natura ac- cessoria delle operazioni esenti, alla quale è collega- to il "beneficio" della esclusione dal calcolo del pro rata incombe sul contribuente;
alla amministrazione fi- nanziaria incombe. soltanto l'onere di provare la pre- senza di operazioni esenti, in ragione delle quali si affievolisce il diritto alle detrazioni da parte del contribuente.
2.3. Nella specie, la società ricorrente non conte- sta di aver realizzato l'operazione esente, in forza della quale l'Ufficio ha ridotto la percentuale di de- traibilità dell'iva. Eccepisce, però, che si sarebbe trattato di una operazione accessoria, come tale esclu- sa dal calcolo del pro rata. Il giudice a quo ha motivato la propria decisione rilevando che lo statuto della società prevede espres- samente il compimento di attività finanziarie che, quindi, rientrerebbero tra le attività proprie dell'impresa. Il ragionamento appare corretto, in as- senza di elementi di segno contrario. La società ricorrente eccepisce che non basta il fatto che una attività sia prevista nello statuto della società per escludere che l'attività stessa possa avere carattere accidentale o strumentale rispetto alla atti- vità principale. Tale assunto può essere anche condivi- SO, ma resta il fatto che, in punto di fatto, non ri- sulta che sia stata provata la natura accessoria della operazione in contestazione. La stessa società si duo- le, sotto il profilo del vizio di motivazione, che i giudici di appello avrebbero trascurato "la molteplici- tà delle risultanze fattuali" che "avrebbero consentito di accertare l'effettiva natura dell'operazione di fi- nanziamento e verificarne il suo carattere strumentale e comunque occasionale e residuale” (p.6). La censura, però, appare generica, perché non è seguita dalla spe- cifica indicazione degli elementi offerti in prova e asseritamente ignorati dai giudici di merito. Anche il riferimento ai criteri di valutazione uti- lizzati dalla Commissione di primo grado (rapporto per- centuale tra le operazioni, caratterizzazione della so- cietà e ragioni economiche della operazione) che i giu- dici di appello avrebbero ignorato, non è specificamen- te articolato e non consente al Collegio una autonoma valutazione della rilevanza delle pretese omissioni. E' noto, infatti, che il ricorrente per cassazione il quale deduca l'omessa o insufficiente motivazione della S sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell'autosufficienza del ri- corso per cassazione il controllo deve essere consenti- to alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative" (Cass. N. 4754/1999, 5945/1999, 802/1999, 6863/95).
2.3. Conseguentemente, il ricorso deve essere re- spinto. Nulla è dovuto per spese, non essendosi costi- tuito il Ministero intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso della società contri- buente. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Antonio Merone) (dr. Vincenzo Carbone) S CORTE N O I T IL CANCELLIERE C1 AM NO LD Ques DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 MAG. 2001. Oggi I CANCELLIERE C1 LD AN