Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2002, n. 4640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4640 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POLO TALI4 64 0/0 2 LA CORTE SUPRE A D CASSAZION Oggetto Debiti già facenti capo alle SEZIONE TERZA CIVILE soppresse U.S.L. Legittimazione passiva. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20268/99 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Cron.10644 - Consigliere Dott. Italo PURCARO Rep. 1080 - Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere Ud. 21/12/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL-SOLE 24 ORE.. dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € 1.55 AZIENDA U.S.L. 7 di SIENA, in persona del Direttore IL CANCELLIERE Generale dott. Andrea Des Dorides, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 44, presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato GIULIO CARLO SCHETTINI, difesa dall'avvocato FRANCESCO MORACA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LABORATORIO ORTOPEDICO SENESE DI BINDI s.n.c. di BI G. & C. intimato 2001 avverso la sentenza n. 1178/98 della Corte d'Appello 2223 1 di FIRENZE, sezione Seconda Civile emessa il 30/6/98, depositata il 26/10/98;rg.1731/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso accoglimento del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per ingiunzione depositato il 10.7.95 diretto al Presidente del Tribunale di Siena, il Laboratorio Ortopedico Senese s.n.c. di BI G. e C., esponeva di avere fornito alla USL 30 di Siena presidi ortopedici per la complessiva somma di lire 71.542.973; che a seguito della Legge regionale 29.6.94 n. 49 le precedenti UU.SS.LL. si dovevano intendere estinte e ad esse erano subentrate le nuove UU.SS.LL.; che pertanto alla USL 30 era subentrata la Azienda USL 7; e chiedeva che fosse ingiunto a quest' ultima il pagamento in suo favore della suindicata somma di lire 71.542.973, oltre ad interessi legali dal 90° giorno successivo all'emissione di ogni fattura. Con decreto emesso e depositato il 17.7.1995 il Presidente del Tribunale adito accoglieva il ricorso. Avverso tale decreto proponeva ritualmente apposizione l'Azienda USL 7 di Siena, assumendo di non avere mai intrattenuto rapporti commerciali col LOS, e che il dedotto credito si era formato nei confronti della USL 30 di Siena. Chiedeva così che fosse dichiarata inammissibile l'azione proposta dal LOS per essere essa ingiunta priva di legittimazione passiva, e che di conseguenza il decreto ingiuntivo fosse dichiarato illegittimo. Resisteva in giudizio il LOS il quale chiedeva il rigetto dalla proposta opposizione e proponeva domanda riconvenzionale affinché gli interessi fossero liquidati nella misura del 15% all'anno a titolo risarcitorio e comunque nelle misura del 5% superiore a quelli legali. Con sentenza 3.6.97 il Tribunale adito rigettava l'opposizione, accogliendo la domanda riconvenzionale nei limiti di cui in parte motiva. 3 Avverso tale sentenza proponeva appello l'Azienda USL 7 di Siena, chiedendo che in riforma dell'impugnata sentenza il decreto ingiuntivo fosse dichiarato illegittimo per carenza di legittimazione passiva dell' Azienda USL 7 di Siena. Si costituiva il LOS in primo luogo osservando tra l'altro che nel frattempo l'appellante aveva provveduto al pagamento della somma capitale ingiunta, talché la controversia rimaneva limitata agli interessi ed alle spese di lite;
e che le argomentazioni del Tribunale di Siena erano pienamente condivisibili;
chiedeva così il rigetto della proposta impugnazione. Con sentenza depositata il 26.10.1998 la Corte d'Appello di Firenze rigettava la proposta impugnazione dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del grado. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Azienda U.S.L. 7 di Siena. Il Laboratorio Ortopedico Senese s.n.c. di BI G & C. (al quale il ricorso è stato ritualmente notificato) non ha svolto attività difensiva. L'Azienda U.S.L. 7 di Siena ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Azienda U.S.L. 7 di Siena, con l'unico motivo di ricorso denuncia “Nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare della normativa che ha provveduto al riordino del Servizio Sanitario Nazionale (motivo a norma dell'art. 360 n°. 3 Cod. Proc. Civ.)", ribadendo tra l'altro che il credito non era maturato nei sui confronti e citando numerosa giurisprudenza in materia. . Il motivo è fondato. 4 Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, a norma dell'art. 6 legge n. 724 del 1994 (prevedente che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle neo costituite aziende unita' sanitarie locali i debiti gia' facenti capo alle soppresse unita' sanitarie locali), si e' realizzata una successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori gia' di pertinenza delle USL, attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettivita' dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neo costituite AUSL, che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione (v. tra le altre Cass. SEZ. U. n. 1237 del 30/11/2000; Cass. n. 12198 del 2/10/2001; Cass. n. 9793 del 19/07/2001). La tesi del Giudice di secondo grado secondo la quale la legittimazione spetterebbe alla A.U.S.L. n. 7 di Siena, deve quindi ritenersi giuridicamente errata. L'impugnata sentenza va quindi cassata;
e la causa va rinviata (non apparendo possibile la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c.) ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. A detto Giudice di rinvio va anche rimessa la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Così deciso a Roma il 21.12.2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE - Gaan Fiducia Alter. Then 1 Depositata in Cancelleria oggi, li 2.4.97 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 109T 1 9.11 Gina Casoli Gina Casol 2066 5 456T TOT.14977 AGENZIA ENTRATE ROMA A Registrato in 14 6/11 2002. Strie 4 ain26077 MARATE 149.77 (euro CENTOQUARD VE/77) p. Il Dirigents (Dott.ssa Mana SIPPO) Il Responsabile pet i t Giudiziari 14. (Dr. M/RADZICHN) ill 8822 G E T PELLE A R T S