Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2013, n. 5577
CASS
Sentenza 26 settembre 2013

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La minaccia cosiddetta condizionata non è punibile se il soggetto agisce al solo scopo di prevenire un'azione illecita del soggetto passivo rappresentandogli quale reazione deriverebbe dalla prosecuzione del suo comportamento e, quindi, non con l'intento di limitare la libertà morale del medesimo. (In motivazione, la Corte ha precisato che i presupposti di tale fattispecie sono costituiti da una condotta illecita del soggetto passivo e da un rapporto di proporzione fra questa e la reazione prospettata, che deve essere strettamente funzionale alla dissuasione della controparte dal proprio atteggiamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2013, n. 5577
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5577
    Data del deposito : 26 settembre 2013

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