Sentenza 26 settembre 2013
Massime • 1
La minaccia cosiddetta condizionata non è punibile se il soggetto agisce al solo scopo di prevenire un'azione illecita del soggetto passivo rappresentandogli quale reazione deriverebbe dalla prosecuzione del suo comportamento e, quindi, non con l'intento di limitare la libertà morale del medesimo. (In motivazione, la Corte ha precisato che i presupposti di tale fattispecie sono costituiti da una condotta illecita del soggetto passivo e da un rapporto di proporzione fra questa e la reazione prospettata, che deve essere strettamente funzionale alla dissuasione della controparte dal proprio atteggiamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2013, n. 5577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5577 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 26/09/2013
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 2348
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 1852/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE NO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 25/05/2012 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ZAZA Carlo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di pace di Ali Terme del 12/07/2011, con la quale AS NO era ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 612 c.p., commesso in Roccalumera il 16/06/2008 in danno di ST SA rivolgendogli l'espressione "se continui ancora e mi fai chiamare da qualcuno ti tolgo il cazzo e te lo infilo in bocca", e condannato alla pena di Euro 40 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
L'imputato ricorre sull'affermazione di responsabilità e deduce mancanza di motivazione in ordine all'ammissione della persona offesa di essersi recato più volte dal AS per recuperare una somma prestata al nipote Di LL FI, da ultimo dicendogli di ritenerlo obbligato nei suoi confronti in quanto prestanome del Di LL, solo per esercitare una pressione su quest'ultimo, circostanza che legittimava la reazione dell'imputato ed escludeva che la stessa avesse contenuto intimidatorio, in quanto espressa in forma condizionata alla prosecuzione di un comportamento vessatorio nei confronti dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La figura della minaccia condizionata non punibile, evocata dal ricorrente, ricorre allorché il soggetto attivo agisca non con l'intento di limitare la libertà morale della vittima, ma al solo scopo di prevenire un'azione illecita di quest'ultimo, rappresentandogli quale reazione deriverebbe dalla prosecuzione del suo comportamento (Sez. 5^, n. 3186 del 04/03/1997, Galatei, Rv. 207811; Sez. 5^, n. 29390 del 04/05/2007, Montarsi, Rv. 237436). Fra i presupposti di tale fattispecie vi sono dunque una condotta illecita del soggetto passivo e, quale requisito implicito ma evidente, un rapporto di proporzione fra quest'ultima e la reazione prospettata, che ne giustifichi la rappresentazione in quanto strettamente funzionale alla dissuasione della controparte dal proprio atteggiamento.
Orbene, nessuno di tali presupposti sussiste nella situazione della quale il ricorrente lamenta il mancato esame, per come lo stesso ricorso la descrive.
Nessun carattere di illiceità è in primo luogo ravvisabile nell'essersi il ST rivolto per il recupero del proprio credito al AS, nel momento in cui quest'ultimo, come si da atto nella sentenza impugnata senza che il punto sia oggetto di contestazione da parte del ricorrente, era giratario degli assegni con i quali era stato erogato il prestito in favore del Di LL;
nè l'insistente reiterazione di contatti con il AS a tale scopo vale di per sè a far assumere al comportamento del ST le pretese connotazioni illecite.
In secondo luogo, tale insistenza non giustifica comunque il ricorso, assolutamente sproporzionato, alla minaccia di gravi conseguenze fisiche quali quelle oggetto della condotta contestata, tale da poter essere astrattamente ricondotta alla più grave ipotesi della violenza privata tentata.
Il dedotto vizio di carenza motivazionale è pertanto insussistente in quanto riferito ad aspetti in concreto irrilevanti rispetto alla configurabilità del reato contestato. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014