CASS
Sentenza 30 novembre 2023
Sentenza 30 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 30/11/2023, n. 47842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47842 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 47842 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 08/11/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO ZZ NO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 30 settembre 2022 che ha confermato la condanna riportata in primo grado in data 10 febbraio 2022 in relazione al reato di cui all'art. 224 comma 10 n. 2)1. fa Il. Il ricorso, articolato in un unico motivo, denunzia la violazione dell'art. 23 bis del d.l. 137/2020, per avere la Corte territoriale trattato con rito cartolare il procedimento in esame, nonostante la parte avesse tempestivamente presentato richiesta di trattazione orale, ai sensi dei commi 1 e 4 della disposizione succitata. In data 23 ottobre 2023, il difensore di fiducia, avv. SIMONA CAMERLENGO, ha depositato memoria con la quale nell'insistere per l'accoglimento del ricorso, ha chiesto l'assegnazione dello stesso alla sezione Quinta al fine della declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione. Il ricorso è fondato. In effetti, in data 25 luglio 2022, l'avv. Camerlengo depositava all'indirizzo PEC depositoattipenali.ca.brescia@giustiziacert.it rituale richiesta di trattazione orale del procedimento di appello, in vista dell'udienza del 30 settembre del 2022. Ciononostante, il Procuratore generale depositava le sue conclusioni scritte, e la Corte di appello di Brescia celebrava il procedimento secondo il rito cartolare di cui al d.l. 137/2020. Ne deriva che la sentenza così pronunciata è affetta da nullità, in quanto, secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, "in tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione." (tra le molte, Sez. 5 -, n. 44646 del 14/10/2021, Rv. 282172 - 01). Tuttavia, l'ammissibilità del motivo di ricorso impone di verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il reato risulta estinto per intervenuta prescrizione. Essendo stato il reato commesso in data 3 aprile 2015, data del fallimento di "Trasporti e logistica COTRA group s.r.l." ed essendo il delitto di cui agli artt. 224 comma 10 n. 2) e 217 I. fall. punito con la reclusione inferiore nel massimo ad anni sei, in assenza di cause di sospensione della prescrizione ex art. 159 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni sette e mesi sei, e risulta quindi decorso in data 3 ottobre del 2022. 1 Il Consigliere stensore Il Presidente Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in data 8 novembre 2023 2_23
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 47842 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 08/11/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO ZZ NO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 30 settembre 2022 che ha confermato la condanna riportata in primo grado in data 10 febbraio 2022 in relazione al reato di cui all'art. 224 comma 10 n. 2)1. fa Il. Il ricorso, articolato in un unico motivo, denunzia la violazione dell'art. 23 bis del d.l. 137/2020, per avere la Corte territoriale trattato con rito cartolare il procedimento in esame, nonostante la parte avesse tempestivamente presentato richiesta di trattazione orale, ai sensi dei commi 1 e 4 della disposizione succitata. In data 23 ottobre 2023, il difensore di fiducia, avv. SIMONA CAMERLENGO, ha depositato memoria con la quale nell'insistere per l'accoglimento del ricorso, ha chiesto l'assegnazione dello stesso alla sezione Quinta al fine della declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione. Il ricorso è fondato. In effetti, in data 25 luglio 2022, l'avv. Camerlengo depositava all'indirizzo PEC depositoattipenali.ca.brescia@giustiziacert.it rituale richiesta di trattazione orale del procedimento di appello, in vista dell'udienza del 30 settembre del 2022. Ciononostante, il Procuratore generale depositava le sue conclusioni scritte, e la Corte di appello di Brescia celebrava il procedimento secondo il rito cartolare di cui al d.l. 137/2020. Ne deriva che la sentenza così pronunciata è affetta da nullità, in quanto, secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, "in tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione." (tra le molte, Sez. 5 -, n. 44646 del 14/10/2021, Rv. 282172 - 01). Tuttavia, l'ammissibilità del motivo di ricorso impone di verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il reato risulta estinto per intervenuta prescrizione. Essendo stato il reato commesso in data 3 aprile 2015, data del fallimento di "Trasporti e logistica COTRA group s.r.l." ed essendo il delitto di cui agli artt. 224 comma 10 n. 2) e 217 I. fall. punito con la reclusione inferiore nel massimo ad anni sei, in assenza di cause di sospensione della prescrizione ex art. 159 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni sette e mesi sei, e risulta quindi decorso in data 3 ottobre del 2022. 1 Il Consigliere stensore Il Presidente Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in data 8 novembre 2023 2_23