CASS
Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2024, n. 26139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26139 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RU EL, nato a [...] il [...] e ET RI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 18/07/2023 dalla Corte d'appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Ceniccola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto al capo sub al) dell'imputazione per RU e quanto al capo b) dell'imputazione per ET;
ascoltate le conclusioni formulate dal difensore di RI ET;
lette le note a firma del difensore di EL RU. Penale Sent. Sez. 5 Num. 26139 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con separati atti, i difensori di EL RU, avv. Danilo Della Rosa, e di RI ET, avv. Filippo Mansutti, ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Udine, ha dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione del delitto di bancarotta semplice documentale di cui al capo a2) della rubrica ascritto al RU e ha confermato nel resto la penale responsabilità degli imputati in ordine alle restanti imputazioni. 2. A EL RU è ascritto il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, aggravato ai sensi dell'art. 219 legge fall., perché, quale amministratore di fatto della fallita "Ton Arreda s.r.l.", con decorrenza dal 2 febbraio 2012 e fino alla dichiarazione di fallimento, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraeva o distruggeva i libri e le scritture contabili, così rendendo impossibile o estremamente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, omettendo di avanzare istanza di fallimento nonostante lo stato di decozione in cui la società di capitali versava. 3. A RI ET è contestato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, aggravato ex art. 219 legge fall., perché, quale socio accomandatario della fallita "Ton s.a.s. di ET RI", con decorrenza dal 24 maggio 2012 e fino alla dichiarazione di fallimento, omettendo i doveri connessi alla qualifica rivestita, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraeva o distruggeva i libri e le scritture contabili, così rendendo impossibile o estremamente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. 4. La difesa di EL RU articola otto motivi, tutti proposti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione. 4.1 Con il primo motivo lamenta che la corte d'appello ha riconosciuto all'imputato il ruolo di amministratore di fatto della società, senza considerare che in realtà lo stesso si interessava, in assenza dell'amministratore di diritto, degli acquisti e dei rapporti con i clienti, senza tuttavia assumere decisioni e iniziative di tipo gestionale. 4.2 Con il secondo motivo lamenta che la corte territoriale ha ravvisato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto ascrittogli, nonostante l'assenza di prove in merito alla sottrazione o distruzione dei libri e delle scritture contabili. 4.3 Con il terzo motivo lamenta che i giudici d'appello hanno ravvisato la condotta del delitto nella mancata consegna all'organo fallimentare della documentazione contabile, senza considerare che dal compendio istruttorio era risultato che la tenuta della contabilità rientrava nei compiti attribuiti ai dipendenti e che la stessa era consultabile attraverso il server dell'ufficio, in quanto redatta sia in forma cartacea, sia in formato informatico. 4.4 Con il quarto motivo censura la decisione in verifica nella parte in cui, tenuto conto dell'assenza di prova in merito alla volontà dell'imputato di impedire la consultazione dei 2 L) 4 documenti contabili, ha omesso di riqualificare il delitto ascritto all'imputato nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall. 4.5 Con il quinto motivo lamenta che la corte territoriale ha rigettato la richiesta di perizia volta ad accertare che la gestione della contabilità avveniva attraverso un software e mediante il caricamento della stessa sul server dell'ufficio, rinnovando la richiesta con l'odierno ricorso. 4.6 Con il sesto motivo, articolato in relazione al delitto di bancarotta semplice dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, lamenta che la corte territoriale ha ascritto all'imputato l'ingente debito della società, in realtà riferibile alla precedente gestione, in quanto risalente a epoca antecedente al 2012. 4.7 Con il settimo motivo lamenta che, nonostante la situazione debitoria fosse riferibile alla precedente gestione, i giudici d'appello hanno riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generche equivalenti all'aggravante contestata ex art. 219 legge fai!. che, invece, avrebbe dovuto essere esclusa o quantomeno parametrata in termini cli subvalenza. 4.8 Con l'ottavo motivo lamenta che, a seguito della dichiarazione di estinzione per prescrizione del delitto di bancarotta semplice, la corte territoriale ha omesso di rideterminare la pena inflitta all'imputato. 5. La difesa di RI ET articola quattro motivi, tutti proposti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione. 5.1 Con il primo motivo lamenta che la corte d'appello ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato, nonostante: questi, rivestendo solo formalmente il ruolo di amministratore di diritto della fallita "Ton s.a.s. di ET RI", non avesse mai fatto accesso negli uffici, concessi in locazione alla neoistituita "Ton arreda s.r.l."; il curatore non si fosse attivato a recuperare la documentazione contabile accedendo al server dell'ufficio; non fosse stata ammessa la perizia richiesta, volta a recuperare la documentazione stessa. 5.2 Con il secondo motivo censura la decisione della corte d'appello che ha ravvisato il dolo specifico del delitto, senza considerare che l'imputato, mera "testa di legno", fosse sconosciuto ai dipendenti ed estraneo alla gestione e alle dinamiche aziendali, sicché la vicenda ascritta avrebbe dovuto essere inquadrata, al più, nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall., peraltro prescritta. 5.3 Con il terzo motivo lamenta che i giudici d'appello non hanno applicato l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante l'imputato non avesse alcun potere di controllo e di gestione dell'azienda e, dunque, sebbene la responsabilità dello stesso fosse di grado minimo e, comunque, non idonea a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma. 5.4 Con il quarto motivo censura la violazione dell'art. 545-bis cod. pen. per omesso avviso all'imputato della possibilità di richiedere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Quanto alla posizione di EL RU, fondato è il primo motivo che determina l'assorbimento delle ulteriori doglianze. 2. La ricostruzione del profilo di amministratore di fatto deve condursi, in ambito penalistico, alla stregua di specifici indicatori, individuati rapportandosi non soltanto alle qualifiche formali rivestite in ambito societario ovvero alla mera rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, P.v. 277540; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497), ma anche alle concrete attività dispiegate in riferimento alla società, riconducibili a indici sintomatici, quali la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, l'identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi, l'intervento nella scelta delle strategie societarie, la cui declinazione presuppone la valutazione dell'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, non necessariamente riconducibili all'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, quanto, piuttosto, a una apprezzabile attività di gestione. La prova della posizione di amministratore di fatto, pertanto, esige l'accertamento di elementi che evidenzino l'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale - rapporti con i dipendenti, i clienti o i fornitori - e, dunque, in ogni settore gestionale della società, sia esso produttivo, amministrativo, aziendale, contrattuale o disciplinare. 2.1 Nella sentenza in verifica, la corte territoriale ha individuato, quali indicatori dell'effettiva riconducibilità a EL UN dei poteri gestori della fallita, le sole dichiarazioni rese da quanti riferivano che a prendere decisioni era l'imputato, indipendentemente dalla volontà dell'amministratore di diritto. Sono queste argomentazioni che non soddisfano l'impianto motivazionale sia perché prive di approfondite indicazioni in merito agli elementi di fatto sulla base dei quali è stata riconosciuta all'imputato la veste di gestore di fatto dell'ente, sia perché non rispondenti alle sollecitazioni contenute nel motivo di ricorso. Nell'iter logico della sentenza non risulta affatto approfondito il vaglio e la ricerca di elementi di appoggio che consentano di comprendere perché sia stata attribuita a RU il ruolo di amministratore di fatto. 2.2 Spetta al giudice d'appello esplicitare le ragioni dell'asserito ruolo di amministratore di fatto dell'imputato facendo spazio a una motivazione che si basi su elementi fattuali, idonei e sufficienti a sostenere, anche in chiave indiretta, l'assunto accusatorio. 3. Fondato è anche il primo motivo formulato nell'interesse di RI ET, che determina l'assorbimento delle ulteriori censure. 3.1 L'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta "testa di legno"), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere 4 e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione dell'effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754). 3.2 Nella sentenza in verifica, la corte territoriale non ha rappresentato alcun elemento sintomatico della consapevolezza dell'imputato in merito allo stato della documentazione contabile, limitandosi ad affermare che lo stesso, nella qualità formalmente rivestita, disattendeva ai suoi compiti e doveri, lasciando all'amministratore di fatto il pieno controllo della documentazione stessa, senza assumere alcuna iniziativa a riguardo. 3.3 Anche stavolta, la corte d'appello ha omesso di dare indicazioni in merito agli elementi di fatto sulla base dei quali ritenere provata la conoscenza in capo al prestanome dello stato delle scritture, offrendo una motivazione carente in relazione alle sollecitazioni contenute nell'atto di appello. 3.4 La sentenza, dunque, deve essere annullata con rinvio per il nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste perché renda ragione dei motivi per i quali ha ritenuto il RU amministratore di fatto della fallita "Ton Arreda s.r.l." e dei motivo per i quali ha ritenuto la consapevolezza in capo a ET, amministratore di diritto della "Ton s.a.s. di ET RI", dello stato della documentazione contabile della fallita.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. e Così deciso il 09/04/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Ceniccola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto al capo sub al) dell'imputazione per RU e quanto al capo b) dell'imputazione per ET;
ascoltate le conclusioni formulate dal difensore di RI ET;
lette le note a firma del difensore di EL RU. Penale Sent. Sez. 5 Num. 26139 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con separati atti, i difensori di EL RU, avv. Danilo Della Rosa, e di RI ET, avv. Filippo Mansutti, ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Udine, ha dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione del delitto di bancarotta semplice documentale di cui al capo a2) della rubrica ascritto al RU e ha confermato nel resto la penale responsabilità degli imputati in ordine alle restanti imputazioni. 2. A EL RU è ascritto il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, aggravato ai sensi dell'art. 219 legge fall., perché, quale amministratore di fatto della fallita "Ton Arreda s.r.l.", con decorrenza dal 2 febbraio 2012 e fino alla dichiarazione di fallimento, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraeva o distruggeva i libri e le scritture contabili, così rendendo impossibile o estremamente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, omettendo di avanzare istanza di fallimento nonostante lo stato di decozione in cui la società di capitali versava. 3. A RI ET è contestato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, aggravato ex art. 219 legge fall., perché, quale socio accomandatario della fallita "Ton s.a.s. di ET RI", con decorrenza dal 24 maggio 2012 e fino alla dichiarazione di fallimento, omettendo i doveri connessi alla qualifica rivestita, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraeva o distruggeva i libri e le scritture contabili, così rendendo impossibile o estremamente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. 4. La difesa di EL RU articola otto motivi, tutti proposti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione. 4.1 Con il primo motivo lamenta che la corte d'appello ha riconosciuto all'imputato il ruolo di amministratore di fatto della società, senza considerare che in realtà lo stesso si interessava, in assenza dell'amministratore di diritto, degli acquisti e dei rapporti con i clienti, senza tuttavia assumere decisioni e iniziative di tipo gestionale. 4.2 Con il secondo motivo lamenta che la corte territoriale ha ravvisato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto ascrittogli, nonostante l'assenza di prove in merito alla sottrazione o distruzione dei libri e delle scritture contabili. 4.3 Con il terzo motivo lamenta che i giudici d'appello hanno ravvisato la condotta del delitto nella mancata consegna all'organo fallimentare della documentazione contabile, senza considerare che dal compendio istruttorio era risultato che la tenuta della contabilità rientrava nei compiti attribuiti ai dipendenti e che la stessa era consultabile attraverso il server dell'ufficio, in quanto redatta sia in forma cartacea, sia in formato informatico. 4.4 Con il quarto motivo censura la decisione in verifica nella parte in cui, tenuto conto dell'assenza di prova in merito alla volontà dell'imputato di impedire la consultazione dei 2 L) 4 documenti contabili, ha omesso di riqualificare il delitto ascritto all'imputato nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall. 4.5 Con il quinto motivo lamenta che la corte territoriale ha rigettato la richiesta di perizia volta ad accertare che la gestione della contabilità avveniva attraverso un software e mediante il caricamento della stessa sul server dell'ufficio, rinnovando la richiesta con l'odierno ricorso. 4.6 Con il sesto motivo, articolato in relazione al delitto di bancarotta semplice dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, lamenta che la corte territoriale ha ascritto all'imputato l'ingente debito della società, in realtà riferibile alla precedente gestione, in quanto risalente a epoca antecedente al 2012. 4.7 Con il settimo motivo lamenta che, nonostante la situazione debitoria fosse riferibile alla precedente gestione, i giudici d'appello hanno riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generche equivalenti all'aggravante contestata ex art. 219 legge fai!. che, invece, avrebbe dovuto essere esclusa o quantomeno parametrata in termini cli subvalenza. 4.8 Con l'ottavo motivo lamenta che, a seguito della dichiarazione di estinzione per prescrizione del delitto di bancarotta semplice, la corte territoriale ha omesso di rideterminare la pena inflitta all'imputato. 5. La difesa di RI ET articola quattro motivi, tutti proposti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione. 5.1 Con il primo motivo lamenta che la corte d'appello ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato, nonostante: questi, rivestendo solo formalmente il ruolo di amministratore di diritto della fallita "Ton s.a.s. di ET RI", non avesse mai fatto accesso negli uffici, concessi in locazione alla neoistituita "Ton arreda s.r.l."; il curatore non si fosse attivato a recuperare la documentazione contabile accedendo al server dell'ufficio; non fosse stata ammessa la perizia richiesta, volta a recuperare la documentazione stessa. 5.2 Con il secondo motivo censura la decisione della corte d'appello che ha ravvisato il dolo specifico del delitto, senza considerare che l'imputato, mera "testa di legno", fosse sconosciuto ai dipendenti ed estraneo alla gestione e alle dinamiche aziendali, sicché la vicenda ascritta avrebbe dovuto essere inquadrata, al più, nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall., peraltro prescritta. 5.3 Con il terzo motivo lamenta che i giudici d'appello non hanno applicato l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante l'imputato non avesse alcun potere di controllo e di gestione dell'azienda e, dunque, sebbene la responsabilità dello stesso fosse di grado minimo e, comunque, non idonea a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma. 5.4 Con il quarto motivo censura la violazione dell'art. 545-bis cod. pen. per omesso avviso all'imputato della possibilità di richiedere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Quanto alla posizione di EL RU, fondato è il primo motivo che determina l'assorbimento delle ulteriori doglianze. 2. La ricostruzione del profilo di amministratore di fatto deve condursi, in ambito penalistico, alla stregua di specifici indicatori, individuati rapportandosi non soltanto alle qualifiche formali rivestite in ambito societario ovvero alla mera rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, P.v. 277540; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497), ma anche alle concrete attività dispiegate in riferimento alla società, riconducibili a indici sintomatici, quali la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, l'identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi, l'intervento nella scelta delle strategie societarie, la cui declinazione presuppone la valutazione dell'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, non necessariamente riconducibili all'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, quanto, piuttosto, a una apprezzabile attività di gestione. La prova della posizione di amministratore di fatto, pertanto, esige l'accertamento di elementi che evidenzino l'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale - rapporti con i dipendenti, i clienti o i fornitori - e, dunque, in ogni settore gestionale della società, sia esso produttivo, amministrativo, aziendale, contrattuale o disciplinare. 2.1 Nella sentenza in verifica, la corte territoriale ha individuato, quali indicatori dell'effettiva riconducibilità a EL UN dei poteri gestori della fallita, le sole dichiarazioni rese da quanti riferivano che a prendere decisioni era l'imputato, indipendentemente dalla volontà dell'amministratore di diritto. Sono queste argomentazioni che non soddisfano l'impianto motivazionale sia perché prive di approfondite indicazioni in merito agli elementi di fatto sulla base dei quali è stata riconosciuta all'imputato la veste di gestore di fatto dell'ente, sia perché non rispondenti alle sollecitazioni contenute nel motivo di ricorso. Nell'iter logico della sentenza non risulta affatto approfondito il vaglio e la ricerca di elementi di appoggio che consentano di comprendere perché sia stata attribuita a RU il ruolo di amministratore di fatto. 2.2 Spetta al giudice d'appello esplicitare le ragioni dell'asserito ruolo di amministratore di fatto dell'imputato facendo spazio a una motivazione che si basi su elementi fattuali, idonei e sufficienti a sostenere, anche in chiave indiretta, l'assunto accusatorio. 3. Fondato è anche il primo motivo formulato nell'interesse di RI ET, che determina l'assorbimento delle ulteriori censure. 3.1 L'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta "testa di legno"), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere 4 e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione dell'effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754). 3.2 Nella sentenza in verifica, la corte territoriale non ha rappresentato alcun elemento sintomatico della consapevolezza dell'imputato in merito allo stato della documentazione contabile, limitandosi ad affermare che lo stesso, nella qualità formalmente rivestita, disattendeva ai suoi compiti e doveri, lasciando all'amministratore di fatto il pieno controllo della documentazione stessa, senza assumere alcuna iniziativa a riguardo. 3.3 Anche stavolta, la corte d'appello ha omesso di dare indicazioni in merito agli elementi di fatto sulla base dei quali ritenere provata la conoscenza in capo al prestanome dello stato delle scritture, offrendo una motivazione carente in relazione alle sollecitazioni contenute nell'atto di appello. 3.4 La sentenza, dunque, deve essere annullata con rinvio per il nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste perché renda ragione dei motivi per i quali ha ritenuto il RU amministratore di fatto della fallita "Ton Arreda s.r.l." e dei motivo per i quali ha ritenuto la consapevolezza in capo a ET, amministratore di diritto della "Ton s.a.s. di ET RI", dello stato della documentazione contabile della fallita.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. e Così deciso il 09/04/2024.