Sentenza 19 marzo 2015
Massime • 1
Gli atti interruttivi della prescrizione del reato sono idonei a conseguire lo scopo anche se nulli, in quanto rilevano per il loro valore oggettivo di espressione della persistenza dell'interesse punitivo da parte dello Stato.
Commentario • 1
- 1. Art. 160 - Interruzione del corso della prescrizionehttps://www.filodiritto.com/
[Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [c.p.p. 533] o dal decreto di condanna [c.p.p. 565] (1).] Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2015, n. 29081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29081 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 19/03/2015
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 661
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 51825/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli;
nei confronti di:
CR AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 17-10-2014 del Gip tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Romano Giulio che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli ricorre per cassazione impugnando la sentenza emessa in data 17 ottobre 2014 dal Gip presso il tribunale di Gela che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CR AR in ordine al reato previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b) perché estinto per prescrizione.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli articola un unico motivo di gravame, qui enunciato, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con esso il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 157 e 160 c.p..
Assume che il gip ha dichiarato l'estinzione del reato previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1 bis, senza considerare che, in presenza di atti interruttivi, il termine massimo di prescrizione del reato era pari a sette anni e sei mesi, con la conseguenza che l'ultimo atto interruttivo (in senso cronologico) è individuabile nel decreto penale di condanna emesso il 23 maggio 2008, posto che l'atto di citazione a giudizio emesso in data 9 febbraio 2010 dal medesimo giudice fu dichiarato nullo dal giudice del dibattimento, e atteso che la data di consumazione del reato è quella del 4 febbraio 2008 sicché il delitto contestato non poteva dichiararsi estinto per prescrizione.
3. L'imputato resiste con la produzione di note difensive con le quali evidenzia l'errore giuridico che inficia il ragionamento del ricorrente perché, individuato l'ultimo atto interruttivo del decreto penale di condanna emesso il 3 maggio 2008, anche il delitto contestato doveva essere dichiarato estinto per prescrizione sul rilievo che, sebbene il decreto penale di condanna costituisca certamente un atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione, dalla data di detto atto interruttivo, è comunque decorso il termine ordinario di prescrizione di anni sei senza che, dopo il primo atto interruttivo, ne sia intervenuto un altro che abbia fatto decorrere ex novo il termine ordinario di prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del procuratore Generale è infondato.
2. Dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza impugnata, si evince che il giudice per le indagini preliminari ha dichiarato estinto per prescrizione unicamente il reato contravvenzionale (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b).
Peraltro, quanto al delitto paesaggistico, sia il ragionamento del ricorrente che quello dell'imputato sono contraddetti in diritto dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha affermato, con orientamento al quale occorre dare continuità, che la citazione a giudizio (decreto di citazione, decreto che dispone il giudizio immediato, decreto di rinvio a giudizio) è un atto complesso a formazione progressiva, composto dall'editio actionis e dalla vocatio in ius. Pertanto il decreto che dispone, come nella specie, il giudizio immediato interrompe la prescrizione dal momento in cui è espressa la manifestazione di volontà punitiva dello Stato che si estrinseca nello stesso momento in cui l'atto è depositato nella Cancelleria (nel caso di specie depositato il 9 febbraio 2010) e da quel momento scaturisce l'effetto sostanziale di interruzione della prescrizione di cui all'art. 160 c.p.. Infatti, in tema di interruzione della prescrizione del reato, va riconosciuta anche agli atti processualmente nudi la capacità di conseguire lo scopo. Gli atti interruttivi della prescrizione, infatti, hanno valore oggettivo, in quanto denotano la persistenza nello Stato dell'interesse punitivo (Sez. 5, n. 1387 del 09/12/1998, dep. 02/02/1999, PM in proc Verzelletti B ed altri, Rv. 212435). Tuttavia, la declaratoria di prescrizione non ha investito il delitto paesaggistico ma esclusivamente il reato urbanistico con la conseguenza che il ricorso del pubblico ministero va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2015