Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2015, n. 29081
CASS
Sentenza 19 marzo 2015

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Massime1

Gli atti interruttivi della prescrizione del reato sono idonei a conseguire lo scopo anche se nulli, in quanto rilevano per il loro valore oggettivo di espressione della persistenza dell'interesse punitivo da parte dello Stato.

Commentario1

  • 1Art. 160 - Interruzione del corso della prescrizione
    https://www.filodiritto.com/

    [Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [c.p.p. 533] o dal decreto di condanna [c.p.p. 565] (1).] Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2015, n. 29081
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29081
Data del deposito : 19 marzo 2015

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