Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/01/2003, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 . O B N ) , E E 1 9 C 9 A 1 - P 1 I 1 - D R 1 T 2 E S I . REPUB0 04 14 / 0 3 C L G I E 9 D R 3 U I A E D G 6 E 4 E T . IN NOME DEL POPOLO IT...LIANO N N T E . T S T R E S A I ( LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CARBONE- Primo Presidente f.f. Dott. Vincenzo R.G.N. 1637/02 751 GENGHINI-Presidente di sezione Dott. Massimo Cron. Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Rep. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Ud.14/11/02 NAPOLETANO Consigliere Dott. Giandonato Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere - Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA ha pronunciato la seguente SE N TEN ZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 118, presso lo studio dell'Avvocato MICHELE GENTILONI rappresentato e difeso dall'avvocatoSILVERY, GIANCARLO CAMASSA, giusta delega a margine del ricorso;
2002 ricorrente - 1554
contro
-1- DI PU DD, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO VECCHIO, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO VITALE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente nonchè
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente - avverso la sentenza n. 177/01 del Giudice di pace di FRANCAVILLA FONTANA, depositata il 18/06/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
uditi gli Avvocati Giancarlo CAMASSA, Vincenzo VITALE, SICA, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del primo motivo, dichiarazione delle giurisdizioni del giudice ordinario. Trasmissione degli atti alla Prima sezione civile per l'ulteriore corso. -2- La Regione Puglia proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo in data 14 giugno 2000 emesso confronti dal Giudice di pace di nei suoi NA ed avente ad oggetto il LL pagamento in favore di DA Di ZI della somma di lire 1.405.000, quale saldo del contributo una tantum concesso, in base all'art. 2, secondo comma, del d.l. 6 dicembre 1990 n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1991 n. 31, in favore delle aziende olivicole e viticole del Mezzogiorno colpite dalla siccità nell'annata 1989/1989. A fondamento della opposizione la Regione Puglia eccepiva, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Chiedeva, inoltre, di essere garantita dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il quale, chiamato in causa, aderiva alla tesi secondo la quale il diritto alla erogazione del contributo in questione poteva essere riconosciuto solo nei limiti dei fondi disponibili. Con sentenza in data 18 giugno 2001 il Giudice di pace di LL NA rigettava l'opposizione, ritenendo, tra l'altro, che, non inessendo previsto alcun potere discrezionale ordine alla concessione del contributo per cui era causa, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, l'opposta vantava un diritto soggettivo alla integrale erogazione dello stesso, a nulla rilevando la mancanza di fondi da parte dell'ente tenuto a tale erogazione. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, la Regione Puglia. Resiste con controricorso DA Di ZI. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha depositato un "atto di costituzione". Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile, in quanto la Regione Puglia non ha depositato la delibera di autorizzazione alla lite. In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le : spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
ÉSENTE DA REGISTRAZANTE BOLLO La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1791, N.374 compensa le spese del giudizio di cassazione. (IST.NE GIUDICE DI PACE) Roma, 14 novembre 2002. Nifanle flat fr IL CANCELLIERE C1 Giovan n ista Depositata in Cancelleria oggi, 14 GEN. 2003 IL CANCELLEREAL Giovanni Giambattista