Sentenza 15 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/10/2003, n. 15419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15419 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
le 63466 OME DEL POPOLO ITALIANO É N O I ITALIANA Z A . 6 R I 8 N T R 9 S 1 I A / T G 4 R / E U P 6 LA SUPREMA DI CASSAZIONE L . R B L 2 I D A R L A . T E D B D SEZIONE QUINTA CIVILE A I E T S A T N I 1 R.G.N.2520/99154 1 9/03 E N 3 R dagli Ill.m M istrati: E S E 1 S C T E A A N Doct. Ugo M Dott.Stefano MONACI 31380 Cron. Consigliere Dott.Simonetta SOTGIU Rep. Dott. Guido Consigliere RAIMONDI Ud. 28/03/2003 DI BLASI Rel. Consigliere Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi MA IRPEF SENTENZA Ricorso per ILORL Cassazione sul ricorso proposto da: Notifica sentenza appello presso Ufficio AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro Territoriale Validità ai fini pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei decorrenza termine per impugnazione. Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
Ricorrente
CONTRO
S M R s.r.l., in persona dell'Amministratore e Liquidatore sig. CAMERA Primo, elettivamente domiciliata in Roma, P.zza Cola di Rienzo 69, presso lo ** Studio dell'Avv. Gabriele Amadio che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del . N 925 controricorso, Controricorrente avverso la sentenza n. 224 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Genova, Sez. 5, il 15-12-1997, depositata il 19-01-1998. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 28-03-2003 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito per la controricorrente l'Avv. Amadio;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Imposte Dirette di Genova notificava, in data 27-06-1998, al curatore del fallimento s.p.a. AL KI e Fondazioni, la cartella esattoriale n.1.838.767.100/82 con la quale veniva richiesto il pagamento dell'IRPEF e dell'ILOR, liquidate in esito alla presentazione della domanda di condono ex D.L. n. 429/1982, relativamente agli anni 1974, 1975 e 1976. La SMR s.r.
1. con sede in Tagliolo Monferrato, assuntrice fallimentare della società predetta, impugnava la cartella contestandone la legittimità, sia perché nel caso si era fatto ricorso all'iscrizione in ruolo straordinario ex art.11 DPR n. 602/1973, pur non sussistendone i presupposti, sia pure perché le somme 2 richieste erano superiori a quelle dovute. L'adita C.T.P. di Genova con decisione n. 68/07/96, confermata in appello dalla sentenza in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso ed ordinava il rimborso. Con ricorso notificato il 23-01-1999 ed affidato a tre mezzi, l'Amministrazione delle Finanze ha chiesto la cassazione della decisione di appello. Con controricorso notificato il 02-03-1999 1'Amministratore e liquidatore della SMR s.r.l. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività e da ne ha chiesto, comunque, il rigetto per infondatezza dei relativi motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Va pregiudizialmente esaminata la questione relativa alla rituale proposizione del ricorso di legittimità, tenuto conto che lo stesso risulta notificato il 23 Gennaio 1999, mentre l'impugnata sentenza emessa il 15/12/97, risulta pubblicata il 19/01/98, e notificata il 28/01/98. Il Collegio, ciò stante, ritiene tardiva l'impugnazione risultando proposta allorquando era interamente decorso il termine previsto dagli artt. 51 e 38 del D.L n. 546 del 1992 e dall'art. 325 comma II c.p.c. Ai sensi delle richiamate disposizioni, invero, il 3 ricorso va proposto entro il termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte. essendo stata la sentenza di appello, sulle Nel caso, istanze della contribuente, notificata utilmente (Sentenza Corte Costituzionale n. 525/2000 e Cass. 19/10/2001 n. 12790), all'Ufficio territoriale in data 28/01/98, deve ritenersi applicabile il termine breve di cui al comma II dell'art. 325 c.p.c, il quale veniva a scadenza il 29/03/98. Risultando invece il ricorso essere stato notificato il 23/01/99 10 stesso a ritenersi tardivo in quanto proposto dopo l'inutile decorso del prescritto termine decadenziale ed allorquando la sentenza era già passata in giudicato. L'impugnazione va, quindi, dichiarata inammissibile con effetti preclusivi per l'esame delle altre doglianze. Le spese seguono la soccombenza, vanno poste a carico ricorrente e si liquidano indell'Amministrazione complessivi Euro milletrecento/00, di cui Euro 1.200,00 per onorario ed Euro 100,00 per spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio in complessivi Euro 1300,00 di cui Euro 4 1200,00 per onorario ed Euro 100,00 per spese. Così deciso in Roma il 28-03-2003. Il Presidente Dott. Ugg RigAgo thiggs Il Consigliere Estensore Di Blasi Dott A M E R CANCELLIERE P U don Luigi Riitano S DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 OXT. 2003. oggi, IL CANCELLIERE C1 dott. Luigi Riitano 5 . 6 8 N 9 . 1 / B 4 / . 6 L 2 L . A R . . P B A . I A D T R L E E 1 3 D T 1 I A S . N N M E S I A 5