Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/03/2002, n. 3519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3519 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
ee 58708 NOME DEL POPOLO ITALIANO E N 6 O 8 I 9 1 Z / A 4 / R EPUBBLICA ITALIANA 6 T N 2 S I 5 L G R A . E N 3519 020NE R B E I E SAZIONE D R O I T Oggetto . T M A N T E SEZIONE TRIBUTARIA L Tributaria 1 S I 3 A * 2 O ' F K Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente R.G.N. 439/98 Consigliere Cron. 8375 Dott. Stefano MONACI Dott. Giuseppe FALCONE - Rel. Consigliere Rep . Consigliere Ud. 26/10/01 Dott. Salvatore DI PALMA Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S ENT ENZA N. 58708 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
DE MA DO, NC LO;
- intimati -
avversO la sentenza n. 2/97 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 2001 02/10/97; W 2118 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 26/10/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo De AR AT ha venduto a AN LO un immobile in data 22.12.1989 con la richiesta di applicazione dell'art. 12 l.n. 154/88. Successivamente, acquirente e venditore hanno presentato istanza di condono ai sensi dell'art. 53 1.n.413/91. L'ufficio ha rigettato la richiesta di condono sul presupposto che il valore finale era stato determinato ai sensi dell'art. 12 citato, per cui l'atto di compravendita non rientrava nella previsione del condono. I contribuenti hanno impugnato il provvedimento di diniego del condono. La Commissione di primo grado ha accolto i ricorsi con la decisione n. 103 del 27.10.1995, e tale decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale, che ha rigettato l'appello dell'ufficio. I contribuenti, inoltre, hanno impugnato l'avviso di liquidazione emesso dall'ufficio del Registro sulla base di quanto stabilito dall'Ute, richiesto dalle parti ex art. 12 citato. La Commissione di primo grado ha respinto i ricorsi dei contribuenti, mentre la Commissione Regionale ha dichiarato la nullità dell'avviso di liquidazione e il diritto dei contribuenti a pagare solo la somma dovuta a titolo di condono. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. I contribuenti non si sono costituiti in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 53 1.n.413/91, nonché contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 nn.3 e 5 c.p.c., sul presupposto che il condono previsto dall'art. 53 citato compete solo per i beni suscettibili di accertamento da parte degli uffici nonché nel caso in cui il contribuente AL abbia instaurato un contenzioso con l'Ute per l'attribuzione della rendita, così come Ga ffluen notificata in base alla procedura dell'art. 12 1.n.154/88, oppure quando è stato impugnato l'avviso di liquidazione in assenza della notifica di attribuzione della rendita. Ha, quindi, sostenuto che nella specie la rendita è stata notificata il 16.4.91 e che avverso tale provvedimento non è stato proposto tempestivo ricorso, per cui al 30.9.91 il rapporto tributario doveva intendersi definitivo. Ritiene la Corte che le doglianze formulate dal ricorrente sono fondate e meritano di essere accolte poiché nella specie mancano le condizioni per applicare il condono previsto dalla legge n. 413/91. E infatti, va evidenziato che la definizione agevolata di cui all'art. 53 1.n.413/91 si riferisce alle controversie pendenti in materia di imposta di registro ed Invim su beni suscettibili di valutazione e di accertamento da parte degli uffici impositori, nonchè alle controversie nelle quali si discuta della rendita catastale assegnata dall'Ute, nei casi in cui le parti hanno fatto istanza ai sensi dell'art. 12 1.154/88. In particolare, in questi ultimi casi, o il contribuente impugna immediatamente l'atto dell'Ute attributivo della rendita catastale (ex art. 2, comma 3, d.lgs. n.546/92), oppure impugna l'avviso di liquidazione per contestare l'entità della rendita, quando essa non è stata previamente notificata. Nella procedura di attribuzione della rendita catastale, i meccanismi sono abbastanza automatici, sicchè l'ufficio del registro può procedere ad elevare il valore del bene trasferito mediante il solo avviso di liquidazione, non essendo necessario un avviso di accertamento proprio in virtù della determinazione automatica voluta dalla legge (cfr. Cass. sent. n. 14245/00). In presenza di una richiesta di applicazione della disciplina dell'art. 12 citato, quando l'Ute assegna la rendita, l'ufficio del registro non fa altro che recepire tale indicazione e verificare che il valore che ne deriva è maggiore o minore rispetto a quello dichiarato dal contribuente, senza potere esercitare alcun Jo hn M potere discrezionale. Proprio per questo basta l'avviso di liquidazione e non è necessario un avviso di accertamento contenente la motivazione, tipica dell'esercizio di un potere discrezionale. Nella specie è emerso che la rendita è stata notificata il 16.4.1991 e che avverso tale provvedimento non è stato presentato tempestivo ricorso, per cui alla data del 30.9.1991 (prevista dalla legge n. 413/92) il rapporto tributario doveva ritenersi definitivo e non più contestabile nella parte in cui era stata attribuita la rendita. Né l'attribuzione della rendita poteva essere più contestata con l'impugnativa dell'avviso di liquidazione, posto che la determinazione di merito dell'Ute è stata previamente notificata al contribuente. In questo contesto, dunque, l'art. 53 1.n.413/92 non può trovare applicazione poiché non c'era controversia di valutazione o di accertamento pendente. Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessario procedere ad accertamenti di fatto, occorre decidere nel merito e rigettare le impugnazioni del contribuente. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta impugnazioni dei contribuenti. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 26.10.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. Giuseppe Faloone Dr. Giulio Graziadei IL CANCELLIERE C DEPOSITAT IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 11 MAR. 2002Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio