Sentenza 28 marzo 2014
Massime • 1
È viziata dalla nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma primo, lett.b), cod. proc. pen., l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiara l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità senza procedere a fissare l'udienza prevista dall'art. 186, comma nono bis, cod. strada, in quanto tale omissione incide sulla partecipazione del P.M. al procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2014, n. 20336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20336 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 28/03/2014
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere - N. 1002
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 41770/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCO;
nei confronti di:
OL LI N. IL 06/03/1973;
avverso l'ordinanza n. 242/2013 GIP TRIBUNALE di LECCO, del 26/08/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCHI GIACOMO;
lette le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 26/8/2013 adottata ai sensi degli artt. 667 c.p.p. e art. 186 C.d.S., comma 9 bis, dichiarava l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza oggetto di sentenza pronunciata nei confronti di OL LI per essere stato correttamente e compiutamente eseguito il lavoro di pubblica utilità applicato in sostituzione della pena edittale.
Il Giudice prendeva atto del parere negativo del P.M., secondo cui il lavoro di pubblica utilità era stato svolto per un periodo inferiore a quello indicato in sentenza (otto giorni anziché ventotto giorni);
osservava, tuttavia, che il lavoro di pubblica utilità deve essere computato in ore e non in giorni;
richiamava il disposto del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, in base al quale un giorno di un lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro;
riteneva, in definitiva, che le 56 ore di lavoro prestate integrassero la quantità di lavoro prescritta in sentenza.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, deducendo distinti motivi.
In un primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge per mancata fissazione dell'udienza camerale prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, precisando che il parere negativo espresso su richiesta del Giudice non equivaleva affatto a consenso alla rinunzia alla discussione in camera di consiglio.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis e del D.P.R. n. 274 del 2000, art. 54. Il P.M. non contesta il criterio di ragguaglio adottato dal Giudice:
piuttosto, rileva che avrebbero dovuto trovare applicazione anche il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, comma 3, che prevede un limite massimo settimanale di sei ore di lavoro di pubblica utilità, derogabile solo su richiesta del condannato, che nel caso di specie non era mai stata avanzata;
ne', come aveva ritenuto il Giudice, dal testo della sentenza di condanna si deduceva l'autorizzazione implicita dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità in un numero di giorni inferiori, poiché il provvedimento prevedeva soltanto un termine massimo di venti settimane per l'espletamento del lavoro.
L'Ufficio pubblico presso il quale OL aveva svolto il suo lavoro, peraltro, non aveva il potere di determinare autonomamente la durata della pena sostitutiva, decisione che spettava al giudice. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. L'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, prevede espressamente che il Giudice, in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, fissi una nuova udienza.
La mancata fissazione dell'udienza determina nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b), incidendo sulla partecipazione al procedimento del Pubblico Ministero. L'ordinanza deve, quindi, essere annullata con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Lecco che deciderà sulla questione dopo la celebrazione di apposita udienza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al G.I.P. del Tribunale di Lecco.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2014