Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2003, n. 3297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3297 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
0 32 97/0 3 IN NOME E POR JO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Appells Nisvifion. Tu ferment. fronterenation Effect: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 2071/02 Dott. Mario SPADONE Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA 6284/02 7618 -Rel. Consigliere GOLDONI Dott. Umberto - Cron. Consigliere Rep. 929 SCHERILLO Dott. Giovanna Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Ud.10/01/03 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GB VICO 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO SCOCCINI, che lo difende unitamente all'avvocato PAOLO BASTIANINI, giusta delega in atti;
- ricorrente лу
contro
DI AD;
- intimato For --- e sul 2° ricorso n° 01/02/6284/proposto da: DI AD, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 16, presso lo studio dell'avvocato2003 32 PIETRO FEDERICO, che lo difende unitamente -1- all'avvocato GIUSEPPE TILLI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
GI RO;
- intimato avverso la sentenza n. 597/01 del Tribunale di GROSSETO, depositata il 08/06/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito 1'Avvocato Enrico SCOCCINI, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso rigetto del ricorso principale e assorbimento del ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo AD DI, con atto di citazione del 11.5.95, premesso che era proprietario di un lotto di terreno edificabile in Castiglione della Pescaia, relativamente al quale era già stata presentata domanda di rilascio di concessione edilizia per ivi realizzare un edificio di civile abitazione, e che tale fondo risultava intercluso, citava SS GI, quale proprietario confinante, davanti al Pretore di Grosseto al fine di ottenere pronuncia di servitù coattiva di passaggio carrabile. Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale contestava, in via preliminare l'ammissibilità della domanda stante la insussistenza di un interesse ad agire in capo all'attore; in particolare, il convenuto osservava che la richiesta di ampliamento coattivo di una servitù di passaggio presupponeva che, al лу momento della domanda, l'uso edificatorio del fondo fosse consentito in base ad una concessione edilizia, non essendo sufficiente la mera astratta edificabilità in base agli strumenti urbanistici. In subordine, deduceva la impossibilità per il proprietario del fondo servente di concedere il passo carrabile stante la particolare morfologia del terreno interessato, tale da impedire il contemperamento del diritto del convenuto di chiusura del fondo servente ed il diritto dell'altra parte di ottenere la costituzione della servitù, chiedendo di conseguenza il rigetto della domanda o, in alternativa, di sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 46, terzo comma, DPR n.495/92. Il Pretore adito, con sentenza in data 17.4.98 accoglieva la domanda attrice ritenendo dimostrata la interclusione del fondo. Avverso tale sentenza ha proposto appello il soccombente, il quale, nel ribadire le eccezioni già sollevate in primo grado, ha ulteriormente osservato che nella scelta del percorso della servitù non si sarebbe tenuto conto delle esigenze concrete del proprietario del fondo servente, contestando altresì la eccessiva liquidazione delle spese in riferimento al valore della causa. Si costituiva la parte appellata, la quale eccepiva la inammissibilità dell'appello in quanto tardivo, posto che la prima notifica della sentenza sarebbe stata effettuata in data 18.9.98, presso la nuova sede del difensore domiciliatario. Nel merito, la parte contestava ogni motivo di impugnazione chiedendo il rigetto dell'appello. Con sentenza in data 5.4/8.6.2001, il Tribunale di Grosseto reietta ogni altra richiesta, compensava le spese sia del primo che del secondo grado del giudizio. Osservava il detto Tribunale che relativamente all'eccezione di tardività dell'appello, si riteneva che la notifica della sentenza effettuata in data му 18.9.1998 non potesse ritenersi regolare, in quanto non eseguita presso il domicilio eletto dalla controparte in sede di costituzione davanti al giudice di primo grado, per cui il termine aveva iniziato a decorrere solo a partire dalla notificazione successiva. L'eccezione di carenza di interesse ad agire risultava poi anch'essa infondata. Infatti, una volta dimostrata l'edificabilità del presunto fondo dominante, sulla base delle disposizioni urbanistiche vigenti, doveva ravvisarsi in capo al proprietario di esso l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento, previo accertamento della preclusione del fondo di sua proprietà, della sentenza costitutiva del diritto di servitù di passaggio carrabile. Infatti, la concretezza e la attualità dell'interesse di cui all'art. 100 cpc erano assicurate, in fattispecie del genere, dalla edificabilità stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della proposizione della domanda. 2 Rilevata la assenza di contestazione relativamente alla interclusione del fondo di proprietà DI, sussisteva il presupposto per la emanazione della sentenza costitutiva del diritto di servitù ai sensi dell'art. 1051 c.c., in quanto per accedere alla pubblica via dal fondo servente era necessario passare su quello contiguo di proprietà dell'appellante. Circa l'ubicazione della servitù di passaggio, il CTU ing. Girolamo Gambini, ha concluso che pur essendo realizzabile sia a nord sia a sud - risultava preferibile l'ubicazione dell'accesso carrabile sul lato nord per diversi motivi aventi connotazioni oggettive. A fronte di criteri oggettivi che deponevano per la ubicazione della servitù sul lato nord, parte appellante avrebbe dovuto evidenziare ragioni specifiche e meritevoli di tutela giuridica contrarie alla medesima soluzione, ma lo My stesso CTU aveva escluso gli inconvenienti lamentati. Relativamente alle spese di lite, riteneva il Tribunale che il tipo di controversia avrebbe dovuto condurre alla compensazione delle spese di lite. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione SS GI sulla base di quattro motivi;
resiste con controricorso AD DI che ha proposto ricorso incidentale in cui insiste sull'eccezione di inammissibilità dell'appello e svolge un ulteriore motivo;
questi ha anche presentato memoria. Motivi della decisione I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la stessa sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell'art.335 cpc. Per evidenti ragioni di carattere preliminare va esaminato per primo il motivo di carattere processuale contenuto nel ricorso incidentale. 3 Con detta censura si evidenzia che la sentenza di primo grado fu notificata al GI nello studio dell'avv. Paolo Bastianini ove il predetto aveva eletto domicilio;
il legale si era trasferito da via Roma 42/d a via del Duomo 3, in Grosseto e ciò in data 18.9.1998. L'atto di citazione in appello veniva notificato da parte del GI all'odierno resistente il 19.11.1998. È evidente che, ove la detta notifica possa essere considerata rituale, l'appello era da considerarsi tardivo. Ma di tale avviso non è stato il Tribunale di Grosseto, che si è limitato ad osservare che la notifica non poteva ritenersi “regolare" in quanto non eseguita presso il domicilio eletto dalla controparte in sede di costituzione. Tale avviso non può essere condiviso. му È stato ritenuto che (Cass. 13.11.2000, n.15698) qualora la parte nel conferire la procura elegga domicilio presso lo studio professionale del difensore, questi non ha l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio, in quanto l'elezione operata dalla parte ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del difensore, sicchè in questi casi è onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia stato modificato,. Tale concetto è stato ulteriormente ribadito (Cass.24.1.2000, n.743) affermandosi che qualora la parte, nel conferire la procura al proprio difensore, elegga domicilio presso lo studio professionale del medesimo, quest'ultimo non ha l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio essendo ciò previsto soltanto per il domicilio eletto - autonomamente -, mentre l'elezione operata dalla parte ha solo funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicchè, in tali casi, è onere del notificante il compimento di apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello di sua conoscenza sia stato mutato. Del resto, anche in precedenza, lo stesso avviso era stato chiarito, specificandosi che qualora la parte nel conferire la procura al proprio difensore elegga domicilio presso lo studio professionale del medesimo, il procuratore non ha l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio, essendo previsto tale onere soltanto per il domicilio eletto autonomamente, mentre l'elezione operata dalla parte ha solo funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicchè in questi casi è onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di му notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato (cfr. Cass. 26.6.1992, n. 7990). In base alle considerazioni che precedono, che sono assolutamente condivisibili, deve pertanto concludersi che la notifica della sentenza di primo grado effettuata presso il nuovo studio dell'avv, Bastianini era perfettamente rituale, sicchè da quella data decorreva il termine breve per la proposizione dell'appello, che pertanto, considerata la data, già precisata, è da considerarsi tardivo. L'accoglimento di tale motivo comporta l'assorbimento di tutto il ricorso principale nonché dell'ulteriore motivo di ricorso incidentale. L'impugnata sentenza va pertanto cassata senza rinvio. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti sia le spese del giudizio di appello sia quelle relative al presente procedimento per cassazione. 5
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale;
assorbito l'altro e il ricorso principale. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese del giudizio di appello e del procedimento per cassazione. Così deciso in Roma, il 10.1.2003 Il Presidente Il Consigliere estensore Правми Миллеровий IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna Day Sunt 6 MAR. 2003 Roma IL CANCELLIERECT 6