Sentenza 14 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2001, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2001 |
Testo completo
DIRITTI 203/ 01 /S.U. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Regan vogaloze SEZIONI UNITE CIVILI e out S3LF Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Primo Presidente R.G.N. 1359/00 Dott. Andrea VELA 14841 Presidente di sezione AMIRANTE Cron. Dott. Francesco - 2615 FINOCCHIARO-Presidente di sezione- Dott. Alfio Rep. - Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Ud. 09/02/01 CORTE SUPREMA DI CASSA N Consigliere VITTORIA Dott. Paolo UFFICIO COPIE Richiesta copia stud Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO IL SOLE 24 ORE dal Sig. Consigliere Dott. Ernesto LUPO per diritti I 14 MAG Dott. Michele VARRONE Consigliere IL CANCELLIER Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente LIRE 3000 SE NTENZA EL sul ricorso proposto da: U.C.I. UFFICIO CENTRALE ITALIANO SOC. CONS. A R.L., in CG512707 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO GENERALE GONZAGA 2, presso lo studio dell'avvocato LUDUVICO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PAZZAGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio PENCO, giusta delega in calce al all'avvocato FELICE dal Sig. CIABATTIM per diritti L. 3000 2001 ricorso;
11 19 LUG. 2001. - ricorrente IL CANCELLIERE 48 -1-
contro
UNICA ASSICURAZIONI UNIONE ITALIANA CENTRI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S.P.A., in persona del legale ASSICURATIVI Richiesta copla legate rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata dal Sig. PARAGUA 100073 per diritti L. in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio # 1 SEL 2001 IL CANCELLIERE SGOTTO, che lo dell'avvocato LIDIA CIABATTINI all'avvocato G. rappresenta e difende unitamente LIRE 2000 EL ST BENVENUTO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
BE145742 avverso la sentenza n. 363/99 della Corte d'Appello di AS036471 MILANO, depositata il 05/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
uditi gli avvocati Ludovico PAZZAGLIA, Lidia CIABRATTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo, accoglimento dei successivi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO atto di citazione notificato in data Con 13.9.1989 all'U.C.I., la Unica Ass.ni in 1.c.a. esponeva che aveva costituito in pegno, con contratto registrato il 20.11.1978, in favore della società convenuta, vari titoli (BTN, CCT, Opere Ints., Enel) a garanzia reale per l'inadempimento dell'obbligo di rimborsare le somme eventualmente anticipate dall'UCI a terzi a titolo di risarcimento dei danni provocati all'estero dai propri assicurati;
che i titoli, del valore nominale pari a L.263.600.000, venivano depositati presso il Banco di Roma, su un conto vincolato all'UCI; che il 4.8.1984, con Decreto del Ministero dell'Industria, essa attrice veniva posta in liquidazione coatta amministrativa;
che il 23.8.1984 il Banco, su mandato dell'UCI, aveva venduto i titoli. Ciò premesso, la Unica Ass.ni in 1.c.a. denunciava l'illegittimità della vendita dei titoli in quanto l'UCI si era soddisfatta di un credito non preventivamente ammessO al passivo, anche se munito di prelazione. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di illegittimità della vendita dei titoli e la condanna dell'UCI al pagamento della 3 somma di L.143.191.611, quale differenza fra il controvalore dei titoli (L.279.976.810) e l'importo già versato dalla convenuta all'attrice (L.136.785.199), oltre al pagamento dell'importo di tutte le cedole riscosse, oltre agli interessi legali dal 23 agosto 1984 al saldo oltre al svalutazionerisarcimento del maggior danno da monetaria, calcolato in misura del 10% annuo, pari al tasso medio applicato sui depositi della liquidazione coatta amministrativa”. Si costituiva in giudizio l'UCI che chiedeva il rigetto delle domande adducendo che il pegno in questione era irregolare e che pertanto, non era governato dall'art. 53 della legge fallimentare, ben potendo il creditore realizzare il pareggio contabile tra debito di restituzione e credito pregresso, sia prima che dopo l'apertura della procedura concorsuale, in quanto il bene oggetto della garanzia, essendo trasferito in proprietà del creditore, non è da considerarsi facente parte della massa fallimentare. Con sentenza del 28.1.1993, il Tribunale di Milano rigettava la domanda sul presupposto che il pegno oggetto della causa doveva essere qualificato irregolare, che l'art. 53 L.F. si applica anche al 4 dovendosi pegno irregolare, e che tuttavia, scadenza considerare quale data di dell'obbligazione risarcitoria il giorno in cui l'UCI aveva dato mandato di vendere i titoli, al momento della messa in liquidazione della società l'effetto compensativo si era già verificato e quindi il credito dell'UCI si era già estinto. Con sentenza n.363/99, la Corte d'Appello di Milano, premesso che l'unica statuizione non impugnata era quella relativa alla qualificazione irregolare, accoglieva del pegno in oggetto come l'appello di Unica e, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano, condannava l'UCI al pagamento in favore dell'appellante della somma di L.143.191.611, oltre a rivalutazione, comprensiva di interessi, nella misura del 10% a decorrere dal 18 aprile 1985 e, successivamente, oltre ai soli interessi al tasso legale. Riteneva, infatti, quel Giudice che la realizzazione del pegno fosse avvenuta nella specie in violazione dell'art. 53 L.F., applicabile anche al pegno irregolare, e senza la necessaria previa interversione del titolo di possesso dei titoli in di "1'causaquestione (da causa garanzia a solvendi"), da attuarsi con la richiesta di 5 rimborso all'impresa assicuratrice di cui agli artt. 6, 7 della Convenzione di pegno. E che neppure potesse operare la compensazione di cui all'art. 56 L.F. in difetto di un controllo giudiziale del credito vantato contro la massa. Contro questa sentenza l'U.C.I. ha proposto ricorso affidato a cinque mezzi di cassazione con i quali ha rispettivamente denunciato: (1) omissione sulla propria eccezione di di pronuncia dell'appello "per mancata inammissibilità fatto"; (2)esposizione dei precedenti di violazione degli artt. 1851, 2969 c.c. e 44 L.F., per erronea presupposizione della necessità di una "interversio possessionis" per la vendita dei beni pignorati in contraddizione con la pur riconosciuta natura "irregolare" del pegno in oggetto;
(3) erronea interpretazione dell'art. 53 L.F. in punto di applicabilità (a torto ritenuta) della pegno irregolare;
correlativa disciplina anche al (4-5) violazione dell'art. 56 L.F. in tema di compensazione fra crediti e debiti verso il fallito. La Unica Assicurazione si è costituita con controricorso. In accoglimento di istanza della resistente, la 6 causa è stata rimessa al Primo Presidente che ne ha quindi disposto l'assegnazione alle Sezioni Unite per la composizione del contrasto di giurisprudenza all'interno della Sezione prima civileinsorto sulla questione (sentenze nn.745 e 8164 del 1997) attinente alla centrale, investita dal ricorso, interpretazione dell'art. 53 L.F. con riguardo alla sua applicabilità, о meno, anche ai crediti assistiti da pegno irregolare. MOTIVI DELLA DECISIONE va1.- Per il suo carattere pregiudiziale, esaminata preliminarmente la doglianza in rito di - omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell'appello "per mancata esposizione dei precedenti di fatto" di cui al primo motivo della odierna impugnazione. La riferita censura va, comunque, disattesa, in applicazione del principio, che il Collegio condivide e ribadisce per cui nel giudizio di , appello, l'onere dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, di cui all'art. 342 c.p.c., è soddisfatto quando, pur mancando nell'atto di appello una parte narrativa di tali fatti, ad essi si sia fatto riferimento nella parte espositiva dei motivi dell'impugnazione, in modo da consentire al 7 giudice, attraverso l'esame degli atti del processo già ritualmente acquisiti (che si presumono noti) ai quali esso rinvia, di acquisire gli elementi cognizione deiindispensabili per una precisa termini della controversia e dello svolgimento del processo" (Cass. 1800/95; 4296/98, ex plur.). Dalla lettura della sentenza impugnata appare, infatti, evidente che la Corte di merito ha potuto ben prendere cognizione dei fatti posti а fondamento della domanda, avendoli ampiamente ripercorsi anche nella parte narrativa della sentenza medesima, oltre a tenerne conto per la delimitazione dell'oggetto della lite ai fini della statuizione decisoria. giurisprudenza sulla 2.- Il contrasto di investitaquestione centrale dal ricorso, in ragione del quale la causa è stata rimessa a queste Sezioni Unite è stato risolto in causa Globo Assic.ne spa C. U.C.I., decisa alla stessa odierna udienza con l'affermazione del principio per cui il creditore assistito da pegno irregolare non tenuto ad insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 53 L.F., per il soddisfacimento del suo credito, che, in caso di fallimento (equivalente ad inadempimento) del 8 debitore, si realizza per via di compensazione automatica di quel credito con l'obbligo del soggetto medesimo di restituire il tantumdem dei beni già trasferitigli in proprietà con la costituzione della garanzia. 2.1.- L'applicazione del principio così enunciato comporta l'accoglimento del terzo motivo del ricorso (che direttamente attiene alla esegesi dell'art. 53 cit.), nonché del precedente suo secondo mezzo, per quanto in esso correttamente si possessionis" censura la postulata "interversio dall'essere (come si pretende) che, lungi necessaria al fine della realizzazione del pegno irregolare, è viceversa con esso, giuridicamente e logicamente, incompatibile, in ragione del rilevato effetto traslativo, della proprietà delle cose date in pegno, dal costituente al creditore, nello schema effettivale di siffatta prelazione. 2.2.- Restano assorbite le residue (4a e 5a) censure in punto di violazione dell'art. 56 L.F.. 3.- La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, anche per i provvedimenti in ordine alle spese del giudizio di legittimità. 9
P.Q.M.
La Corte, а sezioni unite, rigetta il primo motivo del ricorso e ne accoglie il secondo e terzo con assorbimento di quelli residui;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Milano. In Roma, il 9 febbraio 2001. Il Relatore Il Presidente 60000 310000 # Collaboratore di Cancellerie D'allerie Depositato in Cancelleria Roma, lì 14 MAG. 2001 IL COLLABORATORE DI EL UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in usta od 4 30966 verste 310.000 al trecentodieci lia (lire p. Il Dirigent Area Servizi Dott.ssa Mat a D FILIPPO! VN Responsa SP A Giusizien BACCICHINI) E T A DES 10