Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - rel. Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UA EO, VA AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G PIERUI DA PALESTRINA, n. 19 presso l'avvocato FABIO NC FRANCO, rappresentati e difesi dall'avvocato ARNALDO STEFANELLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
AT ME VA EO e AR AR, in persona del Curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 92, presso l'avvocato PAOLO CANBSCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO PENNETTA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
VA ZO, VA IN VITTORIO AR CONCEPITA, VA SA AR, VA HE, VA AR CONCEPITA, LO VA IZ, VA NC, VA UI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 527/99 dalla Corta d'Appallo di LECCE, depositata il 27/10/99;
udita la relazione dalla causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2003 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona dal Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notarile del 31.12.1976 i coniugi CQ OR e AR RI, poi dichiarati falliti dal Tribunale di Brindisi con sentenza 25.1.1978, acquistarono due appartamenti al prezzo di L. 36.000.000, che il successivo 25 gennaio rivendettero allo stesso prezzo alla zia CQ DD.
Il curatore fallimentare procedette con azione di simulazione assoluta e in subordine con azione revocatoria ex art. 67 L.F. e il Tribunale di Brindisi, con sentenza 23.1.1984, accolse la subordinata, nel contraddittorio con CQ DD, che propose impugnazione, alla quale resistette la curatela fallimentare, che impugnò in via incidentale la sentenza, insistendo per la simulazione assoluta.
Il giudizio fu interrotto per la morte della appellante principale e riassunto dagli eredi CQ RI e CQ OR - quest'ultimo fallito - e la Corte di Appello di Lecce, con sentenza 25.10.1989, rigettò l'appello principale, senza esaminare la eccezione di inammissibilità della riassunzione sollevata dalla curatela, in relazione alla circostanza che era stata compiuta da eredi testamentari, cui gli immobili predetti non erano stati devoluti, ed era stato omesso l'esame della domanda di declaratoria di simulazione.
Questa Corte, adita dai germani OR e RI CQ e con ricorso incidentale dalla curatela del fallimento, con sentenza 12.11.1993 n. 11185, accolse l'impugnazione incidentale e cassò la sentenza, investendo il giudice di rinvio della disamina della eccezione di inammissibilità della riassunzione e della domanda di simulazione.
La Corte di Appello di Lecce, dopo avere disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi ex lege pretermessi - dei quali CQ EL, sorella degli appellanti e i cugini CQ LO, RI CO, SA RI e UI, hanno eccepito la loro estraneità alla lite e la illegittimità della chiamata in causa, avendo rinunciato alla eredità, mentre AN CQ, fratello di RI DD CQ, e AT SI CQ, erede di un'altra sorella di quest'ultima, sono rimasti contumaci. - con sentenza 27.10.1999 ha rigettato l'appello principale, accolto l'incidentale e dichiarato la simulazione assoluta dell'atto 25.1.1977, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi di procedere alla trascrizione della sentenza;
ha infine condannato CQ OR e RI in solido al pagamento delle spese del processo di primo e secondo grado e del giudizio di Cassazione, compensando quelle del giudizio di rinvio, che nei confronti dei contumaci ha dichiarato irripetibili. Ha ritenuto la corte territoriale che legittimamente fosse stato proseguito il giudizio di appello, dopo la interruzione derivata dalla morte di IA RI DD e che altrettanto legittimamente fosse stata esercitata in grado di appello la azione di simulazione, attraverso l'appello incidentale, autorizzato dal giudice delegato del fallimento, con l'autorizzazione a resistere all'appello principale, in cui dovevano ritenersi inclusa tutta la iniziativa processuali utili al raggiungimento dallo scopo dell'aziona proposta. Peraltro la supposta carenza di potere del curatore - ha aggiunto la sentenza impugnata - era rimasta sanata per ratifica con l'autorizzazione a proporre il ricorso incidentale per Cassazione, con riferimento al mancato esame della domanda di simulazione.
Quanto al merito, ha ritenuto che numerosi fossero gli elementi a sostegno della simulazione, dalla assenza di ragion logiche - diverse dalla necessita di sottrarre ai creditori gli immobili - per una alienazione di poco successiva all'acquisto, allo stesso prezzo;
alla mancanza di tracce del versamento effettivo del prezzo;
alla età avanzata dalla acquirente, che non aveva avuto motivi per incrementare un patrimonio già cospicuo, destinato ad essere ritrasmesso mortis causa agli stessi venditori, prossimi suoi congiunti;
allo stretto vincolo di parentela tra le parti. Propongono ricorso per Cassazione con tre motivi CQ OR e RI;
resiste con controricorso il curatore del fallimento;
nessuno degli altri intimati ha presentato difese.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Questa corte all'udienza del 17.12.2002 ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti, parti dal giudizio di rinvio, e precisamente di CQ LO, RI CO, SA RI, UI, EL;
di CQ AN e EL CQ AT;
nessuno dei quali ha presentato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunzi ano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e ss. e 2729 c.c.; 100, 115 e 116 c.p.c.; nonché la illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.
Premettono che l'azione di simulazione e quella di revoca, proposte dalla curatela fallimentare, non siano compatibili, profondamente diversi essendo i presupposti, i contenuti e le finalità dei due istituti giuridici;
e deducono che la curatela, mentre con la citazione aveva sostenuto la simulazione assoluta della vendita, con la relazione ex art. 33 L.F., ad essa precedente - le cui attestazioni dei fatti accertati hanno fede privilegiata, per la qualità di pubblico ufficiale del curatore - aveva rilevato che i beni trasferiti il 25.1.1977 erano stati ricevuti con atto di liberalità simulato da una finta vendita dalla zia, cui erano stati poi rivenduti, sicché il negozio era solo relativamente simulato, intendendosi in realtà con esso risolvere consensualmente la precedente donazione.
Conseguentemente, alla stregua della stessa prospettazione della curatela, la volontà delle parti era stata di restituire gli immobili alla donante, e non già di creare una mera apparenza, perdendo qualunque rilievo gli elementi addotti a sostegno della simulazione dalla sentenza impugnata.
Deducono, inoltre, il difetto di interesse in relazione alla circostanza che con la vendita dei beni fallimentari si sarebbe estinto il passivo e lamentano che la corte del rinvio abbia rifiutato di prenderne atto.
Con il secondo motivo sono denunziate la violazione e falsa applicazione degli artt. 214 c.p.c. e 2719 c.c., nonché il vizio di motivazione.
Si dolgono i ricorrenti che la corte salentina abbia non solo omesso di tenere conto di tutti gli elementi di prova, ma anche di avere ritenuto inutilizzabile la documentazione da essi depositata in ordine alla provenienza dei due appartamenti da un atto di donazione;
e ciò abbia fatto accogliendo la contestazione della curatela circa la autenticità e provenienza della documentazione. In tal modo avrebbe trascurato di considerare che il disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 214 c.p.c. riguarda l'autore apparente della sottoscrizione e non i soggetti diversi dalle parti;
sicché il documento, pur se impugnato, andava liberamente valutato dal giudice.
Con il terzo motivo sono denunciate la violazione e falsa applicazione degli artt. 392 ss... 112 e 132 c.p.c.; nonché la omessa pronuncia e comunque la omessa motivazione in merito alla impugnazione di essi ricorrenti con l'atto notificato il 16.5.1984. Rilevano che con la sentenza impugnata la corte territoriale aveva rigettato il loro appello principale avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi, che aveva accolto la domanda di revoca del curatore fallimentare, senza neppure esporre i motivi giustificativi della pronuncia.
La decisione era stata impugnata con ricorso per Cassazione, che era stato dichiarato assorbito con la sentenza n. 11185 del 12.11.1993. Era conseguita la necessità del rinvio ad altra corte di merito per la decisione sul loro appello, il cui accoglimento avrebbe comportato il rigetto della revocatoria fallimentare.
Nessuno dei motivi merita di essere accolto.
Dei primi due l'esame va compiuto in modo congiunto, per la evidente loro connessione.
Con il primo viene prospettata una questione irrilevante, circa la derivazione dei beni, che sarebbero pervenuti ai ricorrenti con un atto di liberalità dalla zia e non con una vendita assolutamente fittizia, per cui l'atto di retrocessane impugnato con l'azione di simulazione era consistito nella risoluzione consensuale della donazione.
Peraltro l'azione sarebbe stata priva di interesse, in quanto con la vendita dei beni acquisiti all'attivo fallimentare, il passivo sarebbe stato estinto, senza necessità di recuperare l'oggetto dell'atto impugnato.
L'assunto non ha pregio.
Posto che con esso si prospetta una ipotesi ricostruttiva del negozio e non fatti idonei a suffragarla, senza giustificazione è la denunzia di violazione degli artt. 1414 e 2729 c.c., meramente enunciata, e inammissibile è l'intera censura laddove propone un esame di merito della vicenda, a fronte di quello compiuto dalla corte territoriale, che ha analizzato e valutato le risultanze processuali e fornito un a motivazione congrua sul piano logico e giuridico.
La sentenza impugnata ha considerato che nessun motivo avevano i ricorrenti di trasferire alla zia i beni da lei ricevuti appena 25 giorni prima, allo stesso prezzo, peraltro sensibilmente inferiore a quello di mercato;
che, comunque, nessuna somma risultava versata;
che n l'acquirente apparente era una anziana e strettissima parente che non aveva alcuna necessità di incrementare il suo già non modesto patrimonio immobiliare..... e che con ogni verosimiglianza, ove non fossero intervenuti il fallimento del nipote OR e la presente vicenda processuale, avrebbe ritrasmesso mortis causa gli stessi beni acquistati all'apparente venditore".
Ed ha aggiunto che priva di utilità è la deduzione che "il precedente acquisto dei due appartamenti ad opera dei coniugi CQ - AR potesse dissimulare una donazione (indiretta) da parte della anziana zia.....ché anzi ciò conferma che gli immobili erano entrati nel patrimonio dei falliti dal quale si è poi tentato di farli uscire".
La tesi difensiva dei ricorrenti, che fa leva sulla natura dell'atto di provenienza - donazione e non vendita - in quanto sostenuta dalla relazione ex at. 33 L.F. del curatore, è, dunque, palesemente inconferente, poiché non è quell'atto ad essere stato oggetto di impugnazione, ma il successivo di retrocessione, in ordine al quale le valutazioni della corte di merito sono state puntuali e contro le quali non giova la affermazione che si sia trattato invece di n un negozio solo relativamente simulato diretto alla risoluzione consensuale dal precedente atto di donazione" (L..9 del ricorso) - anche qui con il richiamo a quanto il curatore avrebbe riferito nella relazione al giudice delegato, che cioè "su era trattato in effetti della restituzione che i coniugi fecero alla zia dei beni che la stessa aveva donato" - poiché la pretesa restituzione fu un evento meramente formale e così interpretato in quelle relazioni e comunque dedotto nell'atto giudiziale introduttivo della lite, con il quale e stata richiesta la declaratoria di nullità per simulazione e in via subordinata la revoca.
Conseguentemente l'assunto che vi sarebbe stata la risoluzione consensuale della precedente donazione si limita a cogliere il risultato della retrocessione, che è un dato pacifico, sebbene valutato in termini di fittizietà dai giudici di merito, e resta un asserzione, nemmeno circostanziata dinanzi a loro, delle ragioni che l'avrebbero determinata;
sicché è incomprensibile l'addebito del vizio di motivazione mosso alla sentenza impugnata, non essendo dato desumere dal motivo di doglianza - che da ciò ricava una ulteriore ragione di in ammissibilità - quali siano "i rilievi, le considerazioni e le argomentazioni compiutamente prospettati di cui la corte di rinvio non ha tenuto il benché minimo conto, omettendo persino di fare ad essi riferimento".
Inammissibile è anche la deduzione del difetto di interesse. Il ricorso lamenta che la corte di rinvio non abbia preso atto che era venuto meno l'interesse della curatela di portare avanti il giudizio di revocazione o simulazione, precisando (f. 13) "come da ultimo è stato ribadito con la comparsa conclusionale del 24.7.1996 (pag. 4-6) la proposizione di questo interminabile giudizio ha costituito la giustificazione se non proprio il pretesto per consentire ai falliti per intanto di permanere nel godimento pieno e gratuito dei due appartamenti adibiti a loro abitazione, senza soluzione di continuità, per oltre vent'anni....Eppure la vendita di detti appartamenti avrebbe consentito nel volgere di un ventennio la chiusura del fallimento ed il soddisfacimento integrale anche dei creditori chirografari".
Nulla però esso specifica circa il grado di giudizio in cui la questione fu proposta;
ed avendo anzi indicato come "ultimo" atto nel quale essa fu discussa la comparsa conclusionale del 24.7.1976 - che ha persino preceduto l'atto impugnato lascia permanere la genericità della doglianza quanto al vizio motivazionale - ammessa, come sembra certa, la erroneità della datazione predetta - non essendo possibile conoscere se la deduzione sia avvenuta nei gradi di merito, dinanzi alla Corte di Cassazione, presso la corte di rinvio e se, una volta proposta nei primi gradi, sia stata poi riformulata preso la corte del rinvio, essendo comunque escluso che essa, incingendo nel fatto, sia consentita nel giudizio di legittimità.
La inosservanza del principio di autosufficienza del mezzo di gravame lo rende, pertanto, inammissibile.
Dalle considerazioni che precedono resta assorbita la deduzione oggetto del secondo motivo, che ha ad oggetto l'atto di provenienza. La doglianza proposta con il terzo considera che la sentenza impugnata abbia rigettato l'appello principale, confermando la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di revoca proposta subordinatamente a quella di simulazione. Questa Corte aveva poi con sentenza 11185/1993 cassato la sentenza di appello e rinviato per l'esame della domanda di simulazione;
sicché il giudice di rinvio avrebbe dovuto esaminare l'appello di essi ricorrenti avverso l'accoglimento della revocatoria.
La censura è priva di consistenza.
La pronunzia impugnata, di rigetto dell'appello proposto avverso la sentenza di accoglimento della revocatoria, è in realtà impropria, avendo piuttosto l'accoglimento della domanda di simulazione comportato l'assorbimento di quella impugnazione. Tale correzione, in quanto priva di qualunque portata sul regolamento degli interessi prodotto dalla decisione, non giustifica alcun provvedimento di questa Corte, del tutto infondate risultando le plurime denunzie di violazione di legge e di vizio di motivazione, una volta che il rigetto dell'appello principale sia stato inteso come assorbimento di esso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 1.600 di cui per onorari 1.500.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali in favore del controricorrente in Euro 1.600, di cui 100 per esborsi e 1.500 par onorari, oltre alle spesa generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004