Sentenza 8 novembre 1999
Massime • 1
La condotta favoreggiatrice a favore dei componenti di una associazione a delinquere può esser assunta come valido indizio di una partecipazione alla stessa banda criminale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/1999, n. 3461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3461 |
| Data del deposito : | 8 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA CAVA Pasquale Presidente del 8.11.1999
1. Dott. SAVIGNANO Giuseppe Consigliere SENTENZA
2. " IZ Aldo " N. 3461
3. " IG DE " REGISTRO GENERALE
4. " DI UB NC " N. 20671/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZ ME, nato a [...] il [...]
avvero l'ordinanza emessa il 17.12.98 dalla Corte di Appello di Bari Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo S. Rizzo Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Svolgimento del procedimento
Con ordinanza del 13.11.97 la Corte di Appello di Bari, decidendo sulla richiesta di citazione avanzata da NE ME per l'ingiusta detenzione da lui sofferta dall'1.6.93 al 3.8.94, in ordine a reati per i quali era stato avvolto con sentenza emessa dalla corte di assise di Bari l'1.12.95 e passata in giudicato il 29.4.93, respingeva la richiesta sostenendo che l'NE aveva per colpa grave dato causa alla custodia cautelare subita, dato che in occasione di un sequestro di armi e droga effettuato l'11.8.92 in casa di sua cugina DA MI, aveva tentato di fornire un alibi alla predetta, assumendo di avere consentito ad uno sconosciuto di servirsi della casa per il deposito delle armi e della droga. A seguito di ricorso per cassazione dell'NE, questa Corte, con sentenza del 29.5.98, annullava per vizio di motivazione l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello mettendo in evidenza che non poteva affermarsi in difetto di adeguata motivazione che l'NE, con la condotta tenuta in occasione del sequestro di armi e droga effettuato in casa della cugina, per la quale era stato condannato per favoreggiamento con sentenza passata in giudicato, aveva causato o contribuito a causare la sua carcerazione per un reato associativo e di armi, in quanto l'accertato reato di favoreggiamento escludeva un suo coinvolgimento nell'organizzazione criminale che aveva utilizzato la casa della DA.
La Corte di Appello di bari, quale giudice di rinvio, con ordinanza del 17.12.98, rigettava la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta avanzata dall'NE rilevando che costui era stato tratto in arresto per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, di porto e detenzione armi e di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti proprio in relazione al comportamento da lui tenuto in occasione del sequestro di armi e droga effettuato in casa della cugina dato che tale condotta era stata ritenuta significativa del suo rapporto con la banda criminale che, secondo l'accusa, disponeva di un notevole arsenale di armi.
Contro l'ordinanza emessa dal Tribunale l'NE ha proposto ricorso per cassazione ed ha dedotto il vizio di motivazione sostenendo che il provvedimento impugnato, malgrado la pronuncia emessa da questa Corte il 29.5.98, ripeteva l'errore di attribuirgli la colpa di aver dato causa alla carcerazione preventiva ingiustamente sofferta in conseguenza del comportamento tenuto in occasione del sequestro effettuato nella casa della cugina per il quale era stato già condannato per favoreggiamento.
Con memoria depositata il 22.10.99 il Ministero del Tesoro ha chiesto l'inammissibilità del ricorso perché manifestamente infondato. Motivi della decisione
Occorre premettere che questa Corte, con la sentenza del 29.5.98, annullò l'ordinanza emessa il 13.11.97 rilevando che la stessa non forniva una adeguata motivazione sul rapporto di causalità intercorrente tra la condotta tenuta dall'NE nell'agosto 92, in occasione del sequestro operato sull'abitazione della cugina, per la quale era stato condannato per favoreggiamento e la successiva carcerazione dallo stesso NE sofferta per un reato associativo e di armi.
Ora, esaminata l'ordinanza impugnata, deve dirsi che il Tribunale di Bari ha dato sul punto una esauriente motivazione, mettendo in evidenza che dalla sentenza emessa l'1.12.95 dalla Corte di Assise di Bari risultava che l'NE venne tratto in arresto e poi rinviato a giudizio per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, proprio in relazione alla condotta da lui tenuta in occasione del sequestro effettuato nella abitazione della cugina, allorché tentò di fornire alla stessa un falso alibi. Nè può dirsi che una tale condotta non poteva essere finalizzata per il provvedimento di custodia cautelare adottato nei confronti dell'NE per i reati associativi a lui addebitati. Come lo stesso soggetto può essere chiamato a rispondere di associazione per delinquere e di favoreggiamento, per l'aiuto prestato ad altri associati con riferimento, poiché tra i due reati è possibile il concorso (Cass. Sez. II, 21.3.86 n. 3555), così la condotta favoreggiatrice posta in essere a favore dei componenti di una associazione per delinquere ben può essere assunta come valido indizio di una partecipazione alla stessa banda criminale. Ne consegue che il ricorso va rigettato perché infondata ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 1999