CASS
Sentenza 23 aprile 2026
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 14725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14725 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
Testo completo
NI Liberati SENTENZA sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila nel procedimento a carico di GR SA, nata ad [...] il [...], avverso la sentenza in data 0403205 della Corte di appello di L’Aquila, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LD MA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Antonio TI, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta per GR SA la memoria dell’avv. Enrico Ioannoni Fiore che ha concluso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 4 marzo 2025 la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza in data 5 giugno 2023 del Tribunale di RA, ha assolto RI GR dal reato di cui all’art. 544-ter cod. pen. perché il fatto non sussiste.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila eccepisce il vizio di motivazione perché la Corte di appello aveva aderito alle istanze difensive e non aveva tenuto conto degli argomenti spesi dal Tribunale di RA a sostegno della condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale di RA ha condannato SA GR alle pene di legge, perché, in qualità di titolare di un canile privato, “Canile di Rosetta”, per crudeltà e senza necessità, ha sottoposto un pitbull, dotato di microchip e intestato al Comune di Cepagatti, a trattamenti Penale Sent. Sez. 3 Num. 14725 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: I' AL Data Udienza: 03/12/2025 dannosi per la sua salute fino a provocargli la morte. La Corte di appello di L’Aquila ha assolto l’imputata perché ha escluso il nesso di causalità tra la sua condotta e il decesso del cane. Dal referto autoptico, infatti, è risultato che il cane era positivo al parvovirus, ma non è stata accertata l’eziologia della morte e, anzi, il direttore dell’UOC di Sanità animale dell’ASL di RA ha specificato che non era stato il parvovirus a provocare il decesso e che la GR l’aveva chiamato più volte chiedendogli di visitare il cane che, forse, poteva essere affetto da una sindrome di malassorbimento. La Corte di appello ha anche accertato che il cane non aveva patito un prolungato stato di sofferenza perché l’ex dipendente della struttura, che aveva lavorato solo tre mesi e non era più in servizio all’epoca della morte, aveva dichiarato che, dopo un mese dall’ingresso nel canile, l’animale aveva mostrato disturbi comportamentali e aveva iniziato a rifiutare il cibo. La Corte di appello ha esaminato anche la prova principale su cui era stata fondata la condanna, e cioè la testimonianza della guardia giurata del Nucleo WWF di RA, il quale aveva dichiarato che il cane aveva dei comportamenti ossessivi e al momento del decesso, secondo il referto, era cachettico, presentava dei versamenti addominali e probabilmente era immunodepresso a causa della parvovirosi, e l’ha disattesa motivatamente sulla base delle dichiarazioni del veterinario dell’ASL che aveva fatto eseguire anche l’autopsia. La motivazione è puntuale nello spiegare le ragioni per cui la valutazione del veterinario ha avuto un peso specifico maggiore di quella della guardia del WWF, che non ha competenze professionali specifiche, e il referto autoptico ha offerto delle informazioni maggiormente affidabili e approfondite rispetto all’esame esterno. Il Procuratore generale ricorrente non si è confrontato con tale approfondita motivazione e non è entrato nel merito dell’accertamento negativo del nesso di causalità, ma si è limitato a contestare la scelta della Corte di appello di preferire delle prove ad altre. Il ricorso, articolato in questi termini, esula dalla cognizione del giudice di legittimità. La Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Non sono ammesse letture o ricostruzioni alternative dei fatti (ex plurimis, Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589). Nel caso in esame, la sentenza resiste alle censure sollevate perché la Corte territoriale ha esaminato tutte le prove che sono state acquisite nel giudizio e ne ha offerto una lettura logica e razionale. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 3 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LD MA
udita la relazione svolta dal consigliere LD MA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Antonio TI, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta per GR SA la memoria dell’avv. Enrico Ioannoni Fiore che ha concluso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 4 marzo 2025 la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza in data 5 giugno 2023 del Tribunale di RA, ha assolto RI GR dal reato di cui all’art. 544-ter cod. pen. perché il fatto non sussiste.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila eccepisce il vizio di motivazione perché la Corte di appello aveva aderito alle istanze difensive e non aveva tenuto conto degli argomenti spesi dal Tribunale di RA a sostegno della condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale di RA ha condannato SA GR alle pene di legge, perché, in qualità di titolare di un canile privato, “Canile di Rosetta”, per crudeltà e senza necessità, ha sottoposto un pitbull, dotato di microchip e intestato al Comune di Cepagatti, a trattamenti Penale Sent. Sez. 3 Num. 14725 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: I' AL Data Udienza: 03/12/2025 dannosi per la sua salute fino a provocargli la morte. La Corte di appello di L’Aquila ha assolto l’imputata perché ha escluso il nesso di causalità tra la sua condotta e il decesso del cane. Dal referto autoptico, infatti, è risultato che il cane era positivo al parvovirus, ma non è stata accertata l’eziologia della morte e, anzi, il direttore dell’UOC di Sanità animale dell’ASL di RA ha specificato che non era stato il parvovirus a provocare il decesso e che la GR l’aveva chiamato più volte chiedendogli di visitare il cane che, forse, poteva essere affetto da una sindrome di malassorbimento. La Corte di appello ha anche accertato che il cane non aveva patito un prolungato stato di sofferenza perché l’ex dipendente della struttura, che aveva lavorato solo tre mesi e non era più in servizio all’epoca della morte, aveva dichiarato che, dopo un mese dall’ingresso nel canile, l’animale aveva mostrato disturbi comportamentali e aveva iniziato a rifiutare il cibo. La Corte di appello ha esaminato anche la prova principale su cui era stata fondata la condanna, e cioè la testimonianza della guardia giurata del Nucleo WWF di RA, il quale aveva dichiarato che il cane aveva dei comportamenti ossessivi e al momento del decesso, secondo il referto, era cachettico, presentava dei versamenti addominali e probabilmente era immunodepresso a causa della parvovirosi, e l’ha disattesa motivatamente sulla base delle dichiarazioni del veterinario dell’ASL che aveva fatto eseguire anche l’autopsia. La motivazione è puntuale nello spiegare le ragioni per cui la valutazione del veterinario ha avuto un peso specifico maggiore di quella della guardia del WWF, che non ha competenze professionali specifiche, e il referto autoptico ha offerto delle informazioni maggiormente affidabili e approfondite rispetto all’esame esterno. Il Procuratore generale ricorrente non si è confrontato con tale approfondita motivazione e non è entrato nel merito dell’accertamento negativo del nesso di causalità, ma si è limitato a contestare la scelta della Corte di appello di preferire delle prove ad altre. Il ricorso, articolato in questi termini, esula dalla cognizione del giudice di legittimità. La Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Non sono ammesse letture o ricostruzioni alternative dei fatti (ex plurimis, Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589). Nel caso in esame, la sentenza resiste alle censure sollevate perché la Corte territoriale ha esaminato tutte le prove che sono state acquisite nel giudizio e ne ha offerto una lettura logica e razionale. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 3 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LD MA