CASS
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 5783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5783 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/08/2025 del GIP TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG dottor LUIGI CUOMO che ha chiesto l'annullamento Penale Sent. Sez. 3 Num. 5783 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 09/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 28/08/2025 il Gip del Tribunale di Genova ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Genova, notificato il 25/08/2025, con il quale SS AN è stato sottoposto a Daspo e all' obbligo di doppia presentazione presso gli uffici di polizia per la durata dì anni cinque. 2.1.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione SS AN deducendo, con il primo motivo di ricorso, omessa valutazione della memoria difensiva inviata tempestivamente il 27/07/2025 alle 09,26 tramite pec. Produce attestato certificato di invio di memoria difensiva al Gip del Tribunale di Genova. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura del doppio obbligo di presentazione, evidenziando, peraltro, che vi è un ampio intervallo di tempo tra la data dei fatti in contestazione e l'emissione la notifica del provvedimento del Questore. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. In ordine alla prima doglianza, si ribadisce che, in tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni agonistiche, il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a 48 ore, termine previsto dalla legge entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento, ritenendosi che la violazione del termine determini per ciò solo una causa di nullità del provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez.3, n. 28526 del 17/05/2024, Rv. 287368). Inoltre, qualora il diffidato si avvalga della facoltà di produrre memorie o deduzioni difensive nel termine predetto di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, in tal caso, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata ritualmente (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2020, Rv. 281321; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021, Rv. 281321). 1.2. Nel caso in disamina sussiste la denunciata violazione, posto che dagli atti emerge che il ricorrente ha inviato memoria difensiva tempestivamente il 27/07/2025 alle 09,27 con pec indirizzata all'ufficio Gip entro il termine a difesa, di cui il giudice non da atto, affermando 1 erroneamente che non sono pervenute memorie difensive alla data del 28/08/2025. Ne segue che il giudice a quo, pur avendo rispettato il termine a difesa, avendo disposto la convalida in data 28/08/2025 alle ore 9,35, dunque oltre 48 ore a decorrere dalla notifica del provvedimento del Questore, avvenuta in data 25/08/2025 alle ore 10,30, non ha tuttavia preso in esame la memoria difensiva tempestivamente inviata dal »corrente, di cui ha avuto cognizione solo tardivamente, in data 01/09/2025, quando aveva già provveduto. Si è quindi verificata una violazione del contraddittorio che si era regolarmente instaurato con il deposito tempestivo della memoria difensiva mediante pec entro il termine di 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento del Questore, che il giudice di merito non ha valutato. 1.2. Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione. Tale epilogo decisorio determina la superfluità della disamina dell'ulteriore motivo di ricorso.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Gip del Tribunale di Genova per nuovo esame e dichiara sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Genova notificato all'interessato in data 25/08/2025, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Genova. Così deciso all'udienza del 09/01/2026 il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG dottor LUIGI CUOMO che ha chiesto l'annullamento Penale Sent. Sez. 3 Num. 5783 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 09/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 28/08/2025 il Gip del Tribunale di Genova ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Genova, notificato il 25/08/2025, con il quale SS AN è stato sottoposto a Daspo e all' obbligo di doppia presentazione presso gli uffici di polizia per la durata dì anni cinque. 2.1.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione SS AN deducendo, con il primo motivo di ricorso, omessa valutazione della memoria difensiva inviata tempestivamente il 27/07/2025 alle 09,26 tramite pec. Produce attestato certificato di invio di memoria difensiva al Gip del Tribunale di Genova. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura del doppio obbligo di presentazione, evidenziando, peraltro, che vi è un ampio intervallo di tempo tra la data dei fatti in contestazione e l'emissione la notifica del provvedimento del Questore. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. In ordine alla prima doglianza, si ribadisce che, in tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni agonistiche, il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a 48 ore, termine previsto dalla legge entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento, ritenendosi che la violazione del termine determini per ciò solo una causa di nullità del provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez.3, n. 28526 del 17/05/2024, Rv. 287368). Inoltre, qualora il diffidato si avvalga della facoltà di produrre memorie o deduzioni difensive nel termine predetto di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, in tal caso, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata ritualmente (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2020, Rv. 281321; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021, Rv. 281321). 1.2. Nel caso in disamina sussiste la denunciata violazione, posto che dagli atti emerge che il ricorrente ha inviato memoria difensiva tempestivamente il 27/07/2025 alle 09,27 con pec indirizzata all'ufficio Gip entro il termine a difesa, di cui il giudice non da atto, affermando 1 erroneamente che non sono pervenute memorie difensive alla data del 28/08/2025. Ne segue che il giudice a quo, pur avendo rispettato il termine a difesa, avendo disposto la convalida in data 28/08/2025 alle ore 9,35, dunque oltre 48 ore a decorrere dalla notifica del provvedimento del Questore, avvenuta in data 25/08/2025 alle ore 10,30, non ha tuttavia preso in esame la memoria difensiva tempestivamente inviata dal »corrente, di cui ha avuto cognizione solo tardivamente, in data 01/09/2025, quando aveva già provveduto. Si è quindi verificata una violazione del contraddittorio che si era regolarmente instaurato con il deposito tempestivo della memoria difensiva mediante pec entro il termine di 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento del Questore, che il giudice di merito non ha valutato. 1.2. Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione. Tale epilogo decisorio determina la superfluità della disamina dell'ulteriore motivo di ricorso.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Gip del Tribunale di Genova per nuovo esame e dichiara sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Genova notificato all'interessato in data 25/08/2025, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Genova. Così deciso all'udienza del 09/01/2026 il Consigliere estensore Il Presidente