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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 18/02/2026, n. 6661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6661 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IH IR nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI MILANO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che SA HI ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all' art. 624 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che fondato è il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale per violazione dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.: difatti non è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione del reato, riqualificato ai sensi degli artt. 624-625, primo comma, n. 7) cod. pen. commesso il 7 gennaio 2017. Pertanto, il termine di prescrizione è scaduto il 7 luglio 2024, quindi prima della sentenza di appello, senza che siano intervenute sospensioni del termine di prescrizione;
Considerato che il motivo di ricorso è fondato e va annullata la sentenza senza rinvio;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 6661 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 28/01/2026
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 28 gennaio 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che SA HI ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all' art. 624 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che fondato è il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale per violazione dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.: difatti non è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione del reato, riqualificato ai sensi degli artt. 624-625, primo comma, n. 7) cod. pen. commesso il 7 gennaio 2017. Pertanto, il termine di prescrizione è scaduto il 7 luglio 2024, quindi prima della sentenza di appello, senza che siano intervenute sospensioni del termine di prescrizione;
Considerato che il motivo di ricorso è fondato e va annullata la sentenza senza rinvio;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 6661 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 28/01/2026
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 28 gennaio 2026.