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Sentenza 31 agosto 2023
Sentenza 31 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/08/2023, n. 36433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36433 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RL UE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 13/10/2021 dalla Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
preso atto delle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Kate Tassone che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni e la memoria difensiva depositate dall'avv. Maurizio Bogino per la parte civile;
lette le conclusioni e le note di trattazione a firma dell'avv. Alessandro Palombi, difensore dell'imputato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36433 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 31/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. A seguito di impugnazione della parte civile, con sentenza del 13 ottobre 2021, la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia assolutoria pronunciata in data 05 giugno 2018 dal Tribunale di Tivoli, ha dichiarato, ai soli effetti civili, la responsabilità di UE RL in ordine al delitto di cui all'art. 595, comma terzo, cod. pen. lo ha condannato al risarcimento dei danni cagionati a MB D'Antimi, da liquidarsi dinanzi al competente giudice civile. 1.1 Al RL era stato contestato di avere offeso la reputazione della parte civile pubblicando sul blog www.maranofutura.blogspot.com un commento nel quale si alludeva a un'ipotetica relazione tra la donna, ex vigile urbano e responsabile del Servizio finanziario e dei tributi del Comune di Marano Equo, e il Primo cittadino. 1.2 II Tribunale di Tivoli aveva assolto l'imputato dal delitto di diffamazione aggravata per insussistenza del fatto, ritenendo che non fosse possibile affermare la valenza diffamatoria del commento pubblicato, in quanto formulato in termini ipotetici, non senza considerare anche il dubbio sull'identità dell'autore dello scritto. 1.3 La Corte distrettuale ha riformato la sentenza di primo grado ai soli effetti civili sulla base di una diversa valutazione delle acquisizioni istruttorie. In particolare, secondo i giudici di appello, le prove documentali davano contezza sia della corretta identificazione dell'imputato quale autore del commento offensivo, sia dell'omessa rimozione del commento dal blog, sia dell'intento allusivo e, pertanto, lesivo della reputazione della destinataria del post, sia, infine, dell'immediata riconoscibilità della stessa, citata nell'articolo con il nome proprio. 2. Il difensore di UE RL, avv. Alessandro Palombi, ricorre per cassazione avverso la sentenza in verifica, articolando di tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen., lamenta che la corte distrettuale ha identificato in UE RL l'autore del commento, in assenza di elementi comprovanti il ruolo di mediatore svolto dal medesimo all'interno del blog, senza, peraltro, considerare il possibile utilizzo da parte di terzi del nickname dello stesso. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione all'art. 595, comma terzo, cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ravvisato nella pubblicazione del post la condotta diffamatoria, nonostante il commento fosse stato reso al fine di moderare l'acceso dibattito che si era innescato e senza considerare che la rimozione dello stesso avrebbe determinato sulla vicenda un maggiore clamore. 2 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione all'art. 595, comma terzo, cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che i giudici di appello, senza alcuna argomentazione, hanno attribuito al post incriminato un significato sarcastico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Con il primo motivo il ricorrente, senza una reale e argomentata critica al percorso motivazionale contenuto nella sentenza impugnata„ lamenta l'assenza di un compendio probatorio idoneo e sufficiente a identificare nel RL l'autore del commento incriminato. Invero, i giudici d'appello hanno spiegato, in maniera logica, corretta e adeguata, che il nickname "John5" era ascrivibile al RL sia sulla base di un documento, prodotto dalla stessa difesa e mai smentito, nel quale l'imputato dava atto di aver registrato il suo account di Google con il nome "John5", sia in ragione dell'assenza di riscontri all'asserito utilizzo fraudolento da parte di terzi delle credenziali e del nickname del RL. 3. Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso. Nella sentenza in verifica i giudici hanno sottolineato, per un verso, sia l'oggettiva assenza di interesse, sia la lesività dei commenti pubblicati sul blog, nei quali si alludeva a una presunta relazione tra MB D'IN e il Sindaco del Comune di Marano Equo, «asseritannente consumatasi oltre gli orari di apertura all'interno degli uffici comunali» e, per altro verso, il tentativo maldestro dell'imputato di dissimulare come censura il post incriminato, il cui contenuto, sebbene espresso in forma ipotetica e allusivo, era lesivo della reputazione della donna e, dunque, penalmente rilevante. In tema di diffannazione, infatti, «l'intento diffamatorio può essere raggiunto anche con mezzi indiretti e mediante subdole allusioni e pure in questa forma deve essere penalmente represso» (Sez. 5, n. 4384 del 07/02/1991, Giannini, Rv. 187192). A ciò si aggiunga che la diffusione di un messaggio offensivo attraverso l'utilizzo della "bacheca" Facebook integra il delitto di diffamazione nella forma aggravata, in quanto la condotta in tal modo realizzata è idonea a raggiungere un numero esponenziale di utenti della rete intemet, tutti in grado di esprimere giudizi sugli argomenti pubblicati (Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016, Manduca, Rv. 269090). Nessun dubbio sussiste in merito all'individuazione della D'AN quale destinataria dell'attacco personale mirante a screditarne la personalità morale, in ragione dell'indicazione del 3 nome proprio della donna ("MB"), nonché del contenuto dell'articolo cui il post incriminato si riferiva. In merito alla deduzione secondo la quale la rimozione immediata del commento avrebbe conferito alla vicenda un maggiore clamore, la corte territoriale ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui «in tema di diffamazione, il "blogger" risponde del delitto nella forma aggravata, ai sensi del comma 3 dell'art. 595 cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità", per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori (Sez. 5, n. 12546 del 08/11/2018, dep. 2019, Amodeo, Rv. 275995), così articolando una motivazione con la quale il ricorrente non si confronta. I giudici di appello hanno desunto la condivisione da parte dell'imputato «del contenuto lesivo dell'altrui reputazione» e l'utilizzo, da parte dello stesso, del blog come strumento per favorire «l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori» anche in ragione dell'omessa rimozione del post. 4. Inconsistente è il terzo motivo, con il quale il ricorrente sottolinea l'assenza del dolo del delitto, là dove la corte territoriale, diversamente, ha ravvisato l'elemento soggettico proprio nel carattere sarcastico del commento, tutt'altro che riduttivo del clamore della notizia pubblicata e, pertanto, idoneo a esporre la destinataria, oltre che al ludibrio della sua immagine, al disprezzo per la sua persona. 5. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 31 maggio 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
preso atto delle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Kate Tassone che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni e la memoria difensiva depositate dall'avv. Maurizio Bogino per la parte civile;
lette le conclusioni e le note di trattazione a firma dell'avv. Alessandro Palombi, difensore dell'imputato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36433 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 31/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. A seguito di impugnazione della parte civile, con sentenza del 13 ottobre 2021, la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia assolutoria pronunciata in data 05 giugno 2018 dal Tribunale di Tivoli, ha dichiarato, ai soli effetti civili, la responsabilità di UE RL in ordine al delitto di cui all'art. 595, comma terzo, cod. pen. lo ha condannato al risarcimento dei danni cagionati a MB D'Antimi, da liquidarsi dinanzi al competente giudice civile. 1.1 Al RL era stato contestato di avere offeso la reputazione della parte civile pubblicando sul blog www.maranofutura.blogspot.com un commento nel quale si alludeva a un'ipotetica relazione tra la donna, ex vigile urbano e responsabile del Servizio finanziario e dei tributi del Comune di Marano Equo, e il Primo cittadino. 1.2 II Tribunale di Tivoli aveva assolto l'imputato dal delitto di diffamazione aggravata per insussistenza del fatto, ritenendo che non fosse possibile affermare la valenza diffamatoria del commento pubblicato, in quanto formulato in termini ipotetici, non senza considerare anche il dubbio sull'identità dell'autore dello scritto. 1.3 La Corte distrettuale ha riformato la sentenza di primo grado ai soli effetti civili sulla base di una diversa valutazione delle acquisizioni istruttorie. In particolare, secondo i giudici di appello, le prove documentali davano contezza sia della corretta identificazione dell'imputato quale autore del commento offensivo, sia dell'omessa rimozione del commento dal blog, sia dell'intento allusivo e, pertanto, lesivo della reputazione della destinataria del post, sia, infine, dell'immediata riconoscibilità della stessa, citata nell'articolo con il nome proprio. 2. Il difensore di UE RL, avv. Alessandro Palombi, ricorre per cassazione avverso la sentenza in verifica, articolando di tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen., lamenta che la corte distrettuale ha identificato in UE RL l'autore del commento, in assenza di elementi comprovanti il ruolo di mediatore svolto dal medesimo all'interno del blog, senza, peraltro, considerare il possibile utilizzo da parte di terzi del nickname dello stesso. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione all'art. 595, comma terzo, cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ravvisato nella pubblicazione del post la condotta diffamatoria, nonostante il commento fosse stato reso al fine di moderare l'acceso dibattito che si era innescato e senza considerare che la rimozione dello stesso avrebbe determinato sulla vicenda un maggiore clamore. 2 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione all'art. 595, comma terzo, cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che i giudici di appello, senza alcuna argomentazione, hanno attribuito al post incriminato un significato sarcastico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Con il primo motivo il ricorrente, senza una reale e argomentata critica al percorso motivazionale contenuto nella sentenza impugnata„ lamenta l'assenza di un compendio probatorio idoneo e sufficiente a identificare nel RL l'autore del commento incriminato. Invero, i giudici d'appello hanno spiegato, in maniera logica, corretta e adeguata, che il nickname "John5" era ascrivibile al RL sia sulla base di un documento, prodotto dalla stessa difesa e mai smentito, nel quale l'imputato dava atto di aver registrato il suo account di Google con il nome "John5", sia in ragione dell'assenza di riscontri all'asserito utilizzo fraudolento da parte di terzi delle credenziali e del nickname del RL. 3. Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso. Nella sentenza in verifica i giudici hanno sottolineato, per un verso, sia l'oggettiva assenza di interesse, sia la lesività dei commenti pubblicati sul blog, nei quali si alludeva a una presunta relazione tra MB D'IN e il Sindaco del Comune di Marano Equo, «asseritannente consumatasi oltre gli orari di apertura all'interno degli uffici comunali» e, per altro verso, il tentativo maldestro dell'imputato di dissimulare come censura il post incriminato, il cui contenuto, sebbene espresso in forma ipotetica e allusivo, era lesivo della reputazione della donna e, dunque, penalmente rilevante. In tema di diffannazione, infatti, «l'intento diffamatorio può essere raggiunto anche con mezzi indiretti e mediante subdole allusioni e pure in questa forma deve essere penalmente represso» (Sez. 5, n. 4384 del 07/02/1991, Giannini, Rv. 187192). A ciò si aggiunga che la diffusione di un messaggio offensivo attraverso l'utilizzo della "bacheca" Facebook integra il delitto di diffamazione nella forma aggravata, in quanto la condotta in tal modo realizzata è idonea a raggiungere un numero esponenziale di utenti della rete intemet, tutti in grado di esprimere giudizi sugli argomenti pubblicati (Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016, Manduca, Rv. 269090). Nessun dubbio sussiste in merito all'individuazione della D'AN quale destinataria dell'attacco personale mirante a screditarne la personalità morale, in ragione dell'indicazione del 3 nome proprio della donna ("MB"), nonché del contenuto dell'articolo cui il post incriminato si riferiva. In merito alla deduzione secondo la quale la rimozione immediata del commento avrebbe conferito alla vicenda un maggiore clamore, la corte territoriale ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui «in tema di diffamazione, il "blogger" risponde del delitto nella forma aggravata, ai sensi del comma 3 dell'art. 595 cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità", per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori (Sez. 5, n. 12546 del 08/11/2018, dep. 2019, Amodeo, Rv. 275995), così articolando una motivazione con la quale il ricorrente non si confronta. I giudici di appello hanno desunto la condivisione da parte dell'imputato «del contenuto lesivo dell'altrui reputazione» e l'utilizzo, da parte dello stesso, del blog come strumento per favorire «l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori» anche in ragione dell'omessa rimozione del post. 4. Inconsistente è il terzo motivo, con il quale il ricorrente sottolinea l'assenza del dolo del delitto, là dove la corte territoriale, diversamente, ha ravvisato l'elemento soggettico proprio nel carattere sarcastico del commento, tutt'altro che riduttivo del clamore della notizia pubblicata e, pertanto, idoneo a esporre la destinataria, oltre che al ludibrio della sua immagine, al disprezzo per la sua persona. 5. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 31 maggio 2023.