Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/1989, n. 9773
CASS
Sentenza 26 aprile 1989

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nei casi in cui un soggetto diverso dal colpevole sottrae al controllo della polizia il prodotto del delitto, l'elemento discretivo fra il delitto di favoreggiamento reale e quello di favoreggiamento personale consiste nell'attitudine della condotta a nascondere o a sopprimere la cosa. Nella prima ipotesi si applica l'art. 379 cod. pen., poiché l'aiuto al reo consiste nel non fargli perdere la cosa; nella seconda ipotesi, l'aiuto ha solo l'effetto di eludere le investigazioni dell'autorità, anche a costo che la cosa venga distrutta. È, quindi, compito del giudice di merito valutare la condotta per accertare l'idoneità di essa ad occultare o ad eliminare il compendio dell'altrui delitto e l'intento perseguito dall'agente. (nella fattispecie la Corte d'appello aveva tratto il convincimento sulla concorrenza di tutti gli estremi del favoreggiamento reale dal fatto che l'imputato gettò nel water i preziosi, ma "senza tirare la catena", e che offrì delle giustificazioni pretestuose di questo suo comportamento sostenendo di aver agito per paura e "senza sapere di che cosa si trattasse").*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/1989, n. 9773
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9773
    Data del deposito : 26 aprile 1989

    Testo completo