Sentenza 26 aprile 1989
Massime • 1
Nei casi in cui un soggetto diverso dal colpevole sottrae al controllo della polizia il prodotto del delitto, l'elemento discretivo fra il delitto di favoreggiamento reale e quello di favoreggiamento personale consiste nell'attitudine della condotta a nascondere o a sopprimere la cosa. Nella prima ipotesi si applica l'art. 379 cod. pen., poiché l'aiuto al reo consiste nel non fargli perdere la cosa; nella seconda ipotesi, l'aiuto ha solo l'effetto di eludere le investigazioni dell'autorità, anche a costo che la cosa venga distrutta. È, quindi, compito del giudice di merito valutare la condotta per accertare l'idoneità di essa ad occultare o ad eliminare il compendio dell'altrui delitto e l'intento perseguito dall'agente. (nella fattispecie la Corte d'appello aveva tratto il convincimento sulla concorrenza di tutti gli estremi del favoreggiamento reale dal fatto che l'imputato gettò nel water i preziosi, ma "senza tirare la catena", e che offrì delle giustificazioni pretestuose di questo suo comportamento sostenendo di aver agito per paura e "senza sapere di che cosa si trattasse").*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/1989, n. 9773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9773 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1989 |
Testo completo
3 7 M 7 9
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 26/4/89 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
VI^ SENTENZA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 1248
Dott. Guido ACCINNI, Presidente
1. Dott. Pasquale TROJANO, Consigliere REGISTRO GENERALE
2. >> Lorenzo CARINCI, » N. 27931/87
3. » Luigi SANSONE, »
4. » Giovanni Leonardo MAFFEI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BASSETTA Rosaria, nata a Ca-
tania il 28/3/1953,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Cata-
nia in data 8 aprile 1987,
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giustino DI CICCIO,
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udit i difensor
FATTO E DIRITTO
Il 14 settembre 1985, agenti della Questura di Ca-
tania inseguivano i giovani SA ND
e NC ON, i quali erano fuggiti nel ve derli giungere. Uno di essi, che aveva in mano de-
gli oggetti, si rifugiava nell'abitazione di Rosa- 3.
ria AS e le porgeva quegli oggetti, che la donna gettava nella tazza del gabinetto. A questo punto, gli agenti, constatato che si trattava di
due catenine di metallo giallo spezzate e di una me daglina, denunziavano, in istato di arresto, i due giovani per ricettazione e la donna per favoreggia-
mento reale.
Con sentenza del 30 settembre 1986, il Tribunale di
Catania condannava la AS ad un anno di reclu- sione e lire cinquecentomila di multa (pena sospe-
sa) per il "delitto di cui all'art.379 c.p., poichè
aiutava ND SA e ON NC
a nascondere alcuni oggetti di oro, da loro possedu e di sicura provenienza illecita, perchè rubatiti
o proveninenti da ricettazione. Accertato in Cata-
nia il 14/9/1985".
Sul gravame dell'imputata, la Corte di Appello di
Catania, 1'8 aprile 1987, applicate le attenuanti generiche, determinava la pena (unica) in otto mesi di reclusione e confermava, nel resto, la sentenza di primo grado.
Ricorre per cassazione la AS denunciando illo gicità di motivazione e violazione di legge in ordi ne alla qualificazione del fatto come favoreggiamen to reale. 4.
Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Invero, nei casi nei quali un soggetto diverso dal colpevole sottrae al controllo della polizia il pro dotto del delitto, l'elemento discretivo fra il delit to di favoreggiamento reale e quello di favoreggia-
mento personale consiste nell'attitudine della condotta a nascondere o a sopprimere la cosa. Nel-
la prima ipotesi, si applica l'art.379 c.p., poichè l'aiuto al reo consiste nel non fargli perdere la cosa;
nella seconda ipotesi, tale aiuto ha solo l'effetto di eludere le investigazioni dell'autori–
tà, anche a costo che la cosa venga distrutta.
Sarà, quindi, compito del giudice di merito valuta- re le singole condotte per accertare l'idoneità di esse ad occultare o ad eliminare il compendio del-
l'altrui delitto e l'intento, perseguito dall'agen-
te.
Nella specie, la Corte di Appello ha tratto il con-
vincimento sulla concorrenza di tutti gli estremi del favoreggiamento reale dal fatto che l'imputata gettò nel water i preziosi, ma senza "tirare la ca- tena", e che offrì delle giustificazioni pretestuo-
se di questo suo comportamento sostenendo di aver agito "per paura" e "senza sapere di che cosa si
trattasse". 5.
Pertanto, non essendo stato travisato, ma solo in-
tepretato, il contenuto del rapporto, ed essendo stata esaurientemente motivata la conferma della sentenza di primo grado, non si ravvisano nè i vizi logici, nè, meno che mai, la violazione di
legge, denunciati nel ricorso.
Di conseguenza, una nuova valutazione dell'esattez.
za della risposta del giudice agli interrogativi,
prospettati dalla Difesa, si risolverebbe, inevi-
tabilmente, in un apprezzamento di merito, preclu-
so in questa sede.
Il ricorso va, quindi, rigettato e la ricorrente va condannata a pagare le spese processuali e a versare, alla Cassa delle Ammende, una somma, che stimasi equo fissare in lire trecentomila.
P M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, propo-
sto da AS RO avverso la sentenza della
Corte di Appello di Catania in data 8 aprile 1987,
e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di lire trecentomila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 26 aprile 1989.
IL PRESIDENTE
त Ас A
IL CANCELLIERTS IL CONSIGLIERE ESTENSORE
D.ssa Anna D'Ambrosia Giovanni Luomande Maffin 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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